Il divorzio segna la fine del matrimonio, ma non sempre chiude ogni legame economico tra gli ex coniugi.
Quando uno dei due esce dal matrimonio in una posizione economica più debole — e questo squilibrio è il risultato delle scelte familiari condivise — la legge prevede l’assegno di divorzio.
Non è un automatismo.
Serve un accertamento concreto: redditi, patrimonio, capacità lavorativa, sacrifici professionali fatti per la famiglia.
La valutazione dei presupposti dell’assegno richiede un’analisi tecnica da parte di un avvocato divorzista a Milano.
In questa guida trovi spiegato quando spetta, come si calcola, quanto può durare e quando si estingue l’assegno di divorzio
Attenzione: l’assenza di un assegno di mantenimento in separazione è un indizio forte, ma non un ostacolo insormontabile se le condizioni cambiano o emergono nuovi elementi rilevanti per la funzione compensativa[1].
Funzione dell’assegno di divorzio. Assistenziale, compensativa e perequativa.
Lo squilibrio economico tra i coniugi[2] (uno più abbiente dell’altro) è il presupposto, per valutare il diritto all’assegno di divorzio.
Infatti, il diritto all’assegno di divorzio non sorge ove la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria (Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 27536/2024).
Se uno dei due coniugi ha reddito o patrimonio inferiori a quelli dell’altro, e questa differenza dipende dalle scelte condivise dei coniugi, può richiedere l’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio si distingue dall’assegno di mantenimento nella separazione.
La funzione dell’assegno è quindi articolata e si definisce (Cassazione Sezioni Unite 11 luglio 2018 n. 18287):
assistenziale:
per aiutare il coniuge privo di mezzi adeguati;
compensativa:
per compensare la perdita economica del coniuge che ha sacrificato la professione per dedicarsi in tutto o in parte alle esigenze familiari in accordo con il coniuge;
perequativa:
per livellare l’eventuale differenza con i redditi dell’altro coniuge.
Pertanto, se
- esiste una disparità reddituale;
- tale disparità reddituale dipende dai sacrifici professionali del coniuge meno abbiente, potrà richiedere un assegno di divorzio che nella sua determinazione terrà conto di una voce assistenziale e di una voce compensativa.
Invece, se
- esiste una disparità reddituale:
- tale disparità non dipende dai sacrifici professionali del coniuge funzionali alle esigenze familiari
questo avrà diritto a un assegno divorzile determinato, nel suo ammontare, solo relativamente alla funzione assistenziale.
Infatti, spiega la Cassazione
L’assegno di divorzio presuppone l’accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti
causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare o al contributo prestato
dal coniuge richiedente per la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
In assenza di tali presupposti, l’assegno può essere riconosciuto solo in funzione assistenziale,
laddove si verifichi effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente,
non altrimenti compensabile per l’assenza di altri obbligati o forme di sostegno pubblico.
L’assegno di divorzio, quindi, richiede un rigoroso accertamento che la disparità reddituale sia effetto del sacrificio del coniuge più debole funzionale alle esigenze familiari.
In caso affermativo, il richiedente riceverà un assegno di divorzio assistenziale e compensativo.
In caso di mancata prova dei sacrifici professionali, il richiedente avrà diritto all’assegno di divorzio, solo se dimostra la mancanza di adeguati mezzi propri (solo funzione assistenziale).
In mancanza di sacrifici personali professionali e di prova di mancanza di mezzi adeguati, il coniuge richiedente non avrà diritto all’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio non serve a mantenere il tenore di vita del matrimonio.
Serve a riequilibrare ciò che il matrimonio ha cambiato nelle vite economiche dei coniugi.
Quando spetta l’assegno di divorzio
Requisiti economici
Detto che presupposto dell’assegno di divorzio è la disparità economica tra i coniugi, è necessaria una comparazione dei redditi e del patrimonio dei coniugi.
