Quando un testamento — olografo o pubblico — o una donazione compiuta in vita dal defunto riducono la quota di legittima spettante per legge ai legittimari, entra in gioco l’azione di riduzione. È il rimedio che permette a coniuge, figli e, in mancanza, ascendenti di recuperare la quota minima di eredità che la legge riserva loro.
Attraverso questo strumento è possibile rendere inefficaci, nei limiti necessari, le disposizioni che superano la quota disponibile e riequilibrare quanto attribuito dal de cuius, ricostruendo l’asse ereditario tramite la riunione fittizia (relictum – debiti + donatum).
La disciplina ha però subito una trasformazione decisiva con la riforma del nuovo art. 563 c.c. (2025): oggi, quando un bene donato è stato venduto a un terzo, l’immobile non può più essere restituito al legittimario leso. Il terzo acquirente è pienamente tutelato, e la reintegrazione avviene solo in denaro, attraverso una compensazione economica a carico del donatario (o, se insolvente, dell’avente causa a titolo gratuito).
In questa guida spieghiamo in modo chiaro e tecnico cos’è l’azione di riduzione, quando può essere esercitata, contro chi si propone, quali effetti produce e come cambia con la nuova disciplina sulle donazioni e sui terzi acquirenti.
Sarà inoltre chiarita la differenza rispetto ad altri istituti, come la collazione, spesso confusi ma profondamente diversi per funzione e finalità.
La riforma del 2025 ha modificato in modo decisivo gli effetti dell’azione di riduzione sulle donazioni immobiliari.
Oggi il terzo che acquista un immobile donato è pienamente tutelato: la riduzione non può più colpire il bene,
ma genera solo un diritto al valore per il legittimario. L’immobile resta definitivamente al terzo acquirente.
Il nuovo articolo 563 codice civile: tutela dei terzi acquirenti di immobili derivanti da donazioni
Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). –
La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652,
non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del
donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare
la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo
gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.
Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal
numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.
Esempio pratico: cosa accade oggi all’immobile donato con il nuovo art. 563 c.c.
Tizio dona a Caio un appartamento.
Caio lo vende a Sempronio.
Alla morte di Tizio, il figlio Mevio scopre che la donazione ha leso la sua quota di legittima.
Con la nuova disciplina dell’art. 563 c.c., l’immobile non può più essere recuperato: Sempronio resta proprietario e la tutela del legittimario diventa solo economica. Mevio può chiedere una compensazione in denaro al donatario (e, se insolvente, all’avente causa a titolo gratuito).
Finalità dell’azione di riduzione.
L’azione di riduzione ha una funzione precisa: tutelare la quota di legittima (quota, anche detta di riserva, approfondita nel nostro contenuto sulla quota riservata gli eredi legittimari) spettante ai familiari più stretti.
Quando donazioni compiute in vita o disposizioni testamentarie superano la quota disponibile e comprimono quella riservata ai legittimari, questo strumento permette di rendere inefficaci, nei limiti necessari, le attribuzioni lesive.
L’obiettivo non è annullare il testamento o la donazione, ma ripristinare l’equilibrio voluto dalla legge, ricostruendo il patrimonio complessivo del defunto e reintegrando il valore spettante al legittimario.
Quando è ammessa l’azione di riduzione.
L’azione di riduzione può essere esercitata solo quando ricorrono tutti i presupposti previsti dal Codice Civile:
La quota di legittima è stata lesa
Il legittimario ha ricevuto — per successione legittima o per testamento — meno della quota di riserva prevista dalla legge.
Esistono disposizioni lesive
La lesione deriva da:
-
donazioni fatte in vita dal defunto, oppure
-
disposizioni testamentarie (istituzioni di erede, legati, attribuzioni patrimoniali)
che superano la quota disponibile.
La lesione è verificabile tramite riunione fittizia
La ricostruzione dell’asse ereditario deve consentire di accertare la lesione tramite il calcolo:
(relictum – debiti) + donatum.
Se il valore spettante è inferiore a quello dovuto, l’azione è ammissibile.
