L’azione di riduzione è uno degli strumenti centrali nella tutela dei legittimari e della quota di legittima. Quando un testamento — olografo o pubblico — oppure una donazione compiuta in vita dal defunto comprimono la quota di riserva spettante ai familiari più stretti, il legittimario leso può agire per ottenere la reintegrazione di quanto gli spetta.
Si tratta di un rimedio tecnico ma molto concreto: consente di rendere inefficaci, nei limiti necessari, le disposizioni lesive e di ricostruire il patrimonio ereditario mediante riunione fittizia, così da verificare se la quota di riserva dei legittimari sia stata effettivamente violata.
La materia è oggi ancora più delicata dopo la riforma del nuovo art. 563 c.c.: nei casi di donazione di immobili poi alienati a terzi, la tutela del legittimario non passa più, di regola, dalla restituzione del bene, ma dalla compensazione economica in denaro. Per questo, prima di agire, è essenziale valutare con precisione la struttura della successione, il contenuto delle donazioni e gli effetti pratici della lesione.
Azione di riduzione in 30 secondi
- Serve a tutelare i legittimari quando testamento o donazioni hanno leso la loro quota di legittima.
- Si esercita solo se la lesione risulta dalla riunione fittizia: (relictum – debiti) + donatum.
- Possono agire coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti, cioè i soggetti indicati dalla disciplina dei legittimari.
- La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie e poi le donazioni, partendo da quelle più recenti.
- L’azione è preceduta da mediazione obbligatoria e si prescrive in 10 anni dalla morte del de cuius.
- Dopo la riforma dell’art. 563 c.c., il terzo che ha acquistato un immobile donato è protetto e la reintegrazione del legittimario avviene, nei casi previsti, in denaro.
Cos’è l’azione di riduzione e a cosa serve
L’azione di riduzione è il rimedio previsto dal Codice Civile per reintegrare la quota di eredità riservata ai legittimari quando questa sia stata lesa da disposizioni testamentarie o da donazioni compiute in vita dal defunto.
La sua funzione non è annullare in senso assoluto il testamento o la donazione, ma renderli inefficaci nei limiti necessari a ristabilire l’equilibrio imposto dalla legge tra quota disponibile e quota di riserva. Per questo l’azione di riduzione è uno strumento tipico di tutela del legittimario leso.
Il punto centrale è semplice: il defunto può disporre liberamente solo della quota disponibile. Quando supera quel limite e incide sulla quota di riserva dei legittimari, la disposizione può essere ridotta.
Quando è ammessa l’azione di riduzione
L’azione di riduzione è ammessa solo quando ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla legge.
La quota di legittima deve essere stata lesa
Il legittimario deve avere ricevuto, per testamento o per successione legittima, meno di quanto la legge gli riserva.
Devono esistere disposizioni lesive
La lesione può derivare da:
- donazioni fatte in vita dal defunto;
- istituzioni di erede;
- legati e altre attribuzioni patrimoniali testamentarie.
La lesione va verificata con la riunione fittizia
Per stabilire se vi sia stata lesione, occorre ricostruire l’asse ereditario secondo la formula:
(Relictum – Debiti) + Donatum
Solo dopo questo calcolo è possibile verificare se il valore effettivamente ricevuto dal legittimario sia inferiore alla quota che gli spettava.
Il termine di prescrizione non deve essere decorso
L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dalla morte del de cuius, sia quando si agisce contro disposizioni testamentarie sia quando si agisce contro donazioni.
L’atto deve essere riducibile
Sono riducibili le donazioni, anche indirette o simulate, le istituzioni di erede, i legati e le attribuzioni patrimoniali che eccedono la quota disponibile. Restano fuori gli atti che non hanno natura donativa, come i doni d’uso o le ordinarie spese di mantenimento.
Come si accerta la lesione della quota di legittima
La lesione non si presume: va dimostrata attraverso un’analisi tecnica del patrimonio del defunto. Il giudizio parte dalla riunione fittizia, cioè dalla ricostruzione del patrimonio ereditario teorico tenendo conto dei beni relitti, dei debiti e delle donazioni effettuate in vita.
