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Sempre più cittadini europei costruiscono la propria vita familiare tra diversi Stati dell’Unione. Questo vale anche per le coppie che hanno contratto matrimonio in un Paese europeo diverso da quello di origine. Ma cosa accade quando lo Stato di provenienza non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso? La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che con la sentenza del 25 novembre 2025 (causa C-713/23) ha chiarito un principio rilevante nel diritto di famiglia europeo: uno Stato membro non può ignorare il matrimonio tra due cittadini dell’Unione celebrato in altro Stato membro, quando ciò impedisce ai cittadini di esercitare i diritti fondamentali connessi alla cittadinanza europea. Il tema riguarda in particolare le coppie dello stesso sesso e i rapporti familiari riconosciuti negli ordinamenti europei, che in Italia trovano disciplina anche attraverso gli istituti delle unioni civili.
La decisione non impone agli Stati di introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento. Tuttavia stabilisce che gli Stati devono garantire modalità effettive di riconoscimento dello status familiare acquisito in un altro Paese dell’Unione, quando ciò è necessario per assicurare la libertà di circolazione e il rispetto della vita familiare.

LA SENTENZA IN 30 SECONDI

Il caso

Due cittadini dell’Unione europea dello stesso sesso contraggono matrimonio in uno Stato membro in cui tale unione è legalmente prevista. Tornati nel loro Stato di origine, chiedono la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.

Il problema

Le autorità nazionali rifiutano il riconoscimento perché il diritto interno non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La decisione della Corte di giustizia UE

Il rifiuto può violare il diritto dell’Unione se impedisce ai cittadini europei di esercitare la libertà di circolazione e il diritto alla vita familiare.

La conseguenza

Gli Stati membri non sono obbligati a introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma devono comunque prevedere modalità effettive per riconoscere il matrimonio celebrato in un altro Stato dell’Unione.

Il caso esaminato dalla Corte di giustizia per il matrimonio tra persone dello stesso sesso

La controversia nasce da una coppia di cittadini dell’Unione che aveva contratto matrimonio in Germania. I coniugi avevano successivamente chiesto alle autorità del loro Stato di origine – la Polonia – di trascrivere l’atto di matrimonio nei registri dello stato civile.Le autorità polacche avevano rifiutato la trascrizione, sostenendo che il diritto nazionale riconosce il matrimonio esclusivamente come unione tra uomo e donna e che la registrazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe stata contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento.Dopo vari gradi di giudizio, la questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea tramite rinvio pregiudiziale, per stabilire se tale rifiuto fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

Il principio stabilito dalla Corte

La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento del matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, legalmente celebrato in un altro Stato membro durante l’esercizio della libertà di circolazione, può costituire un ostacolo ai diritti derivanti dalla cittadinanza europea In particolare, un simile rifiuto può creare gravi difficoltà nella vita quotidiana dei coniugi, costringendoli a trovarsi in una situazione paradossale: essere considerati sposati in uno Stato e non sposati in un altro.
Questa situazione può generare problemi concreti nella vita amministrativa, patrimoniale e familiare, incidendo sulla possibilità di organizzare stabilmente la propria vita nello Stato di origine.

Libertà di circolazione e vita familiare nell’Unione Europea

Secondo la Corte, il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri include anche la possibilità di condurre una normale vita familiare.Quando due cittadini europei hanno sviluppato o consolidato una vita familiare in uno Stato membro diverso da quello di origine, tale vita familiare deve poter proseguire anche al loro ritorno nello Stato di cui possiedono la cittadinanza. Il rifiuto di riconoscere il matrimonio celebrato all’estero può quindi costituire un ostacolo concreto alla libertà di circolazione, perché rende difficile o addirittura impossibile continuare la stessa vita familiare nello Stato di origine.

Gli Stati restano liberi di disciplinare il matrimonio

La Corte ha però chiarito un punto fondamentale: le norme sul matrimonio restano di competenza degli Stati membri.
Ogni Stato è libero di stabilire se introdurre o meno nel proprio ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La sentenza non impone dunque una modifica dei sistemi nazionali di diritto di famiglia Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati devono rispettare il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare:

  • il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
  • il divieto di discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

Come deve avvenire il riconoscimento del matrimonio celebrato all’estero

Gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella scelta delle modalità con cui riconoscere il matrimonio celebrato in un altro Paese dell’Unione.La trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile rappresenta una delle possibili modalità, ma non è necessariamente l’unica Ciò che conta, secondo la Corte, è che le procedure previste dall’ordinamento nazionale consentano effettivamente ai cittadini dell’Unione di far valere lo status familiare acquisito all’estero e non rendano tale riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile.

BOX GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia dell’Unione europea – Grande Sezione

Sentenza 25 novembre 2025
Causa C-713/23

Principio di diritto

Il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, celebrato in un altro Stato membro durante l’esercizio della libertà di circolazione, può violare il diritto dell’Unione.In particolare, quando impedisce ai cittadini europei di proseguire la loro vita familiare nello Stato di origine e ostacola l’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione.

Conclusione

La sentenza della Corte di giustizia conferma un orientamento sempre più chiaro nel diritto europeo.Gli Stati membri restano liberi di disciplinare il matrimonio nel proprio ordinamento, ma non possono ignorare completamente lo status familiare acquisito dai cittadini dell’Unione in un altro Paese Quando il mancato riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero impedisce ai cittadini europei di esercitare i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, lo Stato di origine deve prevedere strumenti giuridici idonei a riconoscere tale situazione familiare. Si tratta di una decisione che incide in modo significativo sul diritto di famiglia europeo e sulla tutela delle famiglie che vivono tra più ordinamenti giuridici.

Le questioni familiari con elementi internazionali possono richiedere la corretta individuazione della giurisdizione competente e della legge applicabile.

Lo Studio Troncalegal – avvocato diritto di famiglia a Milano – si occupa di diritto di famiglia internazionale e dell’assistenza nelle controversie familiari con elementi transnazionali.

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