Il termine di prescrizione non è decorso
L’azione deve essere proposta entro 10 anni dalla morte del de cuius, tanto per testamento quanto per donazioni.
L’atto rientra tra quelli riducibili
Sono riducibili:
-
donazioni (dirette, indirette, simulate),
-
istituzioni di erede,
-
legati e attribuzioni patrimoniali.
Sono esclusi gli atti non donativi (spese di mantenimento, doni d’uso).
Quando la quota di legittima è lesa
La quota di legittima è considerata lesa quando il legittimario riceve meno di quanto la legge gli riserva. Per accertarlo, il Codice Civile impone un calcolo preciso che ricostruisce il valore reale del patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione.
La riunione fittizia: relictum, debiti e donatum
La verifica della lesione parte dalla riunione fittizia, un’operazione contabile che ricostruisce l’asse ereditario “teorico” secondo la formula:
(Relictum – Debiti) + Donatum
dove:
- Relictum = valore dei beni lasciati dal defunto alla morte
- Debiti = passività da sottrarre al relictum
- Donatum = valore delle donazioni fatte in vita, attualizzato
Lo scopo è determinare il “patrimonio virtuale” su cui calcolare le quote di legittima e disponibile.
Calcolo della quota di legittima spettante
Per il dettaglio completo delle percentuali di riserva spettanti ai diversi legittimari, puoi consultare la guida dedicata alle quote di legittima e ai diritti dei legittimari
Verifica della lesione
La lesione esiste quando:
Valore effettivamente ricevuto < Quota di legittima spettante
Il valore effettivamente ricevuto si calcola considerando:
- beni assegnati tramite testamento,
- beni ricevuti per successione legittima,
- eventuali donazioni indirette o attribuzioni patrimoniali riconducibili al de cuius.
Se il risultato è inferiore alla quota di legittima teorica, il legittimario può esercitare l’azione di riduzione.
La quota di legittima è lesa quando, ricostruito l’asse ereditario tramite riunione fittizia, il legittimario risulta aver ricevuto meno della quota che la legge gli riserva.
Chi può esercitare l’azione di riduzione
L’azione di riduzione può essere esercitata solo da chi rientra tra i legittimari, ossia quei soggetti ai quali la legge riserva una quota minima di eredità. Possono proporla per ottenere la reintegrazione della loro quota di legittima lesa da donazioni o testamento.
Coniuge o parte dell’unione civile
Il coniuge superstite – e il partner dell’unione civile, che è equiparato per legge – può esercitare l’azione di riduzione quando riceve meno della sua quota di legittima.
La lesione può derivare da:
- attribuzioni testamentarie che lo penalizzano,
- donazioni fatte in vita dal defunto che riducono l’asse ereditario,
- attribuzioni in favore di altri eredi o di terzi.
Figli e discendenti
Tutti i figli (matrimoniali, naturali, adottivi) sono legittimari e possono agire in riduzione se la somma di quanto ricevuto non raggiunge la quota di legittima a loro riservata.
Se un figlio è premorto, l’azione spetta ai suoi discendenti, secondo il principio di rappresentazione.
Ascendenti
Gli ascendenti (genitori, nonni) possono esercitare l’azione di riduzione solo se il defunto non lascia figli.
In questo caso, la legge tutela la loro quota di legittima quando:
- le donazioni in vita del de cuius, oppure
- le disposizioni testamentarie
hanno ridotto la loro quota riservata.
Contro chi si propone l’azione di riduzione
L’azione di riduzione si propone contro i soggetti che hanno beneficiato di disposizioni – testamentarie o donative – che hanno leso la quota di legittima.
La legge stabilisce un ordine preciso e inderogabile di riduzione, volto a salvaguardare il più possibile la volontà del de cuius.
Riduzione delle disposizioni testamentarie
La riduzione inizia sempre dalle disposizioni testamentarie, perché rappresentano l’ultima volontà del defunto.
Si riducono:
- istituzioni di erede,
- legati,
- attribuzioni patrimoniali di qualunque tipo.
