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Il TFR dell’ex coniuge divorziato è uno dei diritti economici collegati al divorzio più rilevanti sul piano pratico. La legge prevede che, in presenza di determinati presupposti, l’ex coniuge possa ottenere una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro.

Il diritto, però, non è automatico. Occorre verificare la titolarità dell’assegno divorzile, il mancato nuovo matrimonio e il periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il tema si inserisce nel più ampio quadro dei rapporti economici dopo il divorzio, insieme all’assegno divorzile, alla sua eventuale modifica e agli altri diritti patrimoniali dell’ex coniuge.

In 30 secondi

Divorzio e TFR: sintesi pratica

  • Il diritto non è automatico: l’ex coniuge deve essere titolare di assegno divorzile.
  • Quota prevista: spetta il 40% del TFR riferibile agli anni in cui lavoro e matrimonio sono coincisi.
  • Nuove nozze: il diritto si perde se l’ex coniuge si risposa.
  • Conta la durata legale del matrimonio: non rileva la sola convivenza prematrimoniale.
  • Il TFR può maturare anche dopo il divorzio: ciò non esclude il diritto, se ricorrono i presupposti di legge.
  • Non tutte le somme di fine rapporto sono uguali: buonuscita, incentivo all’esodo, fondi pensione e altre indennità richiedono una valutazione specifica.

Quando l’ex coniuge divorziato ha diritto al TFR

L’art. 12-bis della legge sul divorzio prevede che l’ex coniuge divorziato possa avere diritto a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge.

I presupposti principali sono tre:

  • deve essere intervenuta la sentenza di divorzio;
  • l’ex coniuge richiedente deve essere titolare di assegno divorzile;
  • l’ex coniuge richiedente non deve essere passato a nuove nozze.

La quota spettante non riguarda tutto il TFR in modo indiscriminato, ma solo la parte riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Normativa

Art. 12-bis L. 898/1970

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Perché il diritto al TFR dipende dall’assegno divorzile

Il diritto alla quota di TFR è strettamente collegato alla titolarità dell’assegno divorzile. Non basta, quindi, essere stati sposati con il lavoratore che percepisce il trattamento di fine rapporto.

La ragione è chiara: il legislatore collega il diritto al TFR alla permanenza di un rapporto economico post-coniugale, già accertato attraverso il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Per questo motivo, se l’assegno divorzile è stato escluso, revocato o sostituito da una diversa regolazione economica, occorre valutare con attenzione se il diritto alla quota di TFR possa ancora essere fatto valere.

Attenzione

Il punto decisivo è la titolarità dell’assegno divorzile. L’ex coniuge che non è titolare di assegno divorzile, di regola, non può chiedere il 40% del TFR dell’altro ex coniuge.

Come si calcola il 40% del TFR spettante all’ex coniuge

La percentuale prevista dalla legge è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il calcolo, quindi, non si effettua sull’intero TFR percepito dall’ex coniuge lavoratore, ma solo sulla parte maturata durante il periodo di coincidenza tra matrimonio e rapporto di lavoro.

In concreto, occorre individuare:

  • la durata complessiva del rapporto di lavoro;
  • la durata del matrimonio;
  • gli anni in cui matrimonio e rapporto di lavoro si sono sovrapposti;
  • la quota di TFR riferibile a tale periodo;
  • il 40% di tale quota.
Caso pratico

Matrimonio e lavoro coincisi solo in parte.

Se il rapporto di lavoro è durato trent’anni, ma il matrimonio è coinciso con quel rapporto solo per quindici anni, l’ex coniuge non potrà chiedere il 40% dell’intero TFR, ma solo il 40% della parte riferibile ai quindici anni di coincidenza.

Il TFR maturato dopo il divorzio rientra nel diritto dell’ex coniuge?

Sì, la legge prevede espressamente che il diritto possa riguardare anche l’indennità maturata dopo la sentenza di divorzio.

