Quando una coppia con figli si separa — sia nell’ambito di un matrimonio sia in una convivenza di fatto — una delle decisioni più delicate riguarda dove vivranno i figli e come saranno organizzati i tempi di permanenza con ciascun genitore. In questi casi entrano in gioco due concetti fondamentali del diritto di famiglia: affidamento dei figli e collocamento prevalente.
Nel linguaggio comune questi termini vengono spesso confusi, ma nel diritto di famiglia italiano hanno significati diversi. L’affidamento condiviso riguarda le decisioni importanti sulla vita del minore (educazione, salute, scuola), mentre il collocamento prevalente dei figli stabilisce presso quale genitore il minore vive abitualmente dopo la separazione o il divorzio.
In questa guida spieghiamo come viene deciso il collocamento dei figli, quali criteri applica il giudice e come si organizza il diritto di visita del genitore non collocatario. Analizzeremo inoltre quando sono possibili tempi di permanenza paritari, quale ruolo ha l’ascolto del minore e quali sono gli orientamenti più recenti della giurisprudenza, anche alla luce delle prassi del Tribunale di Milano.
Il tema del collocamento si inserisce nel quadro più ampio della responsabilità genitoriale a Milano, che disciplina i diritti e i doveri dei genitori nella gestione dei figli dopo la separazione o il divorzio.
L’obiettivo è fornire una guida chiara e concreta per genitori che affrontano una separazione e vogliono capire come funziona il collocamento prevalente dei figli e come vengono regolati i rapporti con entrambi i genitori.
Collocamento e diritto di visita in 30 secondi
- Collocamento prevalente: stabilisce dove il minore vive abitualmente dopo la separazione; è distinto dall’affidamento condiviso, che riguarda le decisioni più importanti e resta la regola.
- Criteri del giudice: il collocamento viene deciso in base al superiore interesse del minore, valutando stabilità dell’ambiente, capacità genitoriali, continuità scolastica e rete familiare.
- Ascolto del minore: dai 12 anni (o prima se capace di discernimento) il giudice deve ascoltare il figlio e tenere conto della sua opinione.
- Tempi paritari: sono possibili solo quando i genitori vivono vicino, collaborano tra loro e i figli tollerano bene l’alternanza tra due abitazioni.
- Diritto di visita: garantisce al genitore non collocatario un rapporto costante con i figli, normalmente tramite weekend alternati, incontri infrasettimanali e divisione delle festività.
- Nuovo partner: la presenza del nuovo compagno o della nuova compagna non può essere vietata salvo rischi concreti per il minore. Conta esclusivamente l’impatto sul suo benessere (Cass. 283/2009; Corte cost. 2016).
In caso di conflitti sui tempi di visita o sulla presenza di nuovi partner nella vita dei figli, una guida legale esperta è essenziale per prevenire contenziosi e tutelare il superiore interesse del minore.
Affidamento Condiviso e Collocamento: le differenze legali che devi conoscere
Nel linguaggio comune, i termini affidamento e collocamento sono spesso usati come sinonimi, ma nel diritto di famiglia italiano hanno significati ben distinti e complementari. È fondamentale comprenderne la differenza per capire appieno le decisioni che riguardano i figli dopo una separazione.
Che cos’è l’affidamento dei figli
L’affidamento riguarda la responsabilità genitoriale, ovvero il potere-dovere dei genitori di prendere decisioni importanti per la crescita, l’educazione, l’istruzione e la salute dei figli. Dopo una separazione, l’ordinamento italiano predilige l’affidamento condiviso, che significa che entrambi i genitori mantengono paritariamente la responsabilità genitoriale e devono consultarsi e decidere insieme su tutte le questioni di maggiore interesse per i figli, anche se uno solo è il genitore collocatario. L’affidamento esclusivo è un’eccezione, disposto solo in casi eccezionali e gravi, quando uno dei genitori risulta inadeguato.