La riduzione avviene in proporzione al valore delle attribuzioni ricevute, fino a reintegrare la quota di legittima del legittimario.
Solo quando tutte le disposizioni testamentarie sono state integralmente ridotte – e la legittima non è ancora soddisfatta – si passa alle donazioni.
Riduzione delle donazioni (ordine cronologico)
Terminate le riduzioni testamentarie, si procede alla riduzione delle donazioni, che seguono un ordine cronologico inverso:
si riduce prima l’ultima donazione, poi la penultima, e così via a ritroso.
Il criterio è netto:
- le donazioni più recenti sono ridotte per prime,
- quelle anteriori solo se necessario,
- fino a reintegrare la quota di legittima lesa.
Questo ordine rispetta la logica per cui le donazioni più lontane nel tempo sono considerate meno “lesive” sotto il profilo della libertà di disporre.
Donazioni simulate e atti indiretti
La riduzione può riguardare anche:
- donazioni dissimulate sotto forma di vendita a prezzo simbolico;
- donazioni indirette (es. pagamento di un bene a favore di un terzo);
- intestazioni fittizie;
- operazioni a titolo gratuito mascherate.
Prima di procedere alla riduzione, occorre spesso proporre un’azione di simulazione per qualificare correttamente l’atto come donazione (es. “vendita mascherata”).
Solo dopo aver accertato la natura donativa, l’atto diventa riducibile.
Effetti sui terzi acquirenti dopo la riforma
La disciplina degli effetti dell’azione di riduzione sui terzi acquirenti è stata profondamente modificata dalla recente riforma dell’art. 563 c.c. Oggi l’acquirente di un immobile proveniente da donazione è pienamente tutelato: la riduzione non comporta più la restituzione del bene, neppure in presenza di una lesione della quota di riserva.
Il legittimario conserva solo una tutela obbligatoria, potendo ottenere dal donatario – o, nei casi previsti, dall’avente causa a titolo gratuito – una compensazione in denaro pari alla quota lesa. Il bene resta definitivamente nella sfera giuridica del terzo acquirente.
Questa impostazione, che supera il precedente sistema della “restitutio”, mira a garantire maggiore certezza nella circolazione immobiliare dei beni di provenienza donativa e a ridurre il rischio di blocco del mercato.
Donazioni, terzi acquirenti e riduzione: cosa cambia con il nuovo art. 563 c.c.
La riforma ha cambiato in modo decisivo il funzionamento dell’azione di riduzione nelle successioni e nelle donazioni. Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che la riduzione della donazione non colpisce più i terzi acquirenti: chi ha comprato un immobile donato non rischia di vederselo togliere, anche se la donazione ha leso i legittimari.
La tutela del legittimario, quindi, non è più “reale” (cioè non permette di recuperare l’immobile), ma diventa solo economica: il donatario deve compensare in denaro il legittimario «nei limiti necessari a integrare la quota di riserva».
Se il donatario non è in grado di pagare – il testo parla di insolvenza – la legge prevede un secondo livello di responsabilità: l’avente causa a titolo gratuito (per esempio un figlio o un parente che abbia ricevuto quel bene gratuitamente) deve compensare il legittimario «nei limiti del vantaggio conseguito».
Le stesse regole si applicano anche quando sono stati alienati beni mobili provenienti da donazione (con il limite dell’art. 2690 c.c.).
In sintesi:
-
il legittimario non può più ottenere la restituzione dell’immobile;
-
può solo chiedere la reintegra in denaro;
-
il terzo acquirente è completamente protetto;
-
la tutela passa dal bene al valore economico della lesione;
-
rimangono utilizzabili solo strumenti residui (come la revocatoria), meno efficaci.
Si tratta di una trasformazione radicale dell’azione di riduzione, che incide su donazioni, pianificazione ereditaria e sicurezza dei traffici immobiliari. Per chi ha ricevuto una donazione – o teme una lesione della quota dei legittimari – è fondamentale capire oggi cosa si può ancora recuperare e quali sono le nuove tutele effettivamente disponibili.
