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Gli eredi legittimari sono quei familiari ai quali la legge riserva una parte dell’eredità, detta quota di riserva o quota di legittima, anche in presenza di un testamento.

Nel nostro ordinamento il testatore può disporre dell’intero patrimonio. Tuttavia, una porzione dell’asse ereditario è giuridicamente tutelata a favore di coniuge, figli e, in assenza di questi, degli ascendenti.

Se le disposizioni testamentarie superano la quota disponibile e comprimono i diritti dei legittimari, questi possono far valere la lesione nei modi previsti dalla legge.

Ma:

  • chi rientra esattamente tra gli eredi legittimari?

  • quali percentuali spettano a ciascuno?

  • come si calcola la quota di riserva?

  • qual è la differenza tra eredi legittimi ed eredi legittimari?

In questa guida analizziamo in modo chiaro e concreto il funzionamento della quota di legittima, le regole del Codice Civile e gli esempi pratici di calcolo, per comprendere fino a dove si estende la libertà testamentaria e dove, invece, interviene la tutela dei familiari più stretti.

Cos’è la quota di riserva nell’eredità

La quota di riserva, o quota indisponibile, è quella porzione del patrimonio del defunto che la legge destina obbligatoriamente a determinati soggetti, a prescindere dalla volontà testamentaria. Questi soggetti sono definiti eredi legittimari, noti anche come eredi necessari proprio per l’inderogabilità del loro diritto. Essi non possono essere esclusi dalla successione né lesi nei loro diritti da disposizioni testamentarie o donazioni effettuate in vita dal de cuius. Il loro diritto è un limite alla libertà del testatore, garantendo un minimo di tutela economica ai membri più vicini della famiglia.

Chi sono gli eredi legittimari

Il Codice Civile identifica tassativamente le categorie di eredi a cui spetta la quota di riserva. Essi sono:

Il coniuge

Al coniuge superstite spetta una quota di riserva che varia a seconda della presenza di altri legittimari. Oltre alla quota di patrimonio, al coniuge è sempre riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Questi diritti gravano sulla porzione disponibile del patrimonio del defunto e, se insufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e, solo in via residuale, sulla quota di riserva dei figli. È importante notare che, in caso di separazione, il coniuge mantiene i diritti successori, salvo che gli sia stata addebitata la separazione. In caso di divorzio, tali diritti vengono meno, salvo per l’assegno a carico dell’eredità in particolari condizioni. L’unione civile è equiparata al matrimonio ai fini successori.

I figli come eredi legittimari

I figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottivi) sono considerati eredi legittimari e la legge equipara i loro diritti. La quota a loro riservata varia in base al numero dei figli e alla concorrenza con il coniuge. Qualora il de cuius abbia lasciato solo figli, la quota di riserva si divide equamente tra loro.

Gli ascendenti in assenza di figli

Gli ascendenti (genitori, nonni) sono eredi legittimari solo in assenza di figli. La loro quota di riserva varia a seconda che concorrano o meno con il coniuge superstite. Se il defunto non lascia figli, ma solo il coniuge e ascendenti, la quota di riserva si divide tra i due.

Differenza tra eredi legittimi ed eredi legittimari

È cruciale non confondere gli eredi legittimi con gli eredi legittimari.

Quando si applica la successione legittima

Gli eredi legittimi sono coloro che subentrano nella successione quando manca un testamento valido o completo. Sono individuati dalla legge e l’ordine di preferenza è coniuge, figli, ascendenti, fratelli/sorelle, altri parenti fino al sesto grado, e infine lo Stato. La loro chiamata alla successione è residuale, cioè avviene solo se il de cuius non ha disposto dei suoi beni per testamento o se il testamento non è valido.

Quando prevale la tutela dei legittimari

Gli eredi legittimari, al contrario, sono una sottocategoria degli eredi legittimi, ma il loro diritto alla quota di riserva prevale su qualsiasi disposizione testamentaria. Indipendentemente dalla volontà del testatore, una porzione del suo patrimonio è a loro riservata. Questo significa che anche se il defunto ha redatto un testamento pubblico o un testamento olografo, escludendo completamente i suoi legittimari o ledendo la loro quota, i legittimari avrebbero la possibilità di agire in giudizio, per tutelare i propri diritti attraverso l’azione di riduzione.

Come si calcola la quota di riserva.

Il calcolo della quota di riserva non è immediato e richiede un’operazione contabile complessa chiamata “riunione fittizia”. Questa operazione consiste nel determinare il valore totale del patrimonio del defunto al momento della morte, sommando:

  1. Il valore dei beni lasciati dal defunto (il cosiddetto relictum).
  2. Il valore dei debiti.
  3. Il valore dei beni donati in vita dal defunto (il donatum), attualizzato al momento dell’apertura della successione.

Dalla somma del relictum meno i debiti e del donatum, si ottiene l’asse su cui calcolare le quote di riserva.