Che cos’è il collocamento dei figli
Il collocamento (o collocazione) si riferisce, invece, alla residenza fisica e anagrafica dei figli, ovvero a dove essi vivranno prevalentemente e stabilmente. Nonostante l’affidamento sia quasi sempre condiviso, è necessario individuare un luogo di residenza abituale per i minori. Il genitore presso cui i figli hanno la loro dimora prevalente è definito genitore collocatario. L’altro genitore, sebbene mantenga la responsabilità genitoriale, avrà un diritto di visita e di trascorrere del tempo con i figli secondo modalità stabilite dal giudice o concordate tra le parti.
Il collocamento si inserisce nell’organizzazione complessiva dei figli disciplinata nell’affidamento dei figli.
Criteri del Tribunale di Milano per stabilire il Collocamento Prevalente
La decisione su dove vivono i figli dopo separazione è una delle più delicate e importanti che un giudice è chiamato a prendere. Il principio cardine che guida ogni determinazione è il superiore interesse del minore. Per tradurre questo principio in pratica, vengono valutati diversi criteri collocamento figli:
Il superiore interesse del minore
Questo è il faro guida. Ogni scelta deve mirare al benessere psicofisico, alla crescita equilibrata e allo sviluppo armonioso dei figli. Il giudice considera quale ambiente sia più idoneo a garantire stabilità e serenità.
Stabilità e continuità delle abitudini
I figli, soprattutto in un momento di fragilità come la separazione dei genitori, necessitano di mantenere il più possibile la loro routine. Il giudice valuta quale genitore possa offrire maggiore continuità rispetto all’ambiente di vita precedente la separazione, conservando la stessa scuola, le amicizie, le attività extrascolastiche e il contesto sociale abituale.
Capacità genitoriali di ciascun genitore
Vengono considerate le concrete capacità di ciascun genitore di accudire i figli, di provvedere ai loro bisogni materiali ed educativi, di supportarli emotivamente e di favorire un sano rapporto con l’altro genitore.
L’opinione del minore
Se il figlio ha compiuto dodici anni (o anche prima, se ritenuto capace di discernimento), deve essere ascoltato dal giudice. La sua volontà non è vincolante, ma è un elemento importante che il tribunale prende in seria considerazione, soprattutto se motivata e frutto di consapevolezza.
Si valuta la possibilità di mantenere i figli vicini a nonni, zii e altri parenti significativi, oltre che all’ambiente scolastico e di quartiere.
Cassazione 2025: il collocamento prevalente resta legittimo anche nell’affidamento condiviso
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione conferma un principio ormai consolidato: l’affidamento condiviso dei figli non comporta automaticamente una permanenza paritaria presso ciascun genitore. Il giudice può disporre il collocamento prevalente quando ciò risponde meglio al superiore interesse del minore.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2025, n. 25403: la frequentazione paritaria tra i genitori ha natura solo tendenziale. Il giudice può individuare un genitore collocatario prevalente quando ciò sia necessario per garantire stabilità e benessere al minore. In tale contesto, anche l’assegnazione della casa familiare segue normalmente il genitore presso cui il figlio è collocato in via prevalente, per assicurare continuità abitativa.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 10 dicembre 2025, n. 32059: la scelta del genitore collocatario può fondarsi anche sulle relazioni dei servizi sociali e sulle preferenze espresse dal minore (dai 12 anni o anche prima se capace di discernimento), purché si tratti di volontà autentica e non condizionata. È comunque necessaria una valutazione complessiva del contesto familiare e dell’idoneità genitoriale concreta.
Queste decisioni confermano un orientamento applicato anche dal Tribunale di Milano: nella regolazione dei tempi di permanenza dei figli dopo la separazione o il divorzio, il criterio guida resta il superiore interesse del minore e la sua stabilità psicofisica, non un automatismo di alternanza perfettamente paritaria.
