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Quando una coppia affronta una separazione legale, sia consensuale sia giudiziale, uno dei temi più delicati riguarda il possibile riconoscimento dell assegno di separazione (o assegno di mantenimento al coniuge).
Si tratta del contributo economico che può essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole quando, a seguito della separazione, emerge uno squilibrio significativo tra le condizioni economiche dei coniugi.
L’assegno di separazione ha la funzione di consentire al coniuge privo di adeguati redditi propri di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, nei limiti delle capacità economiche dell’altro coniuge.
Non è però un diritto automatico: il giudice deve verificare redditi, patrimonio, capacità lavorativa e situazione economica complessiva dei coniugi, accertando l’esistenza di una reale disparità economica.
Capire quando spetta l’assegno di separazione, come viene determinato e in quali casi può essere modificato o revocato è fondamentale per affrontare correttamente una separazione.
In molti casi, soprattutto nelle separazioni seguite presso il Tribunale di Milano, la valutazione dell’assegno rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’equilibrio economico tra i coniugi dopo la crisi matrimoniale.

L’assegno di separazione in 30 secondi

Sintesi legale

Assegno di separazione: quando spetta e come funziona

  • Funzione: garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, nei limiti delle capacità economiche dell’altro coniuge.
  • Quando spetta: quando esiste uno squilibrio economico significativo tra i coniugi e il richiedente non dispone di redditi adeguati.
  • Quando non spetta: se i redditi dei coniugi sono equivalenti, se il richiedente è economicamente autosufficiente o se la separazione gli è stata addebitata.
  • Come si determina: il giudice valuta redditi, patrimonio, capacità lavorativa, spese fisse, durata del matrimonio e assegnazione della casa familiare.
  • Come si modifica: può essere aumentato, ridotto o revocato solo in presenza di fatti nuovi e rilevanti (variazioni di reddito, lavoro, convivenza, cambiamenti economici).
  • Quando termina: con il divorzio, con l’autosufficienza economica del beneficiario o con una modifica delle condizioni economiche accertata dal giudice.

 

Cos’è l’assegno di separazione e a cosa serve

L’assegno di mantenimento al coniuge (o assegno di separazione) ha la funzione di garantire un sostegno economico al coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
Lo scopo è assicurare al coniuge economicamente debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Tale pagamento deve essere assicurato dal coniuge obbligato entro i limiti di quanto le sue capacità economiche gli consentano.
La funzione dell’assegno di separazione è diversa rispetto a quella attribuita all’assegno di divorzio.

Per avere una visione completa su separazione, tempi, costi e diritti economici, puoi consultare anche la guida completa su separazione e divorzio a Milano.

Differenze tra assegno di separazione e assegno di divorzio

L’assegno di mantenimento al coniuge in separazione ha una funzione essenzialmente assistenziale, collegato alla persistenza del vincolo matrimoniale e ai doveri ancora attuali di solidarietà.
Per tali ragioni è uno strumento ancora orientato a garantire il tenore di vita matrimoniale.
Diversa è la funzione dell’assegno divorzile, che interviene quando il matrimonio è definitivamente sciolto. In questo caso l’assegno non è più legato al mantenimento del tenore di vita matrimoniale, ma svolge una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, volta a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi anche alla luce dei sacrifici professionali e delle scelte di vita familiare compiute durante il matrimonio.

Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2025, n. 14461


«Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi. Esso è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non presenta, a differenza dell’assegno divorzile, componenti compensative.»