Esempi di calcolo della quota di riserva

Coniuge superstite senza figli o ascendenti

Quota di riserva del coniuge: 1/2 del patrimonio
Quota disponibile: 1/2

Esempio:
Patrimonio netto = €300.000
Coniuge = €150.000
Disponibile = €150.000

Un solo figlio senza coniuge

Quota di riserva del figlio: 1/2 del patrimonio
Quota disponibile: 1/2

Esempio:
Patrimonio netto = €300.000
Figlio = €150.000
Disponibile = €150.000

Due o più figli senza coniuge

Quota di riserva complessiva dei figli: 2/3 del patrimonio
Quota disponibile: 1/3

Esempio con due figli:
Patrimonio netto = €300.000
Figli = €200.000 (2/3)
Ogni figlio = €100.000
Disponibile = €100.000

Coniuge e un figlio

Quota di riserva del coniuge: 1/3
Quota di riserva del figlio: 1/3
Quota disponibile: 1/3

Esempio:
Patrimonio netto = €300.000
Coniuge = €100.000
Figlio = €100.000
Disponibile = €100.000

Coniuge e due o più figli

Quota di riserva del coniuge: 1/4
Quota di riserva complessiva dei figli: 1/2
Quota disponibile: 1/4

Esempio con due figli:
Patrimonio netto = €300.000
Coniuge = €75.000
Figli = €150.000
Ogni figlio = €75.000
Disponibile = €75.000

Coniuge e ascendenti (senza figli)

Quota di riserva del coniuge: 1/2
Quota di riserva degli ascendenti: 1/4
Quota disponibile: 1/4

Esempio:
Patrimonio netto = €300.000
Coniuge = €150.000
Ascendenti = €75.000
Disponibile = €75.000

Tabella conteggio quote di riserva

Composizione familiare Quota di riserva Quota disponibile
Solo coniuge 1/2 al coniuge 1/2
Un solo figlio 1/2 al figlio 1/2
Due o più figli 2/3 ai figli (in parti uguali) 1/3
Coniuge e un figlio 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio 1/3
Coniuge e due o più figli 1/4 al coniuge + 1/2 ai figli (in parti uguali) 1/4
Coniuge e ascendenti (senza figli) 1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti 1/4

 Gli ulteriori diritti del coniuge. Diritto di abitazione e diritto d’uso

Al coniuge superstite è inoltre riservato, per legge, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, purché di proprietà del defunto o comuni.

Si tratta di un legato per legge, ossia l’essagnazione di un diritto specifico al beneficiario (legatario).

Tali diritti hanno natura reale e si aggiungono alla quota di riserva. Essi gravano prioritariamente sulla quota disponibile e, se questa non è sufficiente, incidono sulla quota del coniuge stesso e solo in via residuale su quella dei figli.

Si tratta di una tutela rafforzata, volta a garantire la continuità dell’habitat domestico.

I diritti dei legittimari e la funzione della quota di riserva

Cosa accade in caso di lesione della quota di riserva

Il diritto alla quota di riserva non è solo una pretesa economica, ma un vero e proprio diritto sull’eredità. Se il de cuius ha leso la quota di riserva dei suoi eredi legittimari attraverso donazioni in vita o disposizioni testamentarie eccessive, i legittimari possono esercitare l’azione di riduzione. Questa azione mira a rendere inefficaci (ridurre) le disposizioni testamentarie e le donazioni che eccedono la quota disponibile, fino a reintegrare la quota di riserva.

La funzione della riserva è duplice. Da un lato, essa garantisce la solidarietà familiare, assicurando che i legami più stretti siano tutelati anche dopo la morte del congiunto, impedendo che questi possa diseredare completamente o impoverire eccessivamente i suoi familiari più prossimi. Dall’altro lato, contribuisce a mantenere una certa stabilità patrimoniale all’interno del nucleo familiare, evitando che l’intero patrimonio venga disperso o destinato a terzi, senza considerare le esigenze di coloro che hanno contribuito alla formazione del patrimonio o su cui il de cuius aveva un obbligo morale o legale di assistenza.

Quota di legittima e legittimari in 30 secondi

  • La quota di riserva è la parte di eredità che la legge tutela sempre, anche contro il testamento.

  • Spetta solo ai legittimari: coniuge, figli e – in mancanza di figli – ascendenti.

  • Il testatore è libero di disporre del patrimonio, ma non può ledere questa quota minima.

  • Se donazioni o disposizioni testamentarie comprimono la quota di riserva, i legittimari possono far valere la lesione con l’azione di riduzione.

  • La quota si calcola tramite riunione fittizia: relictum – debiti + donatum.

  • Non va confusa la figura del legittimario (tutelato sempre) con quella dell’erede legittimo (che subentra solo senza testamento).

  • La funzione della riserva è duplice: tutela della famiglia e stabilità del patrimonio.

Affrontare le dinamiche successorie, specialmente quando si tratta di quote di riserva e diritti dei legittimari, può essere complesso. Per una consulenza mirata o per assistenza legale nella tutela dei tuoi diritti ereditari, rivolgiti all’Avvocato Fabrizio Tronca e al team di Troncalegal.

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