Comparazione fatta sull’esame di determinata documentazione (indicata dall’art. 473 bis n. 2 cpc)
- documentazione fiscale completa degli ultimi 3 anni;
- documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- estratti conto dei rapporti bancari o finanziari degli ultimi 3 anni;
- uscite fisse e periodiche (mutuo, locazione, finanziamenti);
- entrate fisse e periodiche (rendite)
Se, con l’esame del a documentazione, il coniuge dimostrerà di non potersi procurare mezzi adeguati a causa di oggettive ragioni impeditive, sussisterà il presupposto principale per richiedere l’assegno di divorzio.
L’impossibilità di procurarsi un reddito viene valutata su diversi elementi.
- la capacità lavorativa del coniuge richiedente l’assegno;
- l’età;
- lo stato di salute.
Con particolare riferimento alla capacità lavorativa, è preteso una valutazione concreta caso per caso.
Non è sufficiente che il richiedente sia in astratto in grado di lavorare.
Le possibilità vanno valutate in concreto: contesto locale (diverso è il contesto lavorativo a Milano da realtà più piccole, ad esempio), domanda di mercato, opportunità compatibili con le attitudini del richiedente.
Ricorda in ogni caso che, in caso di divorzio congiunto, i coniugi non hanno l’obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali.
Squilibrio economico e patrimoniale derivante dal matrimonio
Verificate disparità economiche e impossibilità di sostentamento, il giudice valuta il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge rispetto alle esigenze della famiglia.
Il coniuge richiedente, privo di mezzi adeguati a causa di sacrifici professionali concordati con l’altro coniuge per assolvere le esigenze familiari, ha diritto anche alla componente compensativa dell’assegno di divorzio.
Esempio: Tizia, laureata in economia e commercio e dipendente presso un’importante banca a e Caio, importante dirigente di una multinazionale, si sposano e fissano la loro residenza nella casa di Milano.
Caio riceve una proposta di trasferimento presso una sede in Svezia per una promozione di carriera.
I coniugi, d’accordo, decidono che Tizia, incinta, lasci il lavoro, si dedichi alle esigenze del nascituro nella nuova casa e segua il marito Caio in Svezia.
Dopo 15 anni di matrimonio, Tizia e Caio divorziano e Tizia, per aver rinunciato alla carriera, essersi dedicata alle esigenze del figlio minore e aver favorito la carriera di Caio, si ritrova senza un reddito proprio e senza patrimonio.
Caio dovrà riconoscere a Tizia un assegno di divorzio, il cui importo sarà determinato sia tenendo conto delle esigenze assistenziali della moglie (ormai priva di reddito proprio) sia del diritto a una compensazione economica, per aver rinunciato al lavoro (e a un reddito crescente), per dedicarsi alle esigenze della famiglia e favorire la carriera (e i redditi ed il patrimonio) del marito.
Il coniuge richiedente dovrà quindi provare di avere diritto all’assegno, dimostrando:
- il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge
- il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza;
- che il divario dipende dalle scelte di conduzione familiare, dai sacrifici fatti da una parte nell’interesse della famiglia e dell’assunzione del ruolo endofamiliare ricoperto.
Casistica della Cassazione sullo squilibrio economico dei coniugi
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/01/2026, n. 1870
Va verificato se lo squilibrio economico dipende dalle scelte condivise di vita familiare e dalla ripartizione dei ruoli durante il matrimonio.
Il mancato svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un coniuge deve essere considerato alla luce del contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e alla carriera dell’altro.
Come si calcola e si paga l’assegno di divorzio. Pagamento periodico e assegno di divorzio una tantum
Pagamento periodico.
L’assegno di divorzio viene determinato in una somma annua, generalmente pagata in 12 mensilità ciascuna di pari importo.
E così un assegno di divorzio di Euro 12.000,00 all’anno, sarà corrisposto con un pagamento di Euro 1.000,00 al mese.
Assegno divorzile una tantum: modalità
L’assegno di divorzio può essere pagato una volta per tutte in unica soluzione.