Trasferimento di Residenza del Genitore: cosa rischia il collocamento?
Uno dei temi più delicati, soprattutto nei contesti di elevato conflitto, riguarda il cambio di residenza del genitore collocatario che desidera trasferirsi in un altro Comune o, talvolta, in un’altra Regione.
Il punto fermo, chiarito dalla più recente giurisprudenza, è che il trasferimento in sé non comporta automaticamente la modifica del collocamento.
Il diritto di scegliere dove vivere e lavorare rientra infatti nelle libertà fondamentali della persona, costituzionalmente garantite.
Trasferimento di residenza del genitore collocatario
Cass. civ., Sez. I, ord. 1° luglio 2022, n. 21054
In tema di affidamento e collocamento dei figli minori, la Corte di Cassazione ha affermato che il genitore collocatario che decida di trasferire la propria residenza non perde, per ciò solo, l’idoneità all’affidamento o al collocamento prevalente.
Il giudice deve invece valutare quale assetto sia più funzionale al superiore interesse del minore, anche quando il trasferimento comporti una inevitabile riduzione della frequenza dei rapporti con l’altro genitore.
Nota. Il diritto del genitore alla libertà di movimento deve essere bilanciato con il principio di bigenitorialità, ponendo sempre al centro la stabilità psicofisica del figlio.
In altre parole:
- Il trasferimento di residenza del genitore collocatario non è vietato.
- Il trasferimento non comporta automaticamente la modifica del collocamento dei figli.
- Il giudice può tuttavia rimodulare il diritto di visita o, nei casi più estremi, valutare una diversa collocazione se il cambiamento compromette il superiore interesse del minore.
Di solito i Tribunali (in particolare il Tribunale di Milano) valutano:
- distanza tra i nuovi luoghi di residenza;
- ricaduta sulla quotidianità scolastica e sociale del minore;
- capacità del genitore collocatario di favorire i rapporti con l’altro genitore;
- organizzazione concreta del nuovo assetto di vita (casa, scuola, rete familiare);
- eventuale rischio di isolamento del minore dal genitore non collocatario.
Il focus resta sempre lo stesso: non limitare un genitore, ma garantire al minore stabilità, continuità e un equilibrio sano nelle relazioni affettive.
Quando il trasferimento rende necessario rivedere collocamento o tempi di visita, soprattutto in presenza di un minore prossimo alla soglia del discernimento, diventa essenziale anche la sua partecipazione.
Ascolto del minore nei procedimenti di modifica dell’affidamento
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18674
In tema di modifica delle condizioni di affidamento o di collocamento dei figli minori, la Corte di Cassazione ha precisato che, quando venga richiesto l’ascolto del minore capace di discernimento — anche se di età inferiore ai dodici anni — il giudice deve procedere a una nuova audizione oppure motivare in modo rigoroso il diniego.
Non è sufficiente che il minore sia stato sentito in un precedente grado di giudizio, soprattutto quando siano intervenuti fatti sopravvenuti, come ad esempio un trasferimento di residenza o nuove situazioni familiari.
L’ascolto del minore costituisce quindi un adempimento essenziale per consentire al giudice di valutare concretamente il superiore interesse del figlio di fronte a nuove situazioni di disagio o di cambiamento.
Nota. La mancata audizione del minore in grado di appello, quando richiesta e non adeguatamente motivata, può determinare la nullità del provvedimento.
Come si stabilisce il Collocamento: Ricorso, Accordo o Decisione del Giudice
La definizione del collocamento prevalente dei figli avviene solitamente nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, o anche in un procedimento autonomo di regolamentazione dei rapporti con i figli naturali. La procedura può variare a seconda che i genitori raggiungano un accordo o meno.
Accordo tra i genitori sul collocamento dei figli
Se i genitori riescono a trovare un accordo tra i genitori sulla responsabilità genitoriale e sulle condizioni della separazione o del divorzio — inclusa la residenza dei figli — tale accordo viene sottoposto al giudice per l’omologazione.