Questo non significa, però, che tutto il TFR maturato dopo il divorzio debba essere diviso. La quota spettante all’ex coniuge resta sempre limitata alla parte riferibile agli anni in cui rapporto di lavoro e matrimonio sono coincisi.

Caso pratico

TFR percepito molti anni dopo il divorzio.

Se l’ex marito percepisce il TFR dieci anni dopo il divorzio, l’ex moglie titolare di assegno divorzile può comunque avere diritto alla quota prevista dall’art. 12-bis, ma solo per la parte maturata negli anni in cui il lavoro coincideva con il matrimonio.

Il TFR percepito prima della sentenza di divorzio può essere richiesto dall’ex coniuge?

La questione è delicata. La giurisprudenza ha adottato una soluzione intermedia: la quota del TFR può spettare anche se l’indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio.

Questa soluzione evita due estremi: da un lato, escludere sempre il diritto quando il TFR sia stato percepito prima della sentenza; dall’altro, riconoscere la quota anche per somme percepite durante la piena convivenza matrimoniale e magari già utilizzate per i bisogni della famiglia.

Giurisprudenza

Cass. civ., 6 giugno 2011, n. 12175

La quota del trattamento di fine rapporto può essere dovuta anche se l’indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio.

Caso pratico

TFR percepito durante il giudizio di divorzio.

Se il lavoratore percepisce il TFR dopo il deposito del ricorso per divorzio, ma prima della sentenza definitiva, l’altro coniuge, se poi diventa titolare di assegno divorzile, può chiedere la quota prevista dalla legge.

Anticipazioni del TFR e diritto dell’ex coniuge

Il problema può porsi anche per le anticipazioni del TFR ottenute dal lavoratore prima della cessazione del rapporto.

Secondo l’impostazione richiamata negli allegati, le anticipazioni percepite dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio possono rientrare nella divisione prevista dall’art. 12-bis. Le anticipazioni percepite prima di tale momento restano invece nella titolarità del coniuge che le ha ricevute.

Giurisprudenza

Cass. civ., 18 dicembre 2003, n. 19427

Le anticipazioni del TFR ottenute dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio possono essere considerate ai fini della quota spettante all’ex coniuge; quelle percepite prima restano definitivamente nella titolarità del soggetto che le ha ricevute.

La convivenza prematrimoniale conta nel calcolo del TFR?

No. Ai fini del calcolo della quota di TFR spettante all’ex coniuge divorziato, conta la durata legale del matrimonio.

La semplice convivenza prematrimoniale non viene computata nel periodo utile per determinare la quota del trattamento di fine rapporto. Questo distingue il TFR da altri istituti, nei quali la convivenza precedente al matrimonio può assumere rilievo come elemento correttivo.

Attenzione

Per il TFR conta il matrimonio, non la convivenza. Il periodo di semplice convivenza prematrimoniale non rientra nel calcolo della quota spettante all’ex coniuge divorziato.

Il TFR comprende anche buonuscita, indennità di fine servizio e trattamenti analoghi?

La nozione di trattamento di fine rapporto, ai fini dell’art. 12-bis, può comprendere anche indennità diversamente denominate, quando abbiano la stessa funzione del TFR.

Il criterio centrale è verificare se l’indennità abbia natura di retribuzione differita, maturata durante il rapporto di lavoro e percepita al momento della sua cessazione.

Negli allegati viene richiamato l’orientamento secondo cui possono rientrare nella disciplina anche trattamenti di fine rapporto comunque denominati, relativi a lavoro subordinato o parasubordinato, purché condividano la medesima funzione del TFR.

Giurisprudenza

Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5719

Può essere ricondotta alla nozione di trattamento di fine rapporto l’indennità, comunque denominata, che maturi alla cessazione del rapporto lavorativo e sia determinata in proporzione alla durata del rapporto e all’entità della retribuzione.

Giurisprudenza

Cass. civ., 17 dicembre 2003, n. 19309

Rientrano nella nozione ampia di indennità di fine rapporto i trattamenti che condividono la natura di quota differita della retribuzione, riscossa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro e avente identica funzione.

