In 30 secondi
- La Corte Costituzionale (sent. n. 68/2025) ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della Legge 40 nella parte in cui escludeva la madre intenzionale.
- Il consenso prestato alla PMA all’estero assume pieno valore giuridico anche in Italia.
- L’adozione in casi particolari non è più una soluzione adeguata.
- La Cassazione (sent. n. 15075/2025) consente la rettifica immediata dell’atto di nascita.
La svolta della Corte Costituzionale: il superamento dell’art. 8 Legge 40
Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha eliminato il principale ostacolo al riconoscimento della genitorialità intenzionale nei casi di PMA effettuata all’estero.
È stato dichiarato incostituzionale l’art. 8 della Legge n. 40/2004 nella parte in cui non consentiva di riconoscere come genitore anche la donna che aveva prestato il consenso alla tecnica.
Corte Costituzionale, sent. n. 68/2025
È illegittimo l’art. 8 L. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato da PMA effettuata all’estero possa essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che ha prestato consenso alla tecnica e alla responsabilità genitoriale.
Il principio affermato è semplice e, allo stesso tempo, decisivo: il minore ha diritto a uno status di figlio pieno e certo fin dalla nascita.
Il ruolo della Cassazione: fine dei rifiuti dello stato civile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15075/2025, ha dato attuazione concreta a questo principio, chiarendo che il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di indicare la madre intenzionale è illegittimo.
Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2025, n. 15075
È illegittimo il rifiuto di indicare la madre intenzionale nell’atto di nascita alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 L. 40/2004. L’interesse superiore del minore impone il riconoscimento immediato del rapporto di filiazione con entrambe le madri.
La Cassazione chiarisce anche un passaggio fondamentale: gli effetti della pronuncia costituzionale sono immediati e si applicano anche ai procedimenti in corso.
Questo significa che oggi è possibile intervenire anche su situazioni già esistenti.
Perché l’adozione in casi particolari non è più sufficiente
Per anni si è cercato di risolvere il problema attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983.
Era una soluzione debole.
Non garantiva:
- uno status pieno di figlio;
- la parità tra minori;
- una tutela immediata sin dalla nascita.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che si tratta di uno strumento inadeguato rispetto all’interesse del minore.
Riconoscimento e diritto internazionale: perché conta il luogo di nascita
Questi casi non possono essere letti solo in chiave interna. Il nodo centrale è il rapporto tra ordinamenti.
Quando la PMA è effettuata all’estero, entrano in gioco regole su:
- riconoscimento degli atti stranieri;
- stato civile;
- legge applicabile e ordine pubblico.
Per comprendere come si coordinano questi elementi è utile una visione sistematica del tema del giudice competente e della legge applicabile nel diritto di famiglia internazionale, che rappresenta il quadro entro cui si inseriscono questi procedimenti.
Cosa fare se il Comune rifiuta ancora la trascrizione
Nonostante il quadro giuridico sia ormai definito, nella prassi alcuni Uffici di stato civile continuano a opporre resistenza.
In questi casi è possibile agire giudizialmente per ottenere la rettifica dell’atto di nascita.
Profili operativi
Lo status di figlio ha natura permanente. È quindi possibile intervenire anche su situazioni pregresse, ma è essenziale verificare:
- la documentazione formata all’estero;
- il consenso prestato alla PMA;
- la struttura dell’atto di nascita originario.
Caso praticoDue donne, unite civilmente, ricorrono all’estero a una procedura di PMA eterologa consentita dalla legge del Paese in cui viene effettuata. Una delle due partorisce il bambino; l’altra ha prestato preventivamente il proprio consenso al progetto genitoriale e alla conseguente assunzione di responsabilità.
Al rientro in Italia, l’Ufficiale di stato civile riconosce solo la madre biologica e rifiuta di indicare anche la madre intenzionale nell’atto di nascita.
Alla luce della sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale e della Cassazione n. 15075/2025, è possibile chiedere la rettifica dell’atto di nascita, affinché il minore sia riconosciuto come figlio di entrambe le madri.
Il principio oggi: conta la responsabilità genitoriale
Le decisioni del 2025 segnano un passaggio netto: la filiazione non è più legata esclusivamente al dato biologico, ma anche alla volontà e alla responsabilità genitoriale.
Non è una forzatura del sistema. È l’adeguamento del diritto a una realtà già esistente.
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