L’assegno di divorzio è deducibile? Sì, ma non sempre.
Il coniuge che versa un assegno divorzile periodico può dedurne l’importo dal proprio reddito imponibile IRPEF, purché:
- il pagamento sia destinato all’ex coniuge
- risulti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria
- o da un accordo legalmente valido.
Non tutti i pagamenti effettuati dopo il divorzio, però, sono fiscalmente deducibili. L’assegno destinato ai figli, l’assegno una tantum, i trasferimenti immobiliari e le attribuzioni patrimoniali seguono regole diverse.
In questa guida vediamo quando l’assegno divorzile è deducibile, quali somme non possono essere portate in deduzione, chi paga le tasse sull’assegno e cosa cambia dopo la recente Cass. civ., sez. trib., 14 aprile 2026, n. 9452, relativa al rimborso delle imposte versato all’ex coniuge.
Per approfondire i presupposti civilistici dell’assegno, puoi leggere anche la guida principale sull’assegno di divorzio.
Questo articolo affronta esclusivamente il profilo fiscale dell’assegno divorzile.
Per comprendere l’intero sistema puoi seguire questo percorso:
Assegno di divorzio deducibile in 30 secondi
Assegno divorzile e deduzione IRPEF
- L’assegno periodico versato all’ex coniuge è deducibile dal reddito di chi lo paga.
- La deduzione riguarda solo le somme destinate all’ex coniuge, non quelle previste per i figli.
- L’assegno deve risultare da sentenza, accordo di divorzio, omologazione o negoziazione assistita validata.
- L’assegno una tantum non è deducibile.
- Chi riceve l’assegno deve dichiararlo come reddito assimilato a lavoro dipendente.
- Secondo Cass. civ., sez. trib., 14 aprile 2026, n. 9452, può essere deducibile anche il rimborso delle imposte sull’assegno divorzile, se previsto dalle condizioni di divorzio.
Quando l’assegno divorzile è deducibile
L’assegno divorzile è deducibile quando ricorrono alcune condizioni precise.
La regola generale è contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, secondo cui sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tradotto in termini pratici: chi versa l’assegno può sottrarre l’importo pagato dal proprio reddito imponibile, riducendo così la base sulla quale viene calcolata l’IRPEF.
Requisiti essenziali per la deduzione
Per portare in deduzione l’assegno divorzile è necessario che:
- si tratti di un assegno periodico;
- l’importo sia destinato all’ex coniuge;
- la somma non sia destinata al mantenimento dei figli;
- l’obbligo derivi da sentenza, accordo di divorzio congiunto, provvedimento giudiziale o negoziazione assistita validata;
- il pagamento sia stato effettivamente eseguito e sia documentabile.
La deduzione, quindi, non dipende da una libera scelta delle parti, ma dal titolo giuridico che prevede l’obbligo di pagamento.
Quando l’assegno di divorzio non è deducibile
Non tutte le somme versate dopo il divorzio possono essere portate in deduzione.
Questo è un punto fondamentale, perché molti errori fiscali nascono proprio dalla confusione tra assegno al coniuge, mantenimento dei figli, pagamento una tantum e attribuzioni patrimoniali.
Assegno di mantenimento per i figli
L’assegno destinato ai figli non è deducibile dal reddito del genitore che lo versa.
La ragione è netta: il mantenimento dei figli costituisce un obbligo genitoriale e non produce, per chi paga, alcun beneficio fiscale in termini di deduzione.
Specularmente, le somme ricevute per il mantenimento dei figli non costituiscono reddito imponibile per chi le percepisce.
Importo unico per coniuge e figli
Se il provvedimento prevede un importo unico, senza distinguere la quota destinata all’ex coniuge da quella destinata ai figli, la deducibilità diventa più problematica.
In questi casi è sempre preferibile che la sentenza o l’accordo indichino chiaramente:
- la quota destinata all’ex coniuge;
- la quota destinata ai figli;
- l’eventuale ripartizione delle spese straordinarie.
Una formulazione generica espone al rischio di contestazioni fiscali e rende più difficile dimostrare quale parte della somma sia effettivamente deducibile.