Incentivo all’esodo e TFR: l’ex coniuge ha diritto anche a questa somma?

L’incentivo all’esodo è una delle ipotesi più controverse. Non sempre può essere trattato come TFR.

Una parte della giurisprudenza ha valorizzato la natura di reddito da lavoro dipendente dell’incentivo all’esodo, riconoscendo la possibilità di attribuirne una quota all’ex coniuge. Altra impostazione, invece, distingue nettamente l’incentivo all’esodo dal TFR, perché lo considera una somma aggiuntiva finalizzata a compensare la risoluzione anticipata del rapporto.

La verifica, quindi, deve essere concreta: occorre valutare natura, funzione e momento di maturazione dell’indennità.

Giurisprudenza

Cass. civ., n. 17986/2013 e Cass. civ., n. 14171/2016

Secondo questo orientamento, le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate possono costituire reddito da lavoro dipendente e, in quanto tali, possono essere considerate ai fini della quota spettante all’ex coniuge.

Giurisprudenza

Tribunale di Milano, 19 maggio 2017, n. 5680

Secondo un diverso orientamento, l’incentivo all’esodo non è automaticamente assimilabile al TFR, perché ha funzione diversa: non rappresenta retribuzione differita, ma una somma aggiuntiva collegata alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Fondo pensione e previdenza complementare rientrano nel TFR dell’ex coniuge?

Le quote confluite in fondi pensione o in forme di previdenza complementare pongono problemi specifici.

La ragione è semplice: non sempre tali somme conservano la natura propria del TFR. In particolare, quando assumono funzione previdenziale e sono liquidabili secondo regole diverse, può essere esclusa l’applicazione automatica dell’art. 12-bis.

Per questo, il fondo pensione non va trattato meccanicamente come TFR. Occorre verificare il tipo di versamento, la disciplina del fondo, il momento di maturazione e la funzione concreta della somma.

Attenzione

Fondo pensione e TFR non sono sempre la stessa cosa. Le somme destinate alla previdenza complementare possono seguire regole diverse e non sempre rientrano nella quota del 40% prevista per il trattamento di fine rapporto.

Il pagamento del TFR può essere chiesto direttamente all’INPS o al datore di lavoro?

Di regola, l’ex coniuge avente diritto non può pretendere il pagamento diretto della quota di TFR dall’INPS o dall’ente erogatore.

La norma presuppone che il trattamento di fine rapporto sia stato percepito dall’altro ex coniuge. Il soggetto obbligato al pagamento della quota è quindi l’ex coniuge che ha ricevuto il TFR.

Giurisprudenza

Tribunale territoriale, 12 luglio 2024

Non può essere disposto il pagamento diretto da parte dell’INPS delle somme dovute all’ex coniuge. L’obbligato resta il coniuge che ha percepito il trattamento di fine rapporto, poiché l’art. 12-bis presuppone che le competenze di fine rapporto siano state percepite dall’altro coniuge.

Caso pratico

L’ex coniuge chiede il pagamento direttamente all’INPS.

Se l’ex marito percepisce il TFR dall’INPS o da altro ente, l’ex moglie avente diritto non può normalmente chiedere il pagamento diretto all’ente. Dovrà agire nei confronti dell’ex coniuge che ha incassato il trattamento.

TFR, assegno divorzile e modifica delle condizioni di divorzio

Il diritto alla quota di TFR dipende dalla situazione giuridica dell’ex coniuge al momento rilevante. Per questo motivo, le vicende dell’assegno divorzile possono incidere anche su questo diritto.

Se l’assegno divorzile viene modificato, revocato o soppresso, occorre verificare se permanga la titolarità richiesta dall’art. 12-bis della legge sul divorzio.

Il tema va quindi coordinato con l’eventuale giudizio di modifica dell’assegno divorzile, perché la revisione delle condizioni economiche può avere conseguenze anche su diritti collegati, come TFR e pensione di reversibilità.

