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Quando i coniugi hanno nazionalità diverse, hanno vissuto in Paesi differenti o si sono sposati all’estero, capire dove avviare la separazione o il divorzio non è affatto immediato.

Una domanda ricorrente è:

“Io sono cittadino tedesco, mia moglie è francese e viviamo in Italia: a quale Tribunale dobbiamo rivolgerci per separarci o divorziare? E quale legge verrà applicata?”

Per un inquadramento più ampio dei criteri su giudice competente e legge applicabile nel diritto di famiglia internazionale, puoi consultare anche la guida dedicata.

Prima ancora di parlare di condizioni economiche, affidamento dei figli o modalità della separazione – e anche di questioni come la validità di un divorzio estero in Italia – bisogna chiarire due aspetti fondamentali:

Quale Paese ha giurisdizione, ossia il Tribunale di quale Stato è legittimato a decidere sulla separazione o sul divorzio – Regolamento UE 1111/2019, Bruxelles II-ter.

Quale legge sarà applicata dal Tribunale competente – Regolamento UE 1259/2010, Roma III.

Solo dopo aver individuato:

  • giudice (Stato) competente e
  • legge applicabile

si può impostare correttamente il procedimento.

Nei casi con elementi di internazionalità è sempre opportuno confrontarsi con un avvocato divorzista a Milano esperto in diritto di famiglia internazionale, così da individuare correttamente la giurisdizione competente e la legge applicabile prima di avviare la separazione o il divorzio.

Separazione e divorzio internazionale: i punti chiave da conoscere subito

A colpo d’occhio

Punti chiave della separazione internazionale

  • Giudice competente: di regola è competente lo Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale (Regolamento Bruxelles II-ter).
  • Legge applicabile: in mancanza di scelta, si applica la legge della residenza abituale comune; i coniugi possono però scegliere, entro certi limiti, la legge di un altro Stato (Regolamento Roma III).
  • Coppie straniere a Milano: anche due coniugi non italiani, se stabilmente residenti a Milano, possono separarsi o divorziare davanti al Tribunale di Milano.
  • Scelta di una legge “più favorevole”: è possibile optare per la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi (ad es. legge francese o cinese) quando ciò consente soluzioni più adatte al caso concreto.
  • Forum shopping: se esistono più fori competenti, conta il Tribunale che riceve per primo il ricorso; una scelta affrettata o sbagliata può avere conseguenze importanti.
  • Perché farsi assistere: nelle coppie con diversa nazionalità o vissuti in più Paesi, la strategia su giurisdizione e legge applicabile va valutata prima di depositare il ricorso.

Quando conviene avviare la separazione o il divorzio in Italia (e quando no)

Quando una coppia presenta collegamenti con più Paesi, la scelta del Tribunale non è neutra: può incidere in modo significativo su tempi, costi, assegni e gestione dei figli.

In molti casi, procedere in Italia è vantaggioso quando:

  • i coniugi hanno la residenza abituale a Milano o comunque in Italia;
  • si preferisce un sistema che garantisca maggiore tutela economica al coniuge più debole;
  • si intende gestire in modo stabile la posizione dei figli e il loro mantenimento davanti al giudice italiano.

Al contrario, può essere opportuno valutare un procedimento all’estero quando:

  • la legge straniera consente tempi più rapidi o il divorzio diretto;
  • uno dei coniugi ha un collegamento più forte con un altro Stato, per residenza o cittadinanza;
  • vi sono più fori competenti e una scelta tempestiva può incidere in modo rilevante sull’esito della causa.

La valutazione va compiuta prima di depositare il ricorso, perché una volta avviato il procedimento il giudice competente resta, di regola, quello adito per primo.

Quale Stato è competente nella separazione o divorzio internazionale (Bruxelles II-ter)

Il primo passaggio è stabilire quale Stato può decidere la separazione o il divorzio.

Il riferimento è il Regolamento UE 1111/2019 (“Bruxelles II-ter”).

I criteri per stabilire la giurisdizione

La giurisdizione è la facoltà di un determinato Stato di giudicare una causa. Bruxelles II-ter indica una serie di criteri alternativi, tutti validi.

Un Tribunale può essere competente se si verifica uno dei seguenti casi:

Criteri principali

  • residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda;
  • ultima residenza abituale della coppia, se uno dei due vi risiede ancora;
  • residenza abituale del convenuto;
  • residenza abituale di uno dei coniugi (se la domanda è congiunta);
  • residenza del ricorrente da almeno 6 mesi (se cittadino dello Stato) o 12 mesi (se non cittadino);
  • cittadinanza comune dei coniugi (se riconosciuta dallo Stato).
Cosa si intende per “residenza abituale”

Non si tratta di mera registrazione anagrafica, ma del luogo in cui si svolge concretamente la vita quotidiana:

  • casa
  • lavoro
  • scuola dei figli
  • rete sociale

È il criterio più forte e quello più utilizzato dai Tribunali europei, soprattutto nelle controversie che riguardano i figli e, nei casi più delicati, anche situazioni di sottrazione internazionale di minori.