La legge prevede che possa essere riconosciuto il pagamento in unica soluzione:
- su accordo dei coniugi
- previo giudizio di equità del Tribunale sulla misura dell’assegno
La scelta non può essere imposta dal giudice.
L’importo dell’assegno di divorzio una tantum si calcola secondo un principio aritmetico, che tuttavia ha natura orientativa e non è necessariamente vincolante.
Si stima l’assegno di divorzio mensile che il Tribunale avrebbe disposto a favore del coniuge e si moltiplica per gli anni della sua aspettativa di vita.
Ad esempio:
- assegno di divorzio mensile stimato Euro 600,00.
- aspettativa di vita 30 anni (360 mesi)
- assegno di divorzio Euro 216.000,00 (Euro 600.00*360 mesi)
Prima di scegliere la una tantum è fondamentale valutare con attenzione le conseguenze irrevocabili che comporta.
Questa modalità ha delle conseguenze da considerare in maniera ponderata.
Il pagamento una tantum comporta la definitiva e irreversibile tacitazione di ogni ulteriore pretesa patrimoniale del coniuge che lo riceve.
Una volta versata la somma il coniuge beneficiario non ha più alcun diritto nei confronti dell’altro coniuge.
In sintesi: il coniuge che riceve il pagamento una tantum non potrà in futuro chiedere ulteriori pagamenti per il medesimo titolo, né modifiche.
Inoltre, il coniuge che riceve l’assegno di divorzio in modalità una tantum, non potrà ricevere la pensione di reversibilità del coniuge divorziato defunto, né il tfr.
Infine, il coniuge che avrà ricevuto il pagamento una tantum, se e quando ne ricorreranno i presupposti, non potrà richiedere l’assegno sociale.
Come si modifica ed estingue l’assegno di divorzio
L’assegno di divorzio può non essere per sempre.
Alcuni fatti nuovi che accadono dopo il divorzio possono:
- Ridurlo o aumentarlo
- Estinguerlo
Se il coniuge che riceve l’assegno migliora la propria posizione reddituale o è in grado di assicurarsi mezzi adeguati per vivere, può prevedersi una riduzione dell’importo.
L’ estinzione e la modifica del diritto all’ assegno divorzile
a) le nuove nozze del beneficiario
L’art. 5, comma 10, l. n. 898/1970 prevede che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il nuovo matrimonio crea un nuovo rapporto di solidarietà che si sostituisce a quello insorto con il precedente matrimonio.
Le somme pagate a titolo di assegno di divorzio successivamente alle nuove nozze del beneficiario devono essere considerato indebito soggetto a restituzione.
b) la convivenza more uxorio del beneficiario
Il dato lettera dell’art. 5 l. n. 898/1970 non prevede come causa estintiva dell’assegno divorzile la convivenza more uxorio del beneficiario.
Tuttavia, la nuova convivenza instaurata è certamente apprezzabile ai fini della perdita del diritto alla percezione dell’assegno divorzile.
c) la morte del beneficiario e dell’obbligato
La morte – e la dichiarazione di morte presunta – del beneficiario dell’assegno divorzile determina l’estinzione dell’assegno di mantenimento
Anche la morte – e la dichiarazione di morte presunta – dell’obbligato determina l’estinzione dell’assegno di mantenimento ma fa sorgere, in capo al beneficiario – con esclusione delle ipotesi in cui è stata prevista la corresponsione una tantum dell’assegno divorzile – il diritto, qualora versi in stato di bisogno, ad ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche (art. 9-bis l. n. 898/1970).
d) la dichiarazione di nullità del matrimonio
Secondo il tradizionale orientamento interpretativo l’accertamento della nullità del matrimonio, sopravvenuta al divorzio, travolge gli effetti derivanti dalla pronunzia di divorzio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sopravvenienza della deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è idonea a mettere in discussione la debenza e la quantificazione dell’assegno divorzile determinata da un provvedimento passato in giudicato (cfr. Cass. I, n. 4202/2001).
Tuttavia, è stato precisato che il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest’ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile (cfr. Cass. SS.UU., n. 9004/2021).