Come si esercita l’azione di riduzione
L’azione di riduzione richiede un percorso strutturato che inizia con un tentativo obbligatorio di mediazione e, se necessario, prosegue in sede giudiziale. Il legittimario deve dimostrare la lesione della propria quota e rispettare i termini di prescrizione.
Mediazione obbligatoria
Prima di avviare il giudizio, la legge impone il ricorso alla mediazione civile obbligatoria.
La domanda di mediazione:
- si presenta presso un organismo territorialmente competente,
- interrompe i termini di prescrizione,
- può concludersi con un accordo conciliativo o con un verbale di mancato accordo.
Se la mediazione non risolve la controversia, il legittimario può procedere con l’azione giudiziale.
Atto di citazione in Tribunale
La fase giudiziale si apre con un atto di citazione redatto dall’avvocato del legittimario. L’atto deve:
- indicare la lesione subita,
- ricostruire l’asse ereditario (relictum + donatum – debiti),
- identificare i soggetti contro cui si agisce,
- quantificare la parte da reintegrare.
Il procedimento segue il rito ordinario e può richiedere:
- consulenze tecniche (valutazioni immobiliari, perizie),
- ricostruzioni contabili,
- chiamata in causa di terzi acquirenti.
Termini di prescrizione (10 anni)
L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni, termine che decorre:
- per le disposizioni testamentarie → dalla morte del de cuius,
- per le donazioni → sempre dalla morte del de cuius, non dalla data dell’atto.
Questo significa che, anche se la donazione è molto risalente nel tempo, la riduzione resta proponibile finché non siano trascorsi 10 anni dalla successione.
La presentazione della mediazione interrompe la prescrizione.
L’azione di riduzione si esercita tramite mediazione obbligatoria e, in caso di esito negativo, con atto di citazione in tribunale. Il termine di prescrizione è di 10 anni dalla morte del de cuius.
Gli effetti pratici dell’azione di riduzione
Se l’azione di riduzione viene accolta, i suoi effetti sono molteplici e di grande rilevanza pratica:
- Inefficacia delle disposizioni lesive Le disposizioni testamentarie o le donazioni che eccedono la quota disponibile diventano inefficaci nei confronti del legittimario.
- Reintegrazione della legittima Il legittimario ha diritto a ricevere i beni (o il loro equivalente in denaro) necessari a integrare la sua quota.
- Restituzione dei beni L’azione di riduzione ha carattere reale, il che significa che il legittimario vittorioso può ottenere la restituzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. Se i beni sono stati alienati a terzi, la legge prevede meccanismi per la loro restituzione, salvo le tutele per i terzi in buona fede e i nuovi limiti temporali per i beni immobili donati.
Un principio fondamentale chiarito recentemente dalla Cassazione riguarda proprio il valore da assumere per la reintegrazione della legittima quando questa avviene tramite conguaglio in denaro
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/12/2025, n. 32056
In tema di azione di riduzione e reintegrazione della legittima lesa, quando la reintegrazione avviene tramite
conguaglio in denaro, questo deve essere determinato sulla base del valore attuale del bene al momento della
decisione giudiziale. Il conguaglio divisionale va quindi adeguato al mutato valore del bene alla data della
domanda di divisione, trattandosi di un credito di valore e non di valuta.
Casi pratici di riduzione
Donazione che esclude un figlio
Un padre dona in vita un immobile di valore elevato a uno solo dei figli, lasciando all’altro una minima somma nel testamento.
Al momento della successione, il figlio pretermesso scopre che la donazione ha ridotto in modo significativo la sua quota di legittima.
In questo caso può:
- far ricostruire l’asse ereditario tramite riunione fittizia,
- dimostrare la lesione,
- agire in riduzione contro il beneficiario della donazione,
- ottenere la reintegrazione della propria quota (in natura o per equivalente).
Testamento a favore di terzi
Una persona senza coniuge né figli lascia con testamento l’intero patrimonio a un’associazione, escludendo completamente il proprio genitore superstite.