Quando spetta l’assegno di separazione: presupposti e criteri

L’assegno non spetta automaticamente: presuppone uno squilibrio economico rilevante.
Il coniuge può richiedere l’assegno di mantenimento a due condizioni:

  • mancanza di adeguati redditi propri, per mantenere il pregresso tenore di vita;
  • la separazione non deve essere addebitabile al coniuge richiedente (puoi approfondire il tema dell’addebito della separazione nel nostro articolo dedicato);

Chi richieda il mantenimento ha quindi l’onere di provare l’esistenza dei presupposti.
L’adeguatezza dei redditi presuppone un confronto tra i rispettivi redditi dei coniugi e la valutazione di uno squilibrio o un’evidente disparità reddituale con l’altro coniuge.
Pertanto, nel caso in cui i due coniugi abbiano redditi equipollenti, l’assegno di mantenimento deve intendersi escluso.
Nell’operazione di confronto e di valutazione del diritto all’assegno di separazione sono necessarie:

  • una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali dei coniugi e, quindi, anche dei risparmi, delle rendite, degli investimenti e delle proprietà immobiliari. Ciò avviene mediante l’esame di precisa documentazione;
  • la valutazione della capacità lavorativa del coniuge richiedente ;
  • la valutazione della durata del matrimonio.

Documenti necessari per chiedere l’assegno di separazione

Per valutare la sussistenza di adeguati mezzi o meno del coniuge richiedente, è necessario un esame completo di tutti i profili economici e patrimoniali dei coniugi.
In particolare, si impone la disclosure della seguente documentazione:

  • documentazione fiscale completa degli ultimi 3 anni;
  • documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • estratti conto dei rapporti bancari o finanziari degli ultimi 3 anni.

L’esame della documentazione serve a valutare i risparmi, i conti correnti, le polizze assicurative immediatamente liquidabili, azioni e investimenti di capitali nonché i crediti, valutando la liquidità ed esigibilità al momento della decisione.
Nella valutazione dell’esistenza di adeguati mezzi o meno, è considerato anche il godimento della casa familiare.
L’assegnazione legata all’interesse dei figli nell’ambito della disciplina della responsabilità genitoriale comporta infatti un vantaggio all’assegnatario e uno svantaggio al coniuge proprietario o comproprietario, che deve abbandonare la casa coniugale e trovarsi un altro alloggio.
Sarà inoltre necessario valutare se esistano rendite o utilità derivanti dai beni immobili di proprietà.

Schema pratico

Documenti necessari per la valutazione dell’assegno di separazione

Categoria di documenti Esempi Perché servono
Documentazione fiscale (ultimi 3 anni) Dichiarazioni dei redditi, CU, bilanci, dichiarazioni IVA Valutare reddito effettivo, capacità contributiva e andamento economico reale del coniuge.
Situazione patrimoniale immobiliare Atti di proprietà, visure catastali, mutui, contratti di locazione Verificare il valore degli immobili, i pesi gravanti e le eventuali rendite.
Beni mobili registrati Auto, moto, imbarcazioni, visure PRA Stimare il patrimonio mobiliare e la capacità economica complessiva.
Partecipazioni societarie Quote sociali, partecipazioni, bilanci delle società Valutare utili, dividendi e patrimonio aziendale collegato al coniuge.
Rapporti bancari e finanziari (ultimi 3 anni) Estratti conto, conti deposito, dossier titoli, investimenti Ricostruire risparmi, liquidità e flussi finanziari.
Polizze assicurative liquidabili Polizze vita a capitale, TCM, prodotti assicurativi di risparmio Verificare capitali immediatamente liquidabili e patrimonio disponibile.
Crediti esigibili Crediti verso terzi, crediti commerciali, TFR maturato Considerare il patrimonio “in entrata” che incide sulla situazione economica.
Casa familiare e rendite immobiliari Provvedimento di assegnazione, contratti di locazione, perizie di stima Stimare il vantaggio economico dell’assegnazione e le eventuali entrate da affitto.

Capacità lavorativa del coniuge richiedente

Oltre alla titolarità di rendite, patrimonio e crediti, per valutare il diritto all’assegno di mantenimento deve anche sondarsi la capacità lavorativa del coniuge richiedente.
Ossia, la capacità di garantirsi da solo quelle entrate, che gli permettano di mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Per riconoscere il diritto all’assegno di mantenimento, è rilevante la possibilità effettiva di svolgere un’attività retribuita da parte del coniuge economicamente più debole.
Documentare semplicemente lo stato di disoccupazione non è infatti sufficiente a giustificare la domanda di assegno di mantenimento.
Devono essere valutate le ragioni della disoccupazione, la possibile ricollocazione lavorativa e l’età del coniuge richiedente.
Un coniuge in età lavorativa che non lavora per scelta non ha diritto all’assegno.
Chi sia privo di occupazione, deve quindi dimostrare di essersi attivato per reperire un’occupazione lavorativa adeguata alle proprie attitudini professionali.
Secondo la Cassazione, infatti, è a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.