La prescrizione
Il diritto ad ottenere l’assegno di divorzio è imprescrittibile.
Invece, l’adempimento delle prestazioni dovute a titolo di assegno di mantenimento è soggetto a prescrizione. In particolare:
- si prescrivono in cinque anni, le somme periodiche dovute a titolo di assegno divorzile. Il termine decorre dal momento in cui le singole rate sono maturate;
- si prescrivono in dieci anni, le somme periodiche dovute a titolo di assegno divorzile, se la periodicità supera l’annualità;
- si prescrive in dieci anni, la somma dovuta quale corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione. Il termine decorre dal momento dell’esigibilità della somma concordata.
Assegno di divorzio in 30 secondi
Funzione dell’assegno di divorzio
L’assegno di divorzio ha tre funzioni:
- Assistenziale: sostiene il coniuge privo di mezzi adeguati.
- Compensativa: riconosce i sacrifici professionali compiuti per la famiglia (rinunce lavorative, supporto alla carriera dell’altro coniuge, gestione della vita familiare).
- Perequativa: riequilibra le condizioni economiche degli ex coniugi, quando lo squilibrio è effetto delle scelte condivise durante il matrimonio.
Quando spetta
L’assegno può essere riconosciuto quando:
- esiste una disparità economica rilevante tra gli ex coniugi;
- il coniuge richiedente non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive (età, salute, mercato del lavoro);
- lo squilibrio dipende, in tutto o in parte, da scelte familiari condivise e dai sacrifici professionali compiuti per la famiglia;
- non ricorrono le condizioni che escludono il diritto (autosufficienza economica, parità patrimoniale, assenza di sacrifici professionali).
Come varia l’importo
La misura dell’assegno viene determinata valutando:
- redditi e patrimonio di ciascun ex coniuge;
- spese fisse e costo dell’abitazione (mutuo, locazione, oneri);
- capacità lavorativa del richiedente e possibilità concreta di reinserimento;
- durata del matrimonio e contributo dato alla vita familiare;
- eventuale assegnazione della casa familiare.
L’assegno può essere:
- periodico, pagato mensilmente;
- una tantum, pagato in un’unica soluzione (accordo delle parti + giudizio di equità del Tribunale).
Con il pagamento una tantum cessano definitivamente ogni pretesa successiva e i diritti a reversibilità, TFR e assegno sull’eredità.
Quando si estingue
Il diritto all’assegno di divorzio può cessare in caso di:
- nuove nozze del beneficiario (estinzione automatica);
- stabile convivenza more uxorio del beneficiario, se incide sulla funzione assistenziale e/o sulle condizioni economiche, fermo restando che la componente compensativa può permanere (SS.UU. 2021);
- morte del beneficiario;
- morte dell’obbligato, salvo il diritto all’assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis L. 898/70) in caso di stato di bisogno del coniuge;
- accordo in unica soluzione (“una tantum”), che chiude definitivamente ogni diritto futuro;
- miglioramento rilevante della situazione economica del beneficiario;
- peggioramento significativo della situazione dell’obbligato (rileva per modifiche, non per l’estinzione automatica).
Sono invece soggetti a prescrizione:
- rate mensili → 5 anni;
- prestazioni con periodicità superiore all’annualità → 10 anni;
- assegno una tantum → 10 anni dalla sua esigibilità.
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[1] l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, fornendo utili elementi nella valutazione delle condizioni dei coniugi (cfr. Cass. I, n. 23198/2013, Cass. I, n. 11686/2013, Cass. I, n. 25010/2007, Cass. I, n. 4764/2007 e Cass. I, n. 22500/2006).
[2] Il presupposto per ottenere l’assegno divorzile è l’esistenza di uno squilibrio rilevante tra le condizioni economiche dei coniugi che sia stato determinato da scelte fatte durante la convivenza (Cass. 23 aprile 2025 n. 10726, Cass. 17 marzo 2025 n. 7126, Cass. 16 febbraio 2025 n. 3953, Cass. 11 febbraio 2025 n. 3555).