Poiché il genitore è legittimario (in assenza di figli), può:
- contestare il testamento nella parte in cui supera la quota disponibile,
- chiedere la riduzione dei legati o delle attribuzioni testamentarie,
- ottenere la quota minima che la legge gli riserva.
Questo è uno dei casi più frequenti di riduzione delle disposizioni testamentarie.
Vendita simulata come donazione
Il de cuius, in vita, “vende” un bene a un amico o a un parente a un prezzo simbolico, mascherando una donazione.
Alla sua morte, gli eredi legittimari scoprono che il trasferimento è avvenuto senza un reale corrispettivo.
La strategia corretta prevede:
- Azione di simulazione per far dichiarare che l’atto era in realtà una donazione.
- Azione di riduzione della donazione simulata, se lesiva della quota di legittima.
Se il bene è stato rivenduto, è possibile coinvolgere anche eventuali terzi acquirenti, con le tutele previste dalla legge.
La riduzione si applica a donazioni o disposizioni testamentarie che comprimono la quota di legittima. Casi tipici: donazione a un figlio che esclude gli altri, testamento interamente a favore di terzi, vendita simulata che nasconde una donazione.
Differenza tra azione di riduzione e collazione
Azione di riduzione e collazione sono istituti spesso confusi, perché entrambi riguardano le donazioni fatte in vita dal defunto. In realtà hanno funzioni diverse, si applicano a soggetti diversi e rispondono a finalità completamente distinte.
Azione di riduzione e collazione rispondono a logiche opposte:
- la riduzione tutela il minimo garantito ai legittimari → agisce contro atti lesivi;
- la collazione tutela l’equità tra coeredi → agisce nella divisione ereditaria;
Finalità della riduzione
L’azione di riduzione ha una finalità protettiva:
tutela il diritto minimo e inderogabile dei legittimari alla propria quota di legittima.
Serve quindi a:
- rendere inefficaci le disposizioni che superano la quota disponibile,
- reintegrare la quota di riserva lesa,
- recuperare beni o valori sottratti alla massa ereditaria.
È un’azione di impugnazione che opera contro atti lesivi (testamento o donazioni).
Finalità della collazione
La collazione ha una finalità perequativa:
mira a garantire l’uguaglianza tra i coeredi che concorrono alla divisione ereditaria.
Si basa sulla presunzione che le donazioni fatte in vita dal de cuius a determinati coeredi siano anticipazioni di eredità.
Per questo i beni donati:
- vengono conferiti (in natura o per imputazione) alla massa ereditaria,
- così da formare una base di calcolo equa per la divisione.
La collazione non tutela una “quota minima”: tutela la parità tra coeredi.
A chi si applica la collazione
La collazione riguarda solo:
- i figli,
- i loro discendenti,
- il coniuge o la parte dell’unione civile,
- che siano effettivamente coeredi.
Sono esclusi:
- terzi donatari,
- legatari,
- ascendenti,
- figli non chiamati all’eredità.
Inoltre, la collazione non si applica se il defunto ha dispensato il donatario dal conferimento.
Azione di riduzione in 30 secondi
-
Serve a tutelare i legittimari (coniuge, figli, ascendenti) quando la loro quota di legittima è stata lesa.
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Si applica contro testamenti e donazioni che superano la quota disponibile e comprimono la quota di riserva.
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La lesione si verifica dopo la riunione fittizia: (relictum – debiti) + donatum.
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Possono agire solo i legittimari (e, se del caso, i loro discendenti per rappresentazione).
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L’azione si propone prima contro le disposizioni testamentarie, poi contro le donazioni, partendo dalle più recenti.
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Può colpire anche donazioni simulate e atti indiretti.
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È preceduta da mediazione obbligatoria e poi da giudizio ordinario, con prescrizione di 10 anni dalla morte del de cuius.
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Non va confusa con la collazione, che serve solo a riequilibrare i coeredi nella divisione, non a tutelare la quota minima di legge.