Assegno di divorzio una tantum
L’assegno divorzile una tantum, cioè corrisposto in unica soluzione, non è deducibile.
La deduzione fiscale riguarda gli assegni periodici. Quando le parti scelgono una liquidazione definitiva in capitale, il pagamento assume una funzione diversa: chi riceve la somma viene definitivamente tacitato e non può più pretendere ulteriori assegni per il futuro.
Per approfondire gli effetti civilistici della liquidazione una tantum, puoi leggere la guida sull’assegno di divorzio.
Trasferimenti immobiliari e attribuzioni patrimoniali
Non sono deducibili neppure i trasferimenti immobiliari, le cessioni di quote, le attribuzioni patrimoniali o gli accordi di sistemazione economica che non abbiano natura di assegno periodico al coniuge.
Ad esempio, il trasferimento della quota di un immobile all’ex coniuge in sede di divorzio può avere grande rilievo nella regolazione dei rapporti patrimoniali, ma non equivale automaticamente a un assegno periodico deducibile.
Come funziona la deduzione fiscale dell’assegno divorzile
La deduzione dell’assegno divorzile riduce il reddito imponibile di chi paga.
Non si tratta di una detrazione, ma di una deduzione: l’importo versato viene sottratto dal reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta.
Deduzione dell’assegno divorzile
Un contribuente versa all’ex coniuge un assegno divorzile periodico di euro 600,00 al mese, pari a euro 7.200,00 all’anno.
Se l’assegno è previsto dal provvedimento di divorzio ed è destinato esclusivamente all’ex coniuge, l’importo annuo versato può essere dedotto dal reddito complessivo.
Il risparmio fiscale concreto dipenderà dall’aliquota marginale IRPEF applicabile al contribuente e dalla sua complessiva situazione reddituale.
Chi paga le tasse sull’assegno di divorzio
Il regime fiscale dell’assegno divorzile funziona secondo una logica speculare.
- Chi paga l’assegno periodico all’ex coniuge può dedurlo dal proprio reddito.
- Chi riceve l’assegno deve dichiararlo come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
In sostanza, l’assegno è fiscalmente rilevante per entrambe le parti: riduce il reddito imponibile di chi lo versa, ma concorre alla formazione del reddito di chi lo riceve.
Questa regola non vale per le somme destinate ai figli, che non sono deducibili per chi paga e non sono tassate in capo a chi le riceve.
Devi verificare la corretta disciplina fiscale dell’assegno divorzile?
La deducibilità dipende dal contenuto del provvedimento, dalla natura delle somme versate e dalla distinzione tra assegno al coniuge e mantenimento dei figli.
È deducibile anche il rimborso dell’IRPEF pagata dall’ex coniuge?
Un tema più particolare riguarda le somme versate all’ex coniuge per coprire le imposte dovute sull’assegno divorzile.
Può accadere, infatti, che le condizioni di divorzio prevedano non solo il pagamento dell’assegno, ma anche l’obbligo di tenere indenne il beneficiario dalla tassazione sull’assegno stesso.
In altre parole, l’accordo o la sentenza mirano a garantire all’ex coniuge una somma netta, ponendo a carico dell’obbligato anche il peso fiscale dell’assegno.
La questione è stata affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza 14 aprile 2026, n. 9452.
Cass. civ., sez. trib., 14 aprile 2026, n. 9452
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la deducibilità, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, delle somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di rimborso degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorzile, quando tali somme siano previste dalle condizioni economiche del divorzio.
La Corte ha inoltre valorizzato il principio del giudicato esterno: se la deducibilità è già stata accertata con sentenza definitiva tra le stesse parti, l’Amministrazione finanziaria non può contestare nuovamente la stessa questione per le annualità successive, salvo modifiche della situazione rilevante.
Il principio è importante: se il rimborso delle imposte è stabilito dal provvedimento di divorzio ed è funzionale a determinare l’effettivo contributo economico dovuto all’ex coniuge, può seguire il trattamento fiscale dell’assegno divorzile.