Il giudice verifica che le condizioni concordate siano conformi al superiore interesse dei minori. In caso affermativo, l’accordo viene omologato e acquista valore di provvedimento giudiziale.
Decisione del giudice in caso di mancato accordo
Se i genitori non riescono a raggiungere un’intesa sulle modalità di gestione dei figli, sarà il giudice a intervenire, nell’ambito di una separazione giudiziale o di un procedimento contenzioso. In questi casi diventa centrale capire quando decide il giudice sulla responsabilità genitoriale e quali criteri applica.
- Il giudice ascolta le ragioni di entrambi i genitori.
- Può disporre indagini sui minori e sull’ambiente familiare, avvalendosi di consulenti tecnici d’ufficio (CTU), come psicologi o assistenti sociali.
- Valuta tutte le prove prodotte dalle parti e le eventuali relazioni dei servizi sociali.
- Infine emette un provvedimento che stabilisce il collocamento dei figli, l’affidamento, i tempi di visita e l’eventuale assegno di mantenimento.
Collocamento a tempi paritari: quando è possibile
Non sempre il giudice stabilisce un collocamento prevalente presso uno dei genitori. In alcune situazioni, specialmente negli ultimi anni, si è diffusa la pratica del collocamento a tempi paritari (o paritetici). In questo modello, i figli trascorrono periodi di tempo sostanzialmente uguali o molto simili presso l’abitazione di entrambi i genitori (ad esempio, una settimana da un genitore e una settimana dall’altro).
Requisiti e considerazioni
Il collocamento a tempi paritari è applicabile se:
- Prossimità geografica: i genitori risiedono in luoghi vicini, evitando disagi per la scuola o le attività dei figli.
- Collaborazione genitoriale: esiste un buon livello di comunicazione e coordinamento tra i genitori.
- Adattamento dei figli: i minori tollerano bene l’alternanza tra le due abitazioni senza viverla come fonte di stress.
Questo modello può favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e intenso con entrambi i genitori, ma richiede grande flessibilità e capacità di cooperazione da parte degli adulti.
Effetti del collocamento dei figli su genitori e minori
Il collocamento dei figli ha un impatto profondo sulla vita quotidiana di tutti i membri della famiglia, ridefinendo ruoli, routine e logistica.
Per i figli
Per i minori, il collocamento determina la loro quotidianità: dove dormiranno, dove faranno i compiti, con chi ceneranno, chi li accompagnerà a scuola. Un collocamento stabile e coerente, anche se presso un solo genitore, offre sicurezza e prevedibilità, elementi fondamentali per il loro benessere emotivo. La necessità di adattarsi a nuove routine e ambienti, soprattutto in caso di collocamento paritario, richiede flessibilità e un adeguato supporto da parte dei genitori.
Per i genitori
Il genitore collocatario assume il carico principale della gestione quotidiana dei figli, con tutte le responsabilità e gli oneri che ne derivano. L’altro genitore, pur non avendo la residenza prevalente dei figli, mantiene un ruolo attivo attraverso i tempi di visita e la partecipazione alle decisioni importanti. La riorganizzazione della vita lavorativa e sociale è inevitabile per entrambi, con l’assegno di mantenimento che gioca un ruolo chiave nel supportare economicamente i figli. Per maggiori dettagli, si può consultare la nostra guida sull’Assegno di Mantenimento per i Figli.
Calendario delle Visite e Weekend Alternati: come si organizza la quotidianità dei figli
Indipendentemente dal fatto che ci sia un collocamento prevalente o un’alternanza a tempi paritari, il genitore non collocatario ha sempre il diritto e il dovere di mantenere un rapporto significativo con i figli. Questo diritto viene disciplinato per garantire che i figli possano continuare a frequentare regolarmente entrambi i genitori.
