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L’adozione di maggiorenne consente di dare riconoscimento giuridico a un legame familiare, affettivo o solidaristico già consolidato. Non cancella la famiglia d’origine, ma produce effetti importanti su cognome, successione e rapporti personali.

Adozione di maggiorenne in 30 secondi

L’adozione di maggiorenne è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del Codice civile. Serve a formalizzare un rapporto personale già esistente tra adottante e adottato, con effetti sul cognome, sulla successione e sugli obblighi alimentari. Richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando, oltre agli assensi previsti dalla legge.

L’adozione di una persona maggiorenne è un istituto diverso dall’adozione di minori. Non serve a inserire un bambino in una nuova famiglia, ma a riconoscere giuridicamente un rapporto già formato nella realtà.

In origine, l’adozione di maggiorenne aveva una funzione prevalentemente patrimoniale: assicurare all’adottante la continuità del nome e del patrimonio. Oggi, però, questa impostazione è stata profondamente ridimensionata.

La giurisprudenza più recente riconosce all’adozione di maggiorenne una funzione anche affettiva, solidaristica e identitaria. In concreto, l’istituto viene utilizzato per dare veste giuridica a legami familiari maturati nel tempo, spesso all’interno di famiglie ricomposte o di rapporti personali molto stabili.

Per una panoramica generale sulle diverse forme di adozione, puoi consultare la guida dedicata ad adozione di minori e maggiorenni a Milano. Quando il tema riguarda il ruolo dei genitori, la tutela dei figli e le decisioni nell’interesse dei minori, può essere utile leggere anche la pagina dedicata alla responsabilità genitoriale.

Giurisprudenza

L’adozione di maggiorenne non ha più soltanto la funzione patrimoniale di assicurare un successore a chi ne sia privo, ma ha assunto anche una funzione solidaristica, di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria tra adottante e adottato.

Cass. civ., sez. I, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29684

Quando ha senso chiedere l’adozione di maggiorenne

L’adozione di maggiorenne può avere senso quando tra adottante e adottando esiste un rapporto stabile, serio e duraturo, assimilabile, nei fatti, a un rapporto familiare.

I casi più frequenti riguardano il figlio maggiorenne del coniuge o del partner, la persona cresciuta stabilmente in un nucleo familiare diverso da quello d’origine, oppure un rapporto personale consolidato nel tempo e fondato su assistenza, affetto e solidarietà.

Caso pratico

Una persona ha cresciuto per molti anni il figlio del proprio coniuge, anche se non ne è genitore biologico. Una volta divenuto maggiorenne, quel figlio può voler formalizzare il rapporto con la persona che, nella vita concreta, ha svolto una funzione genitoriale. In una situazione di questo tipo, l’adozione di maggiorenne può essere lo strumento giuridico più adatto.

Chi può adottare un maggiorenne

Possono chiedere l’adozione di un maggiorenne le persone singole o coniugate, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

L’adottante deve avere almeno trentacinque anni e, di regola, almeno diciotto anni più dell’adottando. In casi particolari, il tribunale può autorizzare l’adozione anche quando l’adottante abbia compiuto trent’anni, ferma restando la differenza minima di età richiesta dalla legge.

La differenza di età non va letta in modo puramente meccanico. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e in presenza di motivi meritevoli, l’intervallo di diciotto anni tra adottante e adottando.

Giurisprudenza costituzionale

La rigida differenza di età di diciotto anni tra adottante e adottando può essere ridotta dal giudice quando la differenza sia esigua e sussistano motivi meritevoli, così da evitare il sacrificio ingiustificato di situazioni affettive già consolidate.

Corte cost., 18 gennaio 2024, n. 5

Chi può essere adottato

Può essere adottata una persona maggiorenne. L’adozione non presuppone uno stato di abbandono, né richiede che l’adottando sia privo di famiglia.

Questo è un punto essenziale: l’adozione di maggiorenne non cancella il rapporto con la famiglia d’origine. L’adottato conserva i diritti e i doveri verso la propria famiglia originaria e, allo stesso tempo, acquista specifici diritti nei confronti dell’adottante.

Normativa di riferimento

L’adozione di maggiorenne è regolata dagli articoli 291 e seguenti del Codice civile. In particolare, gli articoli 291, 296 e 297 c.c. disciplinano requisiti, consenso e assensi; l’art. 299 c.c. riguarda il cognome; l’art. 300 c.c. regola i rapporti con la famiglia d’origine e con la famiglia dell’adottante; l’art. 304 c.c. disciplina gli effetti successori; gli articoli 306, 307 e 309 c.c. riguardano la revoca; gli articoli 311, 312, 313 e 314 c.c. regolano procedimento, valutazione del tribunale, sentenza e annotazioni di stato civile.

