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In Italia l’adozione non è un percorso unico: esistono regole diverse per minori, maggiorenni e situazioni particolari. In questa guida orientativa trovi cosa si può fare, quando è possibile e quale strada scegliere.

Quando si parla di adozione, molti pensano automaticamente all’adozione di un minore. In realtà, il sistema giuridico italiano prevede più forme di adozione, ciascuna con presupposti, finalità ed effetti molto diversi.

L’adozione dei minori ha una funzione primaria: garantire al bambino una famiglia quando manca in modo definitivo il sostegno della famiglia di origine. Diversa è invece l’adozione di maggiorenni, che risponde a esigenze di carattere personale, affettivo o patrimoniale.

Accanto a queste forme “classiche” esistono poi ipotesi particolari, sempre più rilevanti nella pratica, che consentono l’adozione anche in assenza dello stato di abbandono del minore.

  • L’adozione dei minori serve a garantire al bambino una famiglia quando manca quella di origine.
  • Richiede una procedura lunga e rigorosa, centrata sull’interesse del minore.
  • L’adozione di maggiorenni ha finalità diverse: affettive, solidaristiche o patrimoniali.
  • Esistono forme particolari di adozione, previste dall’art. 44 della legge n. 184/1983, anche senza stato di abbandono.
  • Capire quale strada è possibile è il primo vero passo.

Come funziona l’adozione in Italia

Il sistema dell’adozione in Italia non è unico, ma articolato in più modelli, costruiti su esigenze profondamente diverse.

Da un lato vi è l’adozione dei minori, regolata dalla legge n. 184/1983, che ha come obiettivo principale la tutela del bambino. Dall’altro lato vi è l’adozione dei maggiorenni, disciplinata dal codice civile, che risponde a logiche completamente differenti.

A queste si aggiunge una terza area, spesso meno conosciuta ma molto importante nella pratica: l’adozione in casi particolari, che consente di dare riconoscimento giuridico a legami affettivi già esistenti.

Le principali forme di adozione

Adozione di minori

È la forma più conosciuta. Riguarda minori dichiarati in stato di abbandono e comporta la creazione di un nuovo rapporto di filiazione.

Approfondisci l’adozione di minore

Adozione di maggiorenne

Consente di formalizzare un legame affettivo, personale o familiare già esistente, con effetti anche sul piano successorio.

Approfondisci l’adozione di maggiorenne

Adozione in casi particolari

Si applica quando non ricorrono i presupposti dell’adozione piena, ma esiste un rapporto stabile da tutelare giuridicamente.

Approfondisci l’adozione in casi particolari

Adozione di minori: quando è possibile

L’adozione di un minore è possibile quando il bambino si trova in stato di abbandono, cioè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado, salvo che si tratti di una situazione transitoria dovuta a causa di forza maggiore.

In questi casi, il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità e avvia un percorso diretto a individuare una famiglia idonea.

La procedura è rigorosa e lunga perché l’interesse del minore prevale su ogni altro interesse, incluso quello degli aspiranti genitori adottivi.

La disciplina dell’adozione dei minori è contenuta nella legge n. 184/1983. L’adozione nazionale riguarda il minore, italiano o straniero, dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni italiano.

Adozione in casi particolari: quando non serve lo stato di abbandono

Non sempre l’adozione richiede lo stato di abbandono del minore.

La legge prevede ipotesi specifiche in cui è possibile adottare anche senza recidere i legami con la famiglia di origine, come nel caso del figlio del coniuge o del partner (la cosiddetta stepchild adoption), del minore orfano, del minore con disabilità o delle situazioni in cui è impossibile procedere all’affidamento preadottivo.

Questa forma di adozione, spesso chiamata anche adozione mite, non sostituisce integralmente la famiglia biologica, ma si affianca ad essa, creando un ulteriore legame giuridico.

L’art. 44 della legge n. 184/1983 disciplina l’adozione in casi particolari. Si tratta di una forma di adozione diversa dall’adozione piena, perché non presuppone necessariamente lo stato di abbandono del minore.

Adozione di maggiorenne: a cosa serve davvero

L’adozione di una persona maggiorenne ha una funzione completamente diversa rispetto a quella dei minori.

Non serve a dare una famiglia a chi ne è privo, ma a formalizzare un rapporto già esistente, spesso di natura affettiva, solidaristica o familiare, oppure a garantire continuità al nome e al patrimonio.

A differenza dell’adozione dei minori, questa forma non elimina i legami con la famiglia di origine, ma si aggiunge ad essi.

L’adozione di maggiorenne è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile. Produce effetti sul cognome, sui rapporti successori e sullo status dell’adottato, ma non cancella i rapporti con la famiglia di origine.

Adozione, PMA e maternità surrogata: attenzione a non confondere i piani

Alcune situazioni familiari moderne vengono spesso ricondotte, in modo generico, al tema dell’adozione. È un errore.

La procreazione medicalmente assistita, il riconoscimento del figlio nato all’estero e la maternità surrogata pongono problemi diversi: stato civile, riconoscimento del rapporto genitoriale, ordine pubblico internazionale, trascrizione degli atti stranieri.

In alcuni casi l’adozione in casi particolari può diventare uno strumento rilevante, ma non va confusa con il tema più ampio del riconoscimento della genitorialità.

Nei casi internazionali, soprattutto quando il bambino è nato all’estero, occorre distinguere tra adozione, riconoscimento dello status di figlio e trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero.

Per questi temi può essere utile leggere anche la guida dedicata al diritto di famiglia internazionale e la pagina di orientamento su giudice competente e legge applicabile nei casi familiari internazionali.

Adozione internazionale: come funziona davvero

Quando il minore proviene dall’estero, l’adozione segue un percorso completamente diverso: intervengono autorità internazionali, enti autorizzati e procedure più articolate.

Guida completa all’adozione internazionale

Costi e spese dell’adozione internazionale

Quale percorso scegliere

La prima domanda da porsi non è “posso adottare?”, ma quale tipo di adozione sia giuridicamente compatibile con la situazione concreta.

Un conto è la coppia che intende adottare un minore dichiarato adottabile. Altro è il caso di chi vuole formalizzare un rapporto con una persona ormai maggiorenne. Altro ancora è il caso del minore che vive già stabilmente in una famiglia e per il quale occorre dare veste giuridica a un legame affettivo consolidato.

Una persona può voler adottare il figlio maggiorenne del coniuge, cresciuto negli anni come figlio nella vita quotidiana. In un caso del genere non si parla di adozione di minore, ma di adozione di maggiorenne, con regole, consensi ed effetti specifici.

Capire se l’adozione è possibile nel tuo caso

Ogni situazione familiare è diversa. I presupposti per l’adozione cambiano in base all’età, al rapporto tra le persone coinvolte, alla situazione giuridica del minore o dell’adottando e alla presenza di eventuali familiari che devono prestare consenso o assenso.

Valutare correttamente il percorso possibile è essenziale per evitare errori, aspettative irrealistiche e perdite di tempo.

Nel nostro Studio a Milano mi occupo di diritto di famiglia e responsabilità genitoriale, anche nei casi in cui occorre comprendere se l’adozione sia davvero lo strumento corretto oppure se debbano essere valutate soluzioni diverse.

Scopri come posso aiutarti in materia di responsabilità genitoriale a Milano

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