La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una novità importante nel diritto di famiglia: la possibilità di chiedere separazione e divorzio nello stesso procedimento, sia in forma congiunta sia in forma giudiziale.
In concreto, i coniugi possono:
- presentare una domanda congiunta che contenga già le condizioni per separazione e futuro divorzio;
- avviare un giudizio contenzioso, inserendo anche la domanda di divorzio, che sarà decisa in un secondo momento, una volta decorso il termine di legge.
L’obiettivo è chiaro: un solo fascicolo, un solo contenitore processuale, meno tempi morti e un minore costo complessivo per la coppia.
Per capire come il procedimento unico si colloca nel percorso tra separazione e divorzio, puoi consultare la guida su separazione e divorzio a Milano e l’approfondimento dedicato alle procedure di separazione a Milano.
Che cos’è la domanda contestuale di separazione e divorzio
La domanda contestuale di separazione e divorzio è un ricorso, congiunto o giudiziale, con cui si chiede al Tribunale:
- di pronunciare la separazione personale;
- e, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all’interno dello stesso procedimento.
Prima della Riforma Cartabia, il percorso era distinto:
- si depositava un primo ricorso per separazione;
- trascorsi almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale, si depositava un secondo ricorso per divorzio.
Oggi, invece, è possibile:
- anticipare già nel primo ricorso le condizioni anche del successivo divorzio;
- consentire al Tribunale, esaurita la fase della separazione, di proseguire nel medesimo fascicolo fino alla decisione sul divorzio.
Requisiti per utilizzare la domanda contestuale
Procedura congiunta: quando c’è accordo
La domanda contestuale congiunta richiede un accordo completo su:
- condizioni economiche, compreso l’eventuale assegno, i trasferimenti patrimoniali e l’uso o assegnazione della casa familiare;
- assetto dei rapporti con i figli, compresi affidamento, collocamento, tempi di permanenza e ripartizione delle spese;
- eventuale regolamentazione patrimoniale essenziale tra i coniugi.
In questa ipotesi:
- l’accordo deve contemplare sia la fase della separazione sia quella del successivo divorzio;
- il Tribunale verifica che le pattuizioni siano conformi alla legge e, in presenza di figli, al loro miglior interesse.
Procedura giudiziale: quando non c’è accordo
La Riforma Cartabia consente di inserire la domanda di divorzio anche nel ricorso giudiziale di separazione:
- il coniuge che agisce propone la domanda principale di separazione e la domanda di divorzio in via subordinata o condizionata;
- il Tribunale decide prima sulla separazione;
- decorso il termine di legge, può poi decidere la domanda di divorzio nello stesso procedimento, senza un nuovo ricorso.
Si tratta di uno strumento particolarmente utile:
- nei contesti in cui il conflitto è elevato;
- quando si vuole evitare di riaprire una seconda causa a distanza di mesi o anni.
Presenza di figli minori o non autosufficienti
La domanda contestuale, sia congiunta sia giudiziale, può essere proposta anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, purché:
- le condizioni concordate o richieste rispettino il miglior interesse del minore;
- vi sia una disciplina chiara su responsabilità genitoriale, collocamento, frequentazione e spese.
Il Tribunale conserva sempre il potere-dovere di modificare le pattuizioni che ritenga non adeguate.
Assistenza legale
Nel procedimento davanti al Tribunale l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria, sia nei casi congiunti sia nei giudiziali.
Come funziona la procedura unica separazione-divorzio
1. Redazione del ricorso
Gli avvocati raccolgono i dati personali, la situazione familiare e patrimoniale e impostano il ricorso unico con:
- domande e condizioni per la separazione;
- richieste o accordi già orientati al futuro divorzio.
Nel caso congiunto l’accordo è già definito; nel caso giudiziale, la domanda di divorzio è formulata in via subordinata e sarà decisa solo successivamente.
2. Deposito presso il Tribunale competente
Il ricorso viene depositato presso il Tribunale competente, di regola quello dell’ultima residenza comune o di uno dei coniugi.
Si iscrive a ruolo un solo procedimento, destinato a contenere sia la fase della separazione sia quella del divorzio.
3. Prima udienza di comparizione
Il Giudice:
- ascolta le parti o procede, quando previsto, con trattazione scritta;
- verifica la volontà di separarsi;
- tenta la conciliazione;
- assume i provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni.
Nei casi congiunti la fase tende a essere più rapida; nei giudiziali possono essere necessarie istruttorie, prove, CTU o ascolto del minore.
4. Pronuncia della separazione
Se il procedimento è consensuale, il Tribunale recepisce o omologa l’accordo di separazione, che diventa efficace.
Se il procedimento è giudiziale, si arriva a una decisione sulla separazione all’esito del giudizio o dei provvedimenti definitivi.
Da questo momento decorre il termine di legge per poter pronunciare il divorzio.
5. Decorrenza del termine e pronuncia del divorzio
Trascorso il termine previsto dalla legge, il Tribunale:
- verifica il decorso del tempo e l’assenza di riconciliazione;
- pronuncia il divorzio nell’ambito dello stesso procedimento;
- può farlo anche senza nuova udienza, salvo necessità istruttorie o modifiche delle condizioni.
6. Comunicazione e annotazioni
La decisione che pronuncia il divorzio viene:
- comunicata alle parti;
- trasmessa al Comune per le annotazioni nei registri dello stato civile.
Vantaggi della separazione e divorzio contestuali
- Un solo procedimento: si evita di aprire un secondo fascicolo per il divorzio.
- Riduzione dei tempi complessivi: si programma fin da subito anche la fase successiva.
- Riduzione dei costi: meno attività processuali duplicate e un solo fascicolo.
- Maggiore prevedibilità: condizioni di separazione e divorzio possono essere impostate sin dall’inizio.
- Meno stress: si affronta un percorso unico invece di due cause distinte.
Limiti e quando la procedura unificata non è la soluzione migliore
- Situazioni patrimoniali complesse: patrimoni articolati, società, trust o beni all’estero possono richiedere valutazioni progressive.
- Cambiamenti in corso d’opera: tra separazione e divorzio possono intervenire nuove convivenze, mutamenti reddituali o altri fatti rilevanti che rendono necessario rivedere l’assetto inizialmente previsto.
Quando conviene valutare il procedimento unico
La separazione e il divorzio contestuali possono essere una soluzione efficace quando i coniugi vogliono impostare fin dall’inizio un percorso più lineare, evitando la duplicazione di tempi, costi e attività processuali. Non è però una scelta automatica: va valutata in concreto, tenendo conto del livello di conflittualità, della presenza di figli e della complessità del patrimonio familiare.
Per una visione più ampia puoi tornare alla guida su separazione e divorzio a Milano, alla pagina dedicata alla separazione a Milano e a quella sul divorzio a Milano.
Troncalegal assiste a Milano nelle procedure di separazione e divorzio, anche nei casi in cui sia opportuno valutare il procedimento unico introdotto dalla Riforma Cartabia.