Consensi e assensi necessari

Per l’adozione di maggiorenne sono necessari il consenso dell’adottante e il consenso dell’adottando.

Sono inoltre richiesti gli assensi dei soggetti indicati dalla legge, tra cui i genitori dell’adottando, il coniuge dell’adottante e dell’adottando, se non legalmente separati, e gli eventuali figli maggiorenni dell’adottante.

Il consenso dell’adottante e dell’adottando è centrale. Gli altri assensi operano come condizioni del procedimento e possono incidere concretamente sull’esito della domanda.

Giurisprudenza

Nel procedimento di adozione di maggiorenne il consenso dell’adottante e dell’adottando costituisce elemento centrale ed è revocabile fino alla pronuncia di adozione. L’assenso del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottando opera invece come condizione del procedimento.

Cass. civ., sez. I, ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3766

Il problema dei figli dell’adottante

Uno dei profili più delicati riguarda la presenza di figli dell’adottante.

Se l’adottante ha figli maggiorenni, questi devono prestare il proprio assenso. Il loro dissenso può impedire l’adozione.

Se invece l’adottante ha figli minori, il tema è ancora più complesso. La disciplina tradizionale prevede una preclusione rigida, fondata sull’esigenza di proteggere i figli minorenni dell’adottante da possibili effetti pregiudizievoli, anche patrimoniali e familiari.

Il punto è delicato anche perché tocca, indirettamente, il tema della responsabilità genitoriale: quando vi sono figli minori, non basta guardare al desiderio dell’adottante e dell’adottando, ma occorre considerare anche l’interesse dei figli già presenti nel nucleo familiare.

La Corte costituzionale ha recentemente evidenziato le criticità di questo automatismo, perché impedisce al giudice di valutare concretamente se l’adozione possa o meno arrecare pregiudizio ai figli minori. Tuttavia, la questione è stata dichiarata inammissibile, perché una modifica di questo tipo richiede un intervento organico del legislatore.

Giurisprudenza costituzionale

Il divieto automatico di adottare un maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante presenta profili di criticità, perché impedisce qualsiasi valutazione concreta sull’intensità dei legami familiari già esistenti e sull’assenza di pregiudizio per i figli minori. La Corte costituzionale ha però dichiarato inammissibile la questione, ritenendo necessario un intervento di sistema riservato al legislatore.

Corte cost., 30 dicembre 2025, n. 215

Come si presenta la domanda di adozione di maggiorenne

La domanda si presenta al tribunale competente, di regola individuato in base alla residenza dell’adottante.

Nel procedimento devono emergere con chiarezza il consenso dell’adottante, il consenso dell’adottando, la sussistenza dei requisiti di legge e la convenienza dell’adozione per l’adottando.

Il tribunale può assumere informazioni, verificare la situazione familiare e valutare se l’adozione sia coerente con l’interesse dell’adottando e con la funzione dell’istituto.

Il giudizio di convenienza per l’adottando

Il tribunale deve valutare se l’adozione convenga all’adottando.

Non si tratta di un controllo astratto o moralistico. La valutazione riguarda la concreta utilità dell’adozione, sia sul piano personale sia sul piano patrimoniale, e l’assenza di elementi contrari all’interesse dell’adottando.

Nella pratica, assumono rilievo la durata del rapporto, la stabilità del legame, la consapevolezza delle parti, l’assenza di pressioni e la coerenza dell’adozione con la storia personale dei soggetti coinvolti.

Effetti dell’adozione di maggiorenne sul cognome

Uno degli effetti principali riguarda il cognome.

Tradizionalmente, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha superato una lettura rigida di questo automatismo.

Oggi, quando ciò risponde all’identità personale dell’adottato e vi è accordo tra adottante e adottando, il cognome dell’adottante può anche essere posposto a quello dell’adottato.

Giurisprudenza

In materia di adozione di maggiorenne, il giudice può stabilire che il cognome dell’adottante sia posposto a quello dell’adottato, quando vi sia il consenso di adottante e adottando e quando l’anteposizione automatica altererebbe il patrimonio identitario, personale, professionale o religioso dell’adottato.

Cass. civ., sez. I, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29684

Effetti successori dell’adozione di maggiorenne

L’adozione di maggiorenne produce effetti importanti sul piano successorio.