Relictum, debiti e donatum
- Relictum: valore dei beni esistenti al momento della morte;
- Debiti: passività da sottrarre al patrimonio relitto;
- Donatum: valore delle donazioni compiute in vita, da riunire fittiziamente all’asse.
Una volta ricostruito questo valore complessivo, si determinano le quote spettanti ai diversi legittimari. Per il dettaglio delle percentuali e dei soggetti tutelati, è utile consultare la guida dedicata ai legittimari e l’approfondimento sulla quota di riserva.
Quando la lesione è effettiva
La lesione sussiste quando il valore concretamente ricevuto dal legittimario è inferiore alla quota di riserva che la legge gli attribuisce. In quel momento nasce l’interesse ad agire in riduzione.
Chi può esercitare l’azione di riduzione
L’azione di riduzione può essere esercitata solo dai soggetti che rientrano nella categoria dei legittimari.
Coniuge o parte dell’unione civile
Il coniuge superstite, così come la parte dell’unione civile, può agire quando testamento o donazioni lo abbiano privato in tutto o in parte della quota che la legge gli riserva.
Figli e discendenti
I figli sono sempre legittimari. Se un figlio è premorto, i suoi discendenti possono agire per rappresentazione nei casi previsti dalla legge.
Ascendenti
Gli ascendenti possono agire solo se il defunto non lascia figli. In tale ipotesi anche a loro compete una quota di riserva, suscettibile di reintegrazione con l’azione di riduzione.
Contro chi si propone l’azione di riduzione
L’azione di riduzione si propone contro i beneficiari delle attribuzioni lesive, secondo un ordine preciso.
Prima le disposizioni testamentarie
Si riducono innanzitutto le disposizioni contenute nel testamento, comprese istituzioni di erede, legati e altre attribuzioni patrimoniali. La riduzione avviene in proporzione, salvo diversa disciplina dettata dal testatore nei limiti consentiti.
Quando la lesione deriva da disposizioni contenute in un testamento olografo o in un testamento pubblico, la verifica sulla quota disponibile e sulla quota riservata diventa centrale.
Poi le donazioni, partendo dalle più recenti
Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non basta a reintegrare la quota di legittima, si passa alle donazioni. L’ordine è cronologico inverso: si colpisce prima l’ultima donazione e poi, se necessario, quelle anteriori.
Donazioni simulate e atti indiretti
Possono venire in rilievo anche donazioni dissimulate, intestazioni fittizie e attribuzioni indirette. In questi casi, prima della riduzione può rendersi necessario qualificare correttamente l’atto, anche mediante azione di simulazione.
Legati e attribuzioni particolari
La riduzione può riguardare anche i legati e le attribuzioni patrimoniali in favore di singoli beneficiari, nella misura in cui abbiano inciso sulla quota riservata ai legittimari.
Effetti dell’azione di riduzione e nuovo art. 563 c.c.
Se l’azione viene accolta, le disposizioni lesive diventano inefficaci nei confronti del legittimario nella misura necessaria a reintegrare la sua quota. La reintegrazione può avere effetti molto concreti anche sulla successiva gestione della massa ereditaria e sulla comunione ereditaria tra coeredi.
Nuovo art. 563 c.c. e tutela dei terzi acquirenti
La riforma del 2025 ha modificato in modo decisivo gli effetti della riduzione sulle donazioni. Oggi il terzo che acquista un immobile proveniente da donazione è tutelato: il legittimario non può più, di regola, ottenere la restituzione dell’immobile, ma solo una compensazione economica in denaro nei confronti del donatario e, nei casi previsti, dell’avente causa a titolo gratuito.
Art. 563 c.c. – Effetti della riduzione della donazione
La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.
Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.
Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.
Cosa cambia in concreto
- il legittimario non recupera più automaticamente l’immobile donato e poi venduto a terzi;
- la tutela si sposta dal bene al valore economico della lesione;
- il terzo acquirente è protetto;
- la reintegrazione avviene mediante compensazione in denaro nei limiti di legge.
Donazione di immobile poi venduto a terzi
Tizio dona a Caio un appartamento. Caio vende poi l’immobile a Sempronio. Alla morte di Tizio, Mevio, figlio del defunto, scopre che quella donazione ha leso la sua quota di legittima.