Attenzione

La modifica dell’assegno può incidere anche sui diritti collegati. Prima di rinunciare, modificare o sostituire l’assegno divorzile, è opportuno valutare anche gli effetti su TFR, reversibilità e altri diritti economici post-divorzili.

Divorzio e TFR: perché non bisogna aspettare troppo

Il diritto alla quota di TFR richiede attenzione sui tempi, sui documenti e sulla prova dell’avvenuta percezione dell’indennità.

È importante verificare quando il TFR è maturato, quando è stato percepito, quale parte sia riferibile agli anni di matrimonio e se l’ex coniuge richiedente fosse titolare dell’assegno divorzile.

Caso pratico

Richiesta dopo il pensionamento dell’ex coniuge.

Se l’ex coniuge lavoratore va in pensione e riceve il TFR, l’altro ex coniuge titolare di assegno divorzile deve ricostruire il periodo di lavoro coincidente con il matrimonio e chiedere la quota del 40% sulla parte corretta, non sull’intero importo in modo automatico.

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    Domande Frequenti

    Quando l’ex coniuge divorziato ha diritto a una quota del TFR?
    L’ex coniuge divorziato non ha automaticamente diritto al TFR dell’altro ex coniuge. Il diritto nasce solo se il richiedente è titolare di assegno divorzile, non si è risposato e il trattamento di fine rapporto deriva da un rapporto di lavoro coincidente, almeno in parte, con il periodo di matrimonio.
    Quanto spetta all’ex coniuge sul TFR dopo il divorzio?
    La legge riconosce all’ex coniuge divorziato il 40% del trattamento di fine rapporto riferibile agli anni in cui matrimonio e rapporto di lavoro sono coincisi. Il calcolo non si effettua sull’intero TFR percepito, ma solo sulla quota maturata durante il matrimonio.
    Il TFR maturato dopo il divorzio deve essere diviso con l’ex coniuge?
    Sì, il diritto può sussistere anche se il TFR viene percepito o matura dopo la sentenza di divorzio. Tuttavia l’ex coniuge ha diritto soltanto alla quota riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il matrimonio.
    L’ex coniuge ha diritto al TFR se questo è stato percepito prima della sentenza di divorzio?
    In alcuni casi sì. Secondo la giurisprudenza, la quota del TFR può spettare anche se l’indennità è stata percepita prima della sentenza definitiva di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio.
    Il nuovo matrimonio fa perdere il diritto alla quota del TFR?
    Sì. L’ex coniuge divorziato perde il diritto alla quota del TFR se contrae nuove nozze prima della maturazione del diritto previsto dall’art. 12-bis della legge sul divorzio.
    La convivenza prematrimoniale conta nel calcolo del TFR spettante all’ex coniuge?
    No. Per determinare la quota di TFR spettante all’ex coniuge divorziato rileva la durata legale del matrimonio e non il periodo di convivenza precedente alle nozze.
    L’ex coniuge può chiedere direttamente all’INPS o al datore di lavoro il pagamento del TFR?
    Di regola no. L’obbligato al pagamento della quota del TFR resta l’ex coniuge che ha percepito il trattamento di fine rapporto, non l’INPS o l’ente erogatore.
    Anche buonuscita e indennità di fine servizio rientrano nel TFR dell’ex coniuge?
    In alcuni casi sì. La giurisprudenza considera assimilabili al TFR anche altre indennità di fine rapporto, purché abbiano natura di retribuzione differita maturata durante il rapporto di lavoro e percepita alla sua cessazione.
    L’incentivo all’esodo deve essere diviso con l’ex coniuge divorziato?
    Non sempre. L’incentivo all’esodo è una delle questioni più controverse: una parte della giurisprudenza lo considera assimilabile al TFR, mentre altro orientamento ne esclude la divisione perché avrebbe funzione diversa rispetto alla retribuzione differita.
    Il fondo pensione rientra automaticamente nel TFR spettante all’ex coniuge?
    No. Le somme confluite in fondi pensione o nella previdenza complementare non seguono automaticamente la disciplina del TFR e richiedono una valutazione specifica sulla loro natura e funzione.