Il divorzio segna la fine del matrimonio, ma non sempre chiude ogni legame economico tra gli ex coniugi.
Quando uno dei due esce dal matrimonio in una posizione economica più debole — e questo squilibrio è il risultato delle scelte familiari condivise — la legge prevede l’assegno di divorzio.
Non è un automatismo.
Serve un accertamento concreto: redditi, patrimonio, capacità lavorativa, sacrifici professionali fatti per la famiglia.
La valutazione dei presupposti dell’assegno richiede un’analisi tecnica da parte di un avvocato divorzista a Milano.
In questa guida trovi spiegato quando spetta, come si calcola, quanto può durare e quando si estingue l’assegno di divorzio
Attenzione: l’assenza di un assegno di mantenimento in separazione è un indizio forte, ma non un ostacolo insormontabile se le condizioni cambiano o emergono nuovi elementi rilevanti per la funzione compensativa.
Per comprendere meglio come si inserisce l’assegno divorzile nel percorso complessivo della crisi coniugale, puoi consultare anche la
guida al mantenimento nel divorzio.
Per una visione ancora più ampia dell’intero percorso, puoi partire dalla
guida completa su separazione e divorzio a Milano.
L’assegno di divorzio in 30 secondi
Assegno di divorzio in 30 secondi
- Funzione dell’assegno:
- Assistenziale: sostiene il coniuge privo di mezzi adeguati.
- Compensativa: riconosce i sacrifici professionali per la famiglia.
- Perequativa: riequilibra le condizioni economiche nate da scelte condivise.
- Quando spetta:
- Esiste una disparità economica rilevante tra gli ex coniugi.
- Il richiedente non ha mezzi adeguati o non può procurarseli (età, salute).
- Lo squilibrio dipende da sacrifici professionali fatti per la famiglia.
- Come varia l’importo:
- Si valutano redditi, patrimoni, durata del matrimonio e casa familiare.
- Può essere periodico (mensile) o una tantum (soluzione unica).
- Con l’una tantum cessano reversibilità, TFR e diritti sull’eredità.
- Quando si estingue:
- Nuove nozze o morte del beneficiario;
- Stabile convivenza (valutazione della componente compensativa SS.UU. 2021);
- Miglioramento economico del beneficiario o peggioramento dell’obbligato.
- Prescrizione:
- Rate mensili: 5 anni.
- Assegno una tantum: 10 anni.
Funzione dell’assegno di divorzio. Assistenziale, compensativa e perequativa.
Lo squilibrio economico tra i coniugi (uno più abbiente dell’altro) è il presupposto per valutare il diritto all’assegno di divorzio.
Infatti, il diritto non sorge se la posizione economico-patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi è sostanzialmente paritaria (Cass. civ., Sez. I, n. 27536/2024).
Se uno dei coniugi ha reddito o patrimonio inferiori e questa differenza dipende dalle scelte condivise durante il matrimonio, può richiedere l’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio si distingue dall’assegno di mantenimento nella separazione, che opera in una fase precedente e risponde a criteri diversi.
L’assegno non ha una sola funzione, ma tre:
- Assistenziale: aiuta il coniuge privo di mezzi adeguati.
- Compensativa: compensa chi ha sacrificato lavoro e carriera per la famiglia.
- Perequativa: riequilibra le differenze economiche maturate durante il matrimonio.
In concreto:
- se la disparità economica deriva dalle scelte familiari condivise, l’assegno avrà componente assistenziale e compensativa;
- se la disparità non dipende da tali scelte, l’assegno può essere riconosciuto solo in funzione assistenziale;
- in assenza di entrambe le condizioni, l’assegno non spetta.
Questo è il principio consolidato della Cassazione:
Cass. civ., Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tenendo conto del contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio, con funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
L’assegno di divorzio richiede quindi un accertamento rigoroso del nesso tra squilibrio economico e scelte di vita familiare.
Conferma recente:
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 12 gennaio 2026, n. 634
L’assegno presuppone uno squilibrio economico riconducibile alle scelte comuni di vita familiare; in mancanza, può essere riconosciuto solo in funzione assistenziale se vi è concreta non autosufficienza economica.
L’assegno di divorzio non serve a mantenere il tenore di vita matrimoniale, ma a riequilibrare gli effetti economici delle scelte di vita condivise.
Quando spetta l’assegno di divorzio
Requisiti economici
Detto che presupposto dell’assegno di divorzio è la disparità economica tra i coniugi, è necessaria una comparazione dei redditi e del patrimonio dei coniugi.