Modalità tipiche
Le modalità di esercizio del diritto di visita sono stabilite dal giudice o concordate tra i genitori e solitamente prevedono:
Weekend alternati
I figli trascorrono con il genitore non collocatario un fine settimana a settimane alterne.
Ferie e festività
Un’alternanza per festività importanti (Natale, Pasqua, compleanni) e periodi di vacanza più lunghi (ad esempio, metà delle vacanze estive).
Incontri infrasettimanali
Possibilità di cenare insieme o svolgere attività durante la settimana e/o pernottare presso la casa del genitore non collocatario.
Comunicazioni costanti
Diritto di sentirsi telefonicamente o tramite videochiamata.
La flessibilità e la capacità dei genitori di adattarsi alle esigenze dei figli sono cruciali. In caso di disaccordo sulle modalità, sarà sempre il giudice a intervenire per stabilire i tempi e le condizioni che meglio rispondono al superiore interesse del minore.
Nuovo Partner e Figli: quando la frequentazione può essere limitata?
Nelle separazioni e nei conflitti genitoriali, uno dei temi più delicati è la frequentazione dei figli in presenza del nuovo partner di uno dei genitori. È una situazione sempre più frequente, e spesso fonte di tensioni: molti genitori temono che la nuova relazione dell’ex possa creare confusione nei figli o incidere sul loro equilibrio.
La giurisprudenza, però, è molto chiara.
Frequentazione dei figli in presenza del nuovo partner
Cass. civ., Sez. I, sent. 9 gennaio 2009, n. 283
La Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile vietare al genitore non collocatario di frequentare i figli in presenza del nuovo partner, salvo che tale situazione risulti concretamente dannosa per il minore.
- Il criterio guida resta sempre il superiore interesse del minore, che prevale su conflitti o contrasti tra gli adulti.
- Se la presenza del nuovo compagno o della nuova compagna è neutra o addirittura positiva per il bambino — perché contribuisce a un clima sereno e non confonde i ruoli familiari — non vi è ragione per imporre divieti.
- La valutazione del giudice non può fondarsi su gelosie, ripicche o pregiudizi morali, ma solo sull’effettivo impatto della nuova figura adulta sulla stabilità e sul benessere del minore.
- Il medesimo principio trova applicazione anche nelle famiglie omogenitoriali, dove rileva esclusivamente la qualità delle relazioni affettive instaurate con il minore.
Nota. La giurisprudenza conferma che la presenza del nuovo partner può rappresentare una risorsa educativa aggiuntiva, purché resti chiara la distinzione tra il ruolo genitoriale e quello del compagno o della compagna del genitore.
Box giurisprudenza
Il ruolo del cosiddetto “genitore sociale” nelle relazioni del minore
Corte costituzionale, sent. 5 ottobre 2016, n. 225
In tema di relazioni affettive stabili del minore, la Corte costituzionale ha riconosciuto la rilevanza della figura del cosiddetto genitore sociale, ossia il partner del genitore biologico con cui il minore convive.
- Il minore ha diritto a conservare i legami affettivi significativi instaurati con il partner del genitore, quando il rapporto sia stabile e favorevole alla sua crescita.
- L’interruzione ingiustificata di tale relazione può integrare una condotta pregiudizievole ai sensi dell’art. 337-ter c.c., anche dopo la cessazione della relazione tra i due adulti.
- La presenza del nuovo partner non può essere vietata in modo automatico: se l’impatto è positivo per il minore, egli può svolgere un ruolo educativo complementare, senza mai sostituirsi alla figura del genitore biologico.
Nota. Nella prassi del Tribunale di Milano viene privilegiata la continuità delle relazioni affettive consolidate del minore, quando queste risultino utili al suo equilibrio psicofisico.
Per una visione d’insieme del rapporto tra affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e organizzazione quotidiana dei figli, puoi consultare anche la guida sull’affidamento e organizzazione dei figli.