L’adottato acquista il diritto di succedere all’adottante. In sostanza, diventa erede dell’adottante secondo le regole previste dalla legge.

Non vale però il contrario: l’adottante non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.

Questo aspetto è spesso decisivo nelle valutazioni familiari e patrimoniali, soprattutto quando l’adozione viene richiesta in contesti di assistenza stabile, famiglie ricomposte o pianificazione successoria.

Rapporti con la famiglia d’origine

L’adozione di maggiorenne non interrompe i rapporti con la famiglia d’origine.

L’adottato conserva i propri diritti e doveri verso i genitori biologici e verso la famiglia originaria. Allo stesso tempo, acquista specifici diritti nei confronti dell’adottante.

Non si crea, invece, un rapporto giuridico generalizzato tra l’adottato e i parenti dell’adottante, né tra l’adottante e i parenti dell’adottato.

Detto in modo semplice: l’adozione di maggiorenne non sostituisce una famiglia con un’altra. Aggiunge un rapporto giuridico specifico tra adottante e adottato.

Quando l’adozione di maggiorenne può essere negata

L’adozione può essere negata quando mancano i requisiti di legge, quando non vengono prestati i consensi o gli assensi necessari, oppure quando il tribunale ritiene che l’adozione non sia conveniente per l’adottando.

Possono inoltre emergere criticità quando l’adozione appare meramente strumentale, priva di un reale rapporto personale, oppure finalizzata esclusivamente a produrre effetti patrimoniali.

La componente patrimoniale non è vietata, ma non dovrebbe essere l’unica ragione dell’adozione. Oggi il baricentro dell’istituto è sempre più legato al riconoscimento di rapporti personali effettivi.

Revoca dell’adozione di maggiorenne

L’adozione di maggiorenne può essere revocata solo in casi gravi previsti dalla legge.

La revoca è ammessa, in particolare, per indegnità, quando l’adottato o l’adottante pongono in essere condotte gravissime contro la vita o l’integrità dell’altro o dei suoi familiari, secondo quanto previsto dagli articoli 306 e seguenti del Codice civile.

Non basta, quindi, un semplice deterioramento del rapporto personale. Una volta pronunciata, l’adozione non può essere rimessa in discussione per meri contrasti familiari sopravvenuti.

Adozione di maggiorenne e famiglie ricomposte

Uno degli ambiti più frequenti riguarda le famiglie ricomposte.

Può accadere che il nuovo coniuge o partner del genitore abbia cresciuto per anni un figlio non biologico, assumendo nella vita concreta una funzione genitoriale. Se quel figlio è ormai maggiorenne, l’adozione ordinaria può diventare lo strumento per riconoscere giuridicamente quel rapporto.

In questi casi è essenziale valutare con attenzione la presenza di altri figli, i consensi necessari, gli effetti successori e la scelta relativa al cognome.

Caso pratico

Un uomo ha vissuto per molti anni con la compagna e con il figlio di lei, seguendone crescita, studi e vita familiare. Il ragazzo, ormai maggiorenne, considera quell’uomo una figura genitoriale stabile. L’adozione di maggiorenne può consentire di dare riconoscimento giuridico a questo rapporto, ma occorre verificare con attenzione consensi, assensi, effetti sul cognome ed effetti successori.

Avvocato per l’adozione di maggiorenne

Il supporto legale è spesso opportuno, soprattutto quando vi sono figli dell’adottante, coniugi, genitori dissenzienti, questioni successorie o profili patrimoniali rilevanti.

Una domanda impostata male può creare problemi, ritardi o contestazioni. Meglio chiarire prima la struttura familiare, gli assensi necessari e gli effetti dell’adozione.

Per approfondire il quadro generale, puoi leggere la guida dedicata all’adozione di minori e maggiorenni a Milano.

Conclusioni

L’adozione di maggiorenne è un istituto antico, ma oggi viene utilizzato per esigenze molto attuali.

Non riguarda solo il patrimonio o il cognome. Riguarda, sempre più spesso, il riconoscimento giuridico di rapporti affettivi costruiti nel tempo.

Proprio per questo richiede prudenza. Gli effetti sono rilevanti, soprattutto sul piano successorio e familiare, e non sempre la disciplina vigente è pienamente adeguata alla complessità delle relazioni contemporanee.

Nel nostro studio a Milano assistiamo persone e famiglie nella valutazione dei presupposti per l’adozione di maggiorenne, nella verifica dei consensi necessari e nell’impostazione della domanda al tribunale competente.

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