Oggi, alla luce del nuovo art. 563 c.c., Mevio non può ottenere la restituzione dell’appartamento da Sempronio, ma può chiedere la compensazione economica dovuta per reintegrare la quota lesa.
In pratica: l’immobile donato e poi alienato a terzi non torna più indietro. La tutela del legittimario, nei casi previsti, diventa economica.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/12/2025, n. 32056
In tema di azione di riduzione e reintegrazione della legittima lesa, quando la reintegrazione avviene tramite conguaglio in denaro, questo deve essere determinato sulla base del valore attuale del bene al momento della decisione giudiziale.
Il conguaglio divisionale va quindi adeguato al mutato valore del bene alla data della domanda di divisione, trattandosi di un credito di valore e non di valuta.
Come si esercita l’azione di riduzione
L’azione di riduzione richiede un percorso tecnico ben costruito, che passa prima da una fase stragiudiziale obbligatoria e poi, se necessario, dal giudizio ordinario.
Mediazione obbligatoria
La controversia in materia ereditaria è soggetta a mediazione obbligatoria. La domanda di mediazione interrompe la prescrizione e rappresenta il passaggio preliminare necessario prima dell’azione giudiziale.
Atto di citazione
In caso di esito negativo della mediazione, il legittimario può agire in tribunale con atto di citazione, ricostruendo il patrimonio ereditario, individuando le disposizioni lesive e quantificando la reintegrazione richiesta.
Valutazione dei debiti ereditari
La verifica della lesione richiede anche attenzione ai debiti lasciati dal defunto. In presenza di un asse passivo rilevante, può essere utile approfondire il tema dell’eredità con debiti e del beneficio di inventario, soprattutto quando la strategia del chiamato all’eredità debba essere valutata prima ancora del contenzioso successorio.
Termine di prescrizione
L’azione si prescrive in 10 anni dalla morte del de cuius. Il termine vale sia per le disposizioni testamentarie sia per le donazioni.
Casi pratici di azione di riduzione
Donazione che favorisce un solo figlio
Un padre dona in vita un immobile a uno solo dei figli e lascia all’altro una somma minima. Se, ricostruito il patrimonio mediante riunione fittizia, emerge che il figlio pretermesso ha ricevuto meno della sua quota di riserva, potrà agire in riduzione contro il beneficiario della donazione.
Testamento a favore di terzi
Il de cuius destina con testamento l’intero patrimonio a un terzo o a un ente, escludendo un legittimario. In tal caso il soggetto leso può chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile.
Vendita simulata che nasconde una donazione
Se un bene viene apparentemente venduto a prezzo simbolico ma in realtà trasferito gratuitamente, può essere necessario accertarne la natura donativa e poi chiedere la riduzione dell’attribuzione lesiva.
Differenza tra azione di riduzione e collazione
Azione di riduzione e collazione sono spesso confuse, ma hanno presupposti e finalità diverse.
- Azione di riduzione: tutela la quota minima spettante ai legittimari e colpisce atti lesivi;
- Collazione: mira a riequilibrare i rapporti tra coeredi nella divisione ereditaria.
La collazione opera, quindi, sul piano della parità tra coeredi, mentre la riduzione opera sul piano della tutela della quota di riserva. Per comprendere meglio il contesto in cui queste questioni si riflettono sulla divisione del patrimonio, può essere utile leggere anche la guida sulla comunione ereditaria e quella sulla divisione della comunione ereditaria.
Conclusioni
L’azione di riduzione è uno strumento essenziale per reintegrare la quota di legittima quando il testatore o il donante abbiano superato i limiti della quota disponibile. Prima di agire, però, occorre una ricostruzione precisa del patrimonio, delle donazioni e delle attribuzioni testamentarie, anche alla luce della nuova disciplina del terzo acquirente prevista dall’art. 563 c.c.
Per comprendere il quadro complessivo della tutela successoria, è utile approfondire la sezione dedicata ai legittimari e alla quota di legittima, leggere la guida sulle quote di riserva e, per una visione più ampia del funzionamento della successione, consultare anche la guida all’eredità.