Comparazione fatta sull’esame di determinata documentazione (indicata dall’art. 473 bis n. 2 cpc)
In concreto: non è sufficiente omettere o sottostimare redditi e patrimoni per sottrarsi alla valutazione del giudice. In caso di dubbi, il Tribunale può attivare accertamenti diretti.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 19 marzo 2026, n. 6533
In tema di assegno divorzile, il giudice può disporre d’ufficio indagini sui redditi e sul patrimonio delle parti, anche tramite la polizia tributaria.
Questo potere costituisce una deroga alle regole ordinarie sull’onere della prova e si fonda sul dovere di leale collaborazione processuale: entrambi i coniugi sono tenuti a rappresentare in modo completo e veritiero la propria situazione economica, anche quando ciò sia contrario ai propri interessi.
documentazione fiscale completa degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
estratti conto dei rapporti bancari o finanziari degli ultimi 3 anni;
uscite fisse e periodiche (mutuo, locazione, finanziamenti);
entrate fisse e periodiche (rendite)
Se, con l’esame del a documentazione, il coniuge dimostrerà di non potersi procurare mezzi adeguati a causa di oggettive ragioni impeditive, sussisterà il presupposto principale per richiedere l’assegno di divorzio.
L’impossibilità di procurarsi un reddito viene valutata su diversi elementi.
la capacità lavorativa del coniuge richiedente l’assegno;
l’età;
lo stato di salute.
Con particolare riferimento alla capacità lavorativa, è preteso una valutazione concreta caso per caso.
Non è sufficiente che il richiedente sia in astratto in grado di lavorare.
Le possibilità vanno valutate in concreto: contesto locale (diverso è il contesto lavorativo a Milano da realtà più piccole, ad esempio), domanda di mercato, opportunità compatibili con le attitudini del richiedente.
Ricorda in ogni caso che, in caso di divorzio congiunto, i coniugi non hanno l’obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali.
Squilibrio economico e patrimoniale derivante dal matrimonio
Verificate disparità economiche e impossibilità di sostentamento, il giudice valuta il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge rispetto alle esigenze della famiglia.
Il coniuge richiedente, privo di mezzi adeguati a causa di sacrifici professionali concordati con l’altro coniuge per assolvere le esigenze familiari, ha diritto anche alla componente compensativa dell’assegno di divorzio.
Esempio di assegno divorzile con funzione assistenziale e compensativa
Tizia, laureata in economia e commercio e dipendente presso un’importante banca, sposa Caio, dirigente di una multinazionale. I coniugi fissano la loro residenza a Milano.
Nel corso del matrimonio, Caio riceve una proposta di trasferimento in Svezia per una promozione di carriera. I coniugi decidono di comune accordo che Tizia, allora incinta, lasci il lavoro, segua il marito all’estero e si dedichi in via prevalente alle esigenze del figlio e della famiglia.
Dopo 15 anni di matrimonio, i coniugi divorziano. Tizia, per avere rinunciato alla propria carriera e avere favorito quella del marito, si ritrova senza un reddito proprio e senza un patrimonio personale significativo.
In un caso del genere, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto non solo in funzione assistenziale, per l’assenza di mezzi adeguati, ma anche in funzione compensativa, perché lo squilibrio economico deriva dalle scelte familiari condivise e dai sacrifici professionali sostenuti da uno dei coniugi nell’interesse della famiglia.
Il coniuge richiedente dovrà quindi provare di avere diritto all’assegno, dimostrando:
- il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge
- il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza;
- che il divario dipende dalle scelte di conduzione familiare, dai sacrifici fatti da una parte nell’interesse della famiglia e dell’assunzione del ruolo endofamiliare ricoperto.
Casistica della Cassazione sullo squilibrio economico dei coniugi
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/01/2026, n. 1870
In caso di divorzio, il diritto all’assegno divorzile deve essere valutato tramite una comparazione iniziale delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambi gli ex coniugi.
Va verificato se lo squilibrio economico dipende dalle scelte condivise di vita familiare e dalla ripartizione dei ruoli durante il matrimonio. Il mancato svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un coniuge deve essere considerato alla luce del contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e alla carriera dell’altro.
Come si calcola e si paga l’assegno di divorzio. Pagamento periodico e assegno di divorzio una tantum
Pagamento periodico.
L’assegno di divorzio viene determinato in una somma annua, generalmente pagata in 12 mensilità ciascuna di pari importo.
E così un assegno di divorzio di Euro 12.000,00 all’anno, sarà corrisposto con un pagamento di Euro 1.000,00 al mese.
