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Il divorzio congiunto è la forma più rapida, economica e priva di conflitto per sciogliere il matrimonio quando i coniugi sono d’accordo su tutto: scioglimento del vincolo, condizioni economiche, casa familiare e disciplina della responsabilità genitoriale.

Per evitare errori nei documenti e valutare correttamente gli effetti economici dell’accordo (assegno di divorzio o mantenimento dei figli), o ancora i diritti/doveri genitoriali sull’affidamento e sulla collocazione dei figli, è sempre opportuno confrontarsi con un avvocato divorzista a Milano, specializzato nelle procedure di divorzio congiunto e conoscitore delle prassi del Tribunale di Milano.

Esistono tre diverse procedure — in Comune, con negoziazione assistita o con ricorso congiunto in Tribunale — tutte con la stessa efficacia. La scelta dipende dalla presenza di figli, dal contenuto dell’accordo e dalla situazione concreta.

Come funziona il divorzio congiunto

Quando i coniugi raggiungono un accordo completo, il divorzio diventa una procedura semplice.
Le soluzioni previste dall’ordinamento sono tre, tutte con pari valore:

  • divorzio congiunto in Comune,

  • divorzio congiunto con negoziazione assistita,

  • ricorso congiunto dei coniugi in Tribunale.

Di seguito, una guida chiara su come funzionano, con particolare attenzione alle prassi del Tribunale di Milano.

Divorzio congiunto in Comune

Il divorzio davanti all’Ufficiale di stato civile è la procedura più veloce, ma può essere utilizzata solo in due casi precisi:

  • assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti,

  • assenza di trasferimenti patrimoniali (immobili, aziende, quote societarie, ecc.).

È invece possibile inserire nell’accordo l’assegno divorzile.

Procedura

  1. I coniugi si presentano insieme all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza (a Milano, presso l’Anagrafe).

  2. Sottoscrivono l’accordo di divorzio.

  3. Devono tornare dopo almeno 30 giorni per confermare la volontà di divorziare.

Questa procedura non richiede l’intervento obbligatorio dell’avvocato, ma è opportuno farsi assistere per redigere un accordo corretto.

Divorzio congiunto mediante negoziazione assistita

È una procedura stragiudiziale: i coniugi non devono comparire davanti al Giudice e possono utilizzarla anche se ci sono figli minori o non autosufficienti.

Caratteristiche

  • Ogni coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato.

  • L’accordo può disciplinare tutti gli aspetti del divorzio:

    • assegno divorzile

    • casa familiare

    • trasferimenti immobiliari

    • affidamento, collocamento e mantenimento dei figli

    • regolazione dei rapporti patrimoniali

Procedura

  1. L’accordo viene redatto dagli avvocati e sottoscritto da entrambi i coniugi.

  2. L’avvocato trasmette l’accordo alla Procura della Repubblica competente (per Milano → Procura presso il Tribunale di Milano).

  3. Il PM, entro 10 giorni, verifica che l’accordo rispetti le norme imperative e tuteli i figli.

  4. Se tutto è corretto, rilascia il nulla osta o l’autorizzazione.

  5. L’avvocato trasmette il tutto al Comune per l’annotazione del divorzio.

Vantaggi

  • Nessuna udienza in Tribunale (salvo che il P.M. non ritenga che le Parti debbano comparire).

  • Rapida conclusione.

  • Possibilità di regolare integralmente i rapporti economici e genitoriali.

Divorzio con ricorso congiunto in Tribunale

È la procedura tradizionale, utilizzabile quando:

  • si preferisce un controllo giudiziale,

  • vi sono trasferimenti immobiliari complessi,

  • oppure si vuole utilizzare un unico avvocato per entrambi.

Procedura

  1. Le parti depositano il ricorso congiunto presso il Tribunale competente (a Milano, il Tribunale di Milano).

  2. Il Giudice fissa un’udienza di comparizione in cui i coniugi confermano l’accordo e dichiarano la mancata riconciliazione.

  3. A Milano, nella quasi totalità dei casi, l’udienza viene sostituita da una trattazione scritta, senza comparizione personale.

Nota importante

Una volta depositato il ricorso congiunto il consenso non può essere revocato unilateralmente.
La rinuncia deve provenire da entrambi i coniugi.

Tabella riepilogativa delle tre procedure di divorzio congiunto

Procedura Condizioni / Caratteristiche Fasi principali
Divorzio congiunto in Comune • Nessun figlio minore o non autosufficiente
• Nessun trasferimento patrimoniale
• Possibile l’assegno divorzile
• Avvocato non obbligatorio (consigliato)
• Firma dell’accordo davanti all’Ufficiale di stato civile
• Attesa minima di 30 giorni
• Conferma finale del divorzio
Divorzio con negoziazione assistita • Ammesso anche con figli minori o non autosufficienti
• Ogni coniuge deve avere il proprio avvocato
• Regola tutti gli aspetti: assegno, casa, figli, patrimonio
• Avvocati redigono e firmano l’accordo
• Invio in Procura (Milano: Procura presso Tribunale)
• PM rilascia nulla osta/autorizzazione (entro 10 giorni)
• Trasmissione al Comune per l’annotazione
Ricorso congiunto in Tribunale • Scelta preferibile con trasferimenti complessi
• Possibilità di un unico avvocato
• Controllo giudiziale pieno
• Deposito del ricorso congiunto
• Udienza di conferma (a Milano spesso sostituita da trattazione scritta)
• Provvedimento di divorzio

Le tre forme di divorzio congiunto — Comune, negoziazione assistita e ricorso in Tribunale — hanno la stessa efficacia, ma si differenziano per requisiti, presenza di figli, necessità dell’avvocato e tempi.

Divorzio congiunto a Milano: quale procedura scegliere

A Milano tutte e tre le procedure sono snelle, ma la scelta dipende da:

  • presenza di figli,

  • necessità di trasferire immobili,

  • complessità dell’accordo,

  • volontà di evitare completamente il Tribunale,

  • tempi desiderati.

Uno studio legale può valutare il caso concreto e consigliare la via più veloce e sicura.

Il divorzio congiunto in 30 secondi

  • È il divorzio senza lite, basato su un accordo completo.

  • Si può fare: in Comune, con negoziazione assistita, o con ricorso congiunto in Tribunale.

  • A Milano, nella maggior parte dei casi, il divorzio si chiude senza udienza, in modalità scritta.

  • È valido anche con figli minori, tranne che per la procedura in Comune.

  • È la via più veloce, economica e meno stressante.

  • L’accordo può essere modificato solo se cambiano le condizioni di vita.

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