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Quando una successione coinvolge più Paesi, dimostrare la qualità di erede o i diritti spettanti sull’eredità può diventare complesso. Ciò accade, ad esempio, quando il defunto possedeva beni situati in diversi Stati membri dell’Unione europea oppure quando gli eredi risiedono in ordinamenti differenti.

Per agevolare la circolazione dei diritti ereditari nei casi di successione internazionale, il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha introdotto il certificato successorio europeo. Si tratta di uno strumento pensato per consentire agli eredi, ai legatari, agli esecutori testamentari e agli amministratori dell’eredità di dimostrare la propria qualità e i propri diritti negli altri Stati membri.

Il certificato successorio europeo non sostituisce automaticamente gli adempimenti previsti dal diritto interno, ma ha una funzione specifica: facilitare la prova dei diritti successori nelle situazioni transfrontaliere.

Per comprendere il contesto generale in cui si inserisce questo strumento è utile leggere anche la guida sulla successione internazionale.

Sintesi legale

Il certificato successorio europeo in 30 secondi

  • Il certificato successorio europeo è previsto dal Regolamento UE 650/2012 per le successioni con elementi di internazionalità.
  • Serve a dimostrare negli altri Stati membri la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità
  • Produce effetti in tutta l’Unione europea senza bisogno di un procedimento di riconoscimento.
  • Non sostituisce automaticamente la dichiarazione di successione o gli adempimenti fiscali previsti dalle singole legislazioni nazionali.
  • Può essere rettificato, modificato o revocato quando il suo contenuto non corrisponde alla reale situazione successoria.

Cos’è il certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo è il documento disciplinato dagli articoli da 62 a 71 del Regolamento (UE) n. 650/2012, introdotto per facilitare la gestione delle successioni con elementi transfrontalieri all’interno dell’Unione europea.

La sua funzione principale è permettere agli interessati di dimostrare, in un altro Stato membro, la propria qualità di erede o i poteri derivanti dalla successione senza dover avviare ulteriori procedimenti di riconoscimento.

Il certificato non è obbligatorio e non sostituisce i documenti nazionali utilizzati per scopi analoghi nei singoli ordinamenti. Tuttavia, una volta rilasciato, produce effetti negli Stati membri che partecipano al regolamento.

A cosa serve il certificato successorio europeo

Il certificato è uno strumento destinato a rendere più semplice la prova dei diritti successori quando l’eredità coinvolge più Stati membri.

Può essere utilizzato, ad esempio, per dimostrare:

  • la qualità di erede o di legatario;
  • le quote ereditarie spettanti ai beneficiari;
  • i diritti su specifici beni dell’eredità;
  • i poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità.

Chi può richiedere il certificato

Il certificato successorio europeo può essere richiesto dai soggetti che devono far valere i propri diritti successori in un altro Stato membro.

In particolare, possono presentare la domanda:

  • gli eredi;
  • i legatari con diritti diretti sull’eredità;
  • gli esecutori testamentari;
  • gli amministratori dell’eredità.

Quale autorità rilascia il certificato

Il certificato è rilasciato dall’autorità competente nello Stato membro che ha giurisdizione sulla successione secondo il Regolamento UE 650/2012.

In Italia il rilascio avviene normalmente tramite notaio, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa nazionale in materia successoria.

Contenuto del certificato successorio europeo

Il certificato contiene le informazioni necessarie per dimostrare la posizione degli interessati nella successione.

  • i dati dell’autorità che rilascia il certificato;
  • le generalità del defunto e dei beneficiari;
  • la legge applicabile alla successione;
  • l’indicazione se la successione è testamentaria o legittima;
  • le quote ereditarie spettanti agli eredi;
  • i diritti dei legatari;
  • i poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità.

Gli effetti del certificato successorio europeo

Il certificato produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea che partecipano al Regolamento (UE) n. 650/2012 senza necessità di ulteriori procedimenti di riconoscimento.

In particolare, si presume che gli elementi indicati nel certificato siano esatti e che la persona indicata come erede, legatario o amministratore dell’eredità sia effettivamente titolare dei diritti o dei poteri attestati.

Danimarca e Irlanda non partecipano al Regolamento UE 650/2012. Di conseguenza, il certificato successorio europeo non produce automaticamente effetti in questi ordinamenti, dove potrebbero essere richieste ulteriori formalità secondo la normativa nazionale.

Il certificato successorio europeo sostituisce la dichiarazione di successione?

No. Il certificato successorio europeo non sostituisce automaticamente la dichiarazione di successione né elimina gli obblighi fiscali previsti dal diritto nazionale.

Il regolamento europeo non armonizza infatti la disciplina tributaria degli Stati membri. Le imposte di successione e gli adempimenti fiscali restano regolati dalle normative interne dei singoli ordinamenti.

Rettifica, modifica o revoca del certificato

Il certificato può essere:

  • rettificato in caso di errore materiale;
  • modificato o revocato quando si accerti che il suo contenuto non corrisponde alla reale situazione successoria.

In questi casi l’autorità che ha rilasciato il certificato deve informare le persone alle quali sono state rilasciate copie autentiche.

Giurisprudenza

Certificato successorio europeo e indicazione dei beni ereditari

Nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, 5 febbraio 2026, causa C-873/24, è stata affrontata la questione del contenuto del certificato successorio europeo.

Secondo tale impostazione, il certificato è destinato principalmente a confermare la qualità e i diritti degli eredi nel traffico giuridico transfrontaliero. Non vi sarebbe invece un obbligo generalizzato di inserire nel certificato l’indicazione dettagliata dei singoli beni ereditari quando l’iscrizione nei registri immobiliari di un altro Stato membro possa essere effettuata mediante la documentazione integrativa richiesta dalla normativa nazionale.

Il certificato successorio europeo ha quindi una funzione essenzialmente probatoria della posizione successoria e non necessariamente sostitutiva di tutta la documentazione richiesta dalle legislazioni nazionali in materia di registri immobiliari.

Normativa di riferimento

Il certificato successorio europeo nel Regolamento UE 650/2012

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 disciplina il certificato successorio europeo agli articoli 62-71.

Il certificato è uno strumento facoltativo destinato a essere utilizzato nelle successioni con elementi di internazionalità per dimostrare la qualità di erede o i diritti successori negli altri Stati membri.

Il regolamento ne disciplina la domanda, la competenza al rilascio, il contenuto, gli effetti e le ipotesi di rettifica, modifica o revoca.

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    Domande Frequenti

    Il Certificato Successorio Europeo è valido anche fuori dall'Unione Europea?
    No, il CSE ha validità e riconoscimento esclusivamente all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito al Regolamento UE n. 650/2012 (esclusi Danimarca e Irlanda).
    Il CSE sostituisce la Dichiarazione di Successione in Italia?
    No, il Certificato Successorio Europeo non sostituisce la dichiarazione di successione che è un adempimento fiscale obbligatorio in Italia, necessario per calcolare e pagare le imposte dovute sull'eredità.
    Quanto tempo è valido il Certificato Successorio Europeo?
    Il CSE non ha una data di scadenza prestabilita, ma è valido finché non viene modificato, sospeso o revocato dall'autorità che lo ha rilasciato in caso di nuove informazioni o contestazioni.
    Posso richiedere il CSE se il defunto non aveva beni in più Stati membri?
    Il CSE è pensato per le successioni con elementi transfrontalieri. Se il defunto aveva beni e residenza in un solo Stato membro, gli strumenti di diritto nazionale (es. atto notorio, dichiarazione di successione) sono generalmente sufficienti.