Assegno divorzile una tantum
L’assegno di divorzio può essere pagato una volta per tutte in unica soluzione.
La legge prevede che possa essere riconosciuto il pagamento in unica soluzione:
su accordo dei coniugi
previo giudizio di equità del Tribunale sulla misura dell’assegno
La scelta non può essere imposta dal giudice.
L’importo dell’assegno di divorzio una tantum si calcola secondo un principio aritmetico, che tuttavia ha natura orientativa e non è necessariamente vincolante.
Come si stima un assegno di divorzio una tantum
- Assegno mensile ipotizzato: € 600,00
- Aspettativa di durata: 30 anni (360 mesi)
- Valore complessivo stimato: € 216.000,00
Attenzione: si tratta di un criterio puramente orientativo. Il giudice non applica formule automatiche, ma valuta il caso concreto (età, condizioni economiche, durata del matrimonio, prospettive future).
Prima di scegliere la una tantum è fondamentale valutare con attenzione le conseguenze irrevocabili che comporta.
Questa modalità ha delle conseguenze da considerare in maniera ponderata.
Il pagamento una tantum comporta la definitiva e irreversibile tacitazione di ogni ulteriore pretesa patrimoniale del coniuge che lo riceve.
Una volta versata la somma il coniuge beneficiario non ha più alcun diritto nei confronti dell’altro coniuge.
In sintesi: il coniuge che riceve il pagamento una tantum non potrà in futuro chiedere ulteriori pagamenti per il medesimo titolo, né modifiche.
Inoltre, il coniuge che riceve l’assegno di divorzio in modalità una tantum, non potrà ricevere la pensione di reversibilità del coniuge divorziato defunto, né il tfr.
Infine, il coniuge che avrà ricevuto il pagamento una tantum, se e quando ne ricorreranno i presupposti, non potrà richiedere l’assegno sociale.
Come si modifica ed estingue l’assegno di divorzio
L’assegno di divorzio può non essere per sempre. In presenza di fatti nuovi, può essere modificato o revocato. Per capire quando è possibile intervenire e con quali presupposti, leggi la guida approfondita e completa sulla modifica e revoca dell’assegno di divorzio.
L’ estinzione e la modifica del diritto all’ assegno divorzile
le nuove nozze del beneficiario
L’art. 5, comma 10, l. n. 898/1970 prevede che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il nuovo matrimonio crea un nuovo rapporto di solidarietà che si sostituisce a quello insorto con il precedente matrimonio.
Le somme pagate a titolo di assegno di divorzio successivamente alle nuove nozze del beneficiario devono essere considerato indebito soggetto a restituzione.
la convivenza more uxorio del beneficiario
Il dato lettera dell’art. 5 l. n. 898/1970 non prevede come causa estintiva dell’assegno divorzile la convivenza more uxorio del beneficiario.
Tuttavia, la nuova convivenza instaurata è certamente apprezzabile ai fini della perdita del diritto alla percezione dell’assegno divorzile.
la morte del beneficiario e dell’obbligato
La morte – e la dichiarazione di morte presunta – del beneficiario dell’assegno divorzile determina l’estinzione dell’assegno di mantenimento
Anche la morte – e la dichiarazione di morte presunta – dell’obbligato determina l’estinzione dell’assegno di mantenimento ma fa sorgere, in capo al beneficiario – con esclusione delle ipotesi in cui è stata prevista la corresponsione una tantum dell’assegno divorzile – il diritto, qualora versi in stato di bisogno, ad ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche (art. 9-bis l. n. 898/1970).
la dichiarazione di nullità del matrimonio
Secondo il tradizionale orientamento interpretativo l’accertamento della nullità del matrimonio, sopravvenuta al divorzio, travolge gli effetti derivanti dalla pronunzia di divorzio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sopravvenienza della deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è idonea a mettere in discussione la debenza e la quantificazione dell’assegno divorzile determinata da un provvedimento passato in giudicato (cfr. Cass. I, n. 4202/2001).
Tuttavia, è stato precisato che il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest’ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile (cfr. Cass. SS.UU., n. 9004/2021).
Per orientarti tra i diversi aspetti del divorzio:
Puoi approfondire quando spetta il mantenimento nel divorzio e come viene determinato
Per una visione d’insieme, puoi leggere la guida completa dalla separazione al divorzio, con tempi, costi e procedura
Se invece vuoi capire meglio il quadro dell’assistenza legale, trovi qui la pagina dedicata all’assistenza in materia di divorzio a Milano