Esempio

Tizio (italiano) e Caia (francese) si sono sposati a Parigi ma vivono stabilmente a Milano.
È competente l’Italia, perché la residenza abituale della coppia è in Italia.

Giurisdizione nei matrimoni internazionali:
caso Tizio (ITA) e Caia (FRA)

Caso pratico: Tizio (italiano) e Caia (francese), sposati a Parigi, vivono stabilmente a Milano.

Caso Pratico: Giurisdizione

Tizio (ITA) e Caia (FRA) residenti a Milano

Caso pratico: Tizio (italiano) e Caia (francese), sposati a Parigi, vivono stabilmente a Milano.

  • Residenza abituale comune in Italia: Poiché entrambi risiedono stabilmente a Milano, la giurisdizione spetta ai Tribunali italiani (Bruxelles II-ter).
  • Ultima residenza abituale comune: Anche se uno dei coniugi si trasferisse, l’Italia resterebbe competente se l’altro continua a vivere a Milano.
  • Domanda congiunta: Se la domanda è congiunta, basta la residenza abituale in Italia di uno dei due.
  • Ricorso di un solo coniuge: Italia competente se il ricorrente italiano vive in Italia da almeno 6 mesi (12 se straniero).
  • Perché la Francia non è competente: Il matrimonio celebrato a Parigi non attribuisce giurisdizione. Mancano residenza abituale e cittadinanza comune francese.

Conclusione: Il giudice competente è il Tribunale di Milano.

Quale legge si applica alla separazione o al divorzio internazionale? (Roma III)

Definita la giurisdizione, il passo successivo è capire quale legge il Tribunale dovrà applicare.

Questa parte è regolata dal Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”).

I coniugi possono scegliere la legge applicabile

Il Regolamento europeo Roma III permette ai coniugi di indicare per iscritto la legge di uno Stato con cui hanno un collegamento, scegliendo tra:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
  • la legge del foro.

Perché poter scegliere la legge applicabile alla separazione o al divorzio è rilevante?
Perché consente ai coniugi di individuare la normativa più favorevole al loro caso, evitando passaggi procedurali inutili e riducendo i tempi del procedimento, soprattutto nelle coppie con cittadinanze diverse o vissuti in più Paesi.

Esempio 1 -Tizio (italiano) e Caia (cinese)

Esempio pratico: divorzio diretto in Italia applicando la legge cinese

Caso Pratico: Divorzio Diretto

Divorzio in Italia applicando la legge cinese

Caso: Un cittadino italiano e la moglie cinese, residenti in Italia, desiderano avviare lo scioglimento del matrimonio.

La legge italiana prevede la separazione obbligatoria. La legge cinese, invece, consente il divorzio diretto senza fase preliminare.

Scelta della legge (Roma III): I coniugi possono scegliere la legge di cittadinanza di uno dei due (in questo caso la cinese).

Effetto pratico: Se la coppia sceglie validamente la legge cinese, può presentare domanda al Tribunale italiano, che applicherà la legge cinese, consentendo il divorzio diretto senza la separazione.

Esempio 2 -Tizio (italiano) – Caia (francese)

Esempio pratico: scelta della legge francese

Caso Pratico: Scelta della Legge

Scelta della legge francese a Milano

Caso: Tizio (italiano) e Caia (francese) vivono a Milano. La giurisdizione spetta all’Italia (residenza abituale comune).

Legge applicabile: In assenza di accordo, si applica la legge italiana (criterio standard Roma III). Tuttavia, il Regolamento consente di scegliere la legge di cittadinanza di uno dei due.

Effetto della scelta: Pur procedendo davanti al Tribunale di Milano, il giudice applicherà la legge francese in materia di divorzio, con le relative conseguenze sugli istituti e sui requisiti del procedimento.

Se i coniugi non scelgono una legge

Si applicano criteri oggettivi, nell’ordine:

  • della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
  • dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
  • di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
  • in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Separazione o divorzio in Italia per coniugi entrambi stranieri residenti a Milano

In molti casi, coppie straniere che vivono stabilmente a Milano si chiedono se possano avviare qui la separazione o il divorzio. La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì.
Se entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in Italia, il Regolamento Bruxelles II-ter attribuisce la giurisdizione ai Tribunali italiani, a prescindere dalla cittadinanza.

È una situazione comune, ad esempio, per coppie:

tedesco + brasiliana residenti a Milano,

francese + italiana residenti a Milano,

due coniugi stranieri stabilmente in Italia da anni.

In questi casi, il Tribunale di Milano è competente, e si applicherà—salvo diversa scelta—la legge italiana.
Questo rende il procedimento più semplice e rapido, anche quando il matrimonio è stato celebrato all’estero.

Anche nei casi internazionali è necessario individuare correttamente il percorso procedurale. Per un inquadramento generale puoi consultare la guida alle procedure di divorzio a Milano.

Cosa succede se i coniugi avviano la causa in due Paesi diversi?