Giurisprudenza Cassazione

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3354


«In caso di separazione personale dei coniugi, la capacità lavorativa del coniuge richiedente costituisce un elemento rilevante nella determinazione dell’assegno di mantenimento. Qualora il coniuge abbia la possibilità di svolgere un’attività lavorativa ma non dimostri di essersi attivato efficacemente nella ricerca di un’occupazione, il diritto al mantenimento può essere negato.»

La capacità lavorativa non è in ogni caso un dato generale ed astratto, ma deve tenere conto del contesto sociale e della domanda di mercato per una occupazione in linea con le capacità e le doti del richiedente.
Se la capacità lavorativa del coniuge gli assicura un lavoro, che tuttavia non gli garantisca un reddito capace di mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio, permane il diritto a richiedere il mantenimento.

Durata del matrimonio e incidenza sull’assegno

La durata non è decisiva, ma può diventare rilevante nei matrimoni estremamente brevi, nei quali manca la costruzione di una reale comunione materiale e spirituale
Recentemente, la giurisprudenza ha precisato che la durata deve essere considerata anche per respingere la domanda.
La Cassazione ha infatti respinto la domanda di mantenimento, motivandola con l’assenza di una reale comunione materiale e spirituale.

Come si calcola l’assegno di separazione

Non esistono percentuali fisse o formule matematiche: la quantificazione è sempre il risultato di una valutazione concreta del giudice.
Stabilito il diritto a un contributo per il mantenimento, il giudice deve quantificarne l’ammontare.
L’operazione avviene sulla base dei criteri indicati dalla legge e sopra accennati.
Ovvero l’esame dei redditi e del patrimonio dei rispettivi coniugi, l’esame delle rispettive uscite (mutuo, finanziamenti, affitto), la capacità (vd. sopra) di conseguire una occupazione lavorativa del coniuge richiedente inoccupato al momento della richiesta e l’assegnazione della casa coniugale.

Se vuoi una visione più ampia del tema economico, con i collegamenti anche ai profili relativi alla modifica dell’assegno, alla casa familiare e all’equilibrio complessivo tra i coniugi, puoi leggere anche la guida ai rapporti economici nella separazione.

Profili fiscali dell’assegno di separazione

    • Per il coniuge che riceve il mantenimento:  il pagamento costituisce reddito imponibile nella misura determinata dal provvedimento del giudice.
    • Quanto al coniuge che versa il mantenimento, la somma pagata, nella misura prevista dal provvedimento del giudice, è deducibile dal reddito complessivo soggetto all’IRPEF.

È equiparato all’assegno di mantenimento il c.d. contributo casa, cioè l’importo stabilito dal giudice a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, corrisposto periodicamente all’ex-coniuge.
Il pagamento comporta quindi una riduzione del carico fiscale per il coniuge debitore, in proporzione all’aliquota applicabile allo scaglione marginale di reddito in cui rientra il reddito complessivo.

Quando e come si può modificare o revocare l’assegno di separazione

L’assegno di mantenimento stabilito nella separazione non è immutabile.
Può essere modificato, aumentato, ridotto o revocato quando intervengono fatti nuovi e rilevanti che incidono sull’equilibrio economico tra i coniugi, come variazioni significative dei redditi, perdita del lavoro, nuova convivenza o mutamenti nelle esigenze familiari.
La modifica richiede un apposito procedimento davanti al tribunale e presuppone la dimostrazione di un cambiamento stabile delle condizioni economiche rispetto a quelle esaminate nel momento in cui l’assegno è stato determinato.
Per approfondire presupposti, procedura e documenti necessari, consulta la guida completa sulla modifica e revoca dell’assegno di separazione.

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