Perché il Fisco può contestare il rimborso delle imposte
L’Agenzia delle Entrate può sostenere che la deduzione riguardi solo l’assegno divorzile in senso stretto e non anche le somme ulteriori versate per coprire il carico fiscale dell’ex coniuge.
Secondo questa impostazione, il rimborso dell’IRPEF sarebbe un accordo accessorio, privo della funzione propria dell’assegno divorzile.
La Cassazione ha però dato rilievo al collegamento tra rimborso fiscale e assegno divorzile, soprattutto quando il pagamento aggiuntivo:
- è previsto nelle condizioni economiche del divorzio;
- è collegato all’assegno riconosciuto all’ex coniuge;
- serve a determinare l’effettiva somma netta destinata al beneficiario;
- riguarda un assetto stabile e non modificato nel tempo.
Caso pratico: assegno divorzile al netto delle imposte
Assegno divorzile e rimborso IRPEF
Mario è obbligato a versare all’ex moglie Laura un assegno divorzile mensile di euro 2.000,00.
La sentenza di divorzio prevede inoltre che Mario debba rimborsare a Laura le imposte dovute sull’assegno, così da garantirle una somma netta.
Ogni anno Mario versa quindi, oltre all’assegno periodico, anche una somma aggiuntiva destinata a coprire l’IRPEF gravante sull’assegno divorzile.
Secondo il principio affermato da Cass. civ., sez. trib., 14 aprile 2026, n. 9452, anche questa somma può essere deducibile, se prevista dalle condizioni di divorzio e collegata all’assegno divorzile.
Attenzione: la deducibilità non va data per scontata. Occorre verificare il testo del provvedimento, la natura della somma e la documentazione disponibile.
Quali documenti conservare per dedurre l’assegno divorzile
Chi intende dedurre l’assegno divorzile deve poter dimostrare sia l’esistenza dell’obbligo, sia l’effettivo pagamento.
È quindi opportuno conservare:
- la sentenza di divorzio;
- il verbale o l’accordo di divorzio congiunto;
- il provvedimento di omologazione o autorizzazione, se necessario;
- l’accordo di negoziazione assistita validato;
- le ricevute dei bonifici bancari o postali;
- la documentazione che dimostra la causale del pagamento;
- eventuali sentenze tributarie già favorevoli, se vi sono state contestazioni precedenti.
Il pagamento tracciabile è sempre preferibile. Il versamento in contanti, anche quando non espressamente vietato, complica la prova e aumenta il rischio di contestazioni.
Errori da evitare nella deduzione dell’assegno di divorzio
Gli errori più frequenti riguardano la natura della somma versata e la prova del pagamento.
In particolare, bisogna evitare di:
- dedurre somme destinate ai figli;
- dedurre importi versati una tantum;
- dedurre pagamenti non previsti dal provvedimento giudiziario o dall’accordo valido;
- indicare causali generiche nei bonifici;
- confondere assegno divorzile, spese straordinarie e attribuzioni patrimoniali;
- non distinguere chiaramente, nell’accordo, la quota per il coniuge da quella per i figli.
La chiarezza del provvedimento è decisiva. Una clausola scritta male può generare problemi tra ex coniugi e, successivamente, anche con l’Amministrazione finanziaria.
Assegno divorzile, TFR e pensione di reversibilità: attenzione agli altri effetti economici
La deducibilità fiscale è solo uno degli aspetti economici del divorzio.
L’esistenza di un assegno divorzile può incidere anche su altri diritti, come il TFR spettante all’ex coniuge divorziato o la pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Per questo, quando si negoziano le condizioni economiche del divorzio, non bisogna guardare soltanto all’importo mensile dell’assegno, ma anche agli effetti fiscali, previdenziali e patrimoniali collegati.
Assegno divorzile, accordi economici e profili fiscali vanno valutati con precisione.
Una clausola poco chiara può creare contestazioni tra ex coniugi o problemi con l’Amministrazione finanziaria. Prima di sottoscrivere, modificare o contestare condizioni economiche di divorzio, è opportuno verificarne effetti civili e fiscali.