Nelle separazioni e nei divorzi internazionali capita spesso che entrambi i coniugi presentino domanda in due Stati diversi, magari per ottenere condizioni più favorevoli.
È il fenomeno noto come forum shopping.

Il Regolamento Bruxelles II-ter applica un criterio rigido:

È competente il Tribunale che riceve per primo il ricorso (“criterio della prevenzione”).

Ciò significa che:

se uno dei due deposita in Italia prima dell’altro, e il Tribunale italiano è competente anche solo in base a uno dei criteri del Regolamento, l’Italia mantiene competenza esclusiva, e l’altro Stato deve dichiararsi incompetente.

Ecco perché, quando si percepisce un rischio di deposito all’estero, è essenziale una strategia tempestiva.

Separazione o divorzio quando uno dei coniugi vive all’estero

Situazione molto frequente: un coniuge vive e lavora in Italia (es. Milano), l’altro si è trasferito all’estero.

In questo caso la competenza può ricadere:

  • in Italia → se il coniuge ricorrente vive qui da almeno 6 mesi ed è cittadino italiano, oppure da almeno 12 mesi se non è italiano;
  • nello Stato estero in cui vive l’altro coniuge;
  • in entrambi, se i criteri del Regolamento lo consentono.

Di solito prevale la residenza abituale del ricorrente, purché siano rispettati i requisiti minimi di permanenza.

Attenzione: se la coppia ha avuto a Milano la propria ultima residenza abituale comune, l’Italia può restare giudice competente anche se uno dei due si è trasferito all’estero da poco.

Perché rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia internazionale

Un avvocato esperto in separazioni e divorzi internazionali permette di:

individuare il Tribunale più favorevole;
scegliere correttamente la legge applicabile;
evitare errori strategici nelle prime fasi;
prevenire conflitti inutili.
Si tratta di situazioni sempre più frequenti nelle grandi città, e il Tribunale di Milano ha sviluppato una forte esperienza nei casi transfrontalieri.

Consulenza Legale

Se la separazione o il divorzio coinvolgono più Paesi, è utile conoscere il quadro complessivo del diritto di famiglia internazionale, che disciplina la competenza del giudice, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni straniere.

Per una valutazione strategica della vostra posizione, potete contattare lo Studio Legale Tronca a Milano:

📞 Telefono: +39 02 34933945

✉️ Email: fabrizio.tronca@troncalegal.com

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    Domande Frequenti

    Siamo coniugi di nazionalità diversa e viviamo a Milano: possiamo separarci o divorziare in Italia?
    Sì. Se entrambi avete la residenza abituale a Milano, la giurisdizione spetta ai Tribunali italiani secondo il Regolamento UE 1111/2019 (Bruxelles II-ter), indipendentemente dalla cittadinanza.
    In caso di matrimonio internazionale, come si decide quale Tribunale è competente per la separazione o il divorzio?
    La competenza si determina applicando i criteri del Regolamento UE 1111/2019, basati principalmente sulla residenza abituale comune, sull’ultima residenza abituale della coppia o sulla residenza del convenuto.
    Che cosa si intende per residenza abituale ai fini della separazione o del divorzio tra coniugi di diversa nazionalità?
    È il luogo in cui si svolge stabilmente la vita quotidiana della coppia—casa, lavoro, scuola dei figli, relazioni sociali—ed è il criterio principale per individuare la giurisdizione.
    Quali criteri utilizza il Regolamento UE 1111/2019 (Bruxelles II-ter) per stabilire la giurisdizione nei casi di separazione e divorzio?
    Bruxelles II-ter prevede criteri alternativi: residenza abituale comune dei coniugi, ultima residenza abituale se uno vi vive ancora, residenza del convenuto, residenza di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta e permanenza minima del ricorrente.
    Possiamo scegliere noi la legge da applicare alla separazione o al divorzio?
    Sì. Il Regolamento UE 1259/2010 (Roma III) consente ai coniugi di scegliere per iscritto la legge applicabile tra quelle con cui hanno un collegamento, come residenza abituale o cittadinanza.
    Cittadino italiano e cittadina straniera sposati e residenti a Milano: dove possono separarsi o divorziare?
    Possono farlo in Italia, poiché la loro residenza abituale è a Milano. Questo attribuisce la competenza ai Tribunali italiani secondo Bruxelles II-ter, indipendentemente dal luogo del matrimonio o dalla nazionalità.
    Cosa accade se uno dei coniugi vive a Milano e l’altro si è trasferito all’estero: dove si può avviare la causa di separazione o divorzio?
    Il ricorrente può avviare la causa in Italia se risiede stabilmente a Milano da almeno 6 mesi (se cittadino italiano) o 12 mesi (se straniero). Può essere competente anche lo Stato estero dell’altro coniuge, se rispetta i criteri previsti dal Regolamento.
    In quali casi si applica la legge italiana alla separazione o al divorzio tra coniugi di diversa nazionalità?
    La legge italiana si applica quando i coniugi hanno la residenza abituale comune in Italia o, in mancanza di una scelta esplicita della legge, quando nessun altro criterio previsto da Roma III prevale.