I patti prematrimoniali in Italia non sono completamente liberi come nei sistemi anglosassoni, ma non sono nemmeno totalmente vietati. Alcuni accordi patrimoniali tra coniugi possono essere validi, soprattutto quando hanno funzione compensativa o perequativa, mentre restano forti limiti per gli accordi che incidono su mantenimento assistenziale, status personale o diritti indisponibili.
Negli ultimi anni il tema è diventato sempre più rilevante soprattutto nelle coppie con patrimoni importanti, nelle relazioni internazionali e nelle situazioni in cui uno dei coniugi rinuncia a opportunità lavorative o contribuisce in modo significativo alla crescita familiare.
In questa guida vediamo cosa sono i patti prematrimoniali, quali accordi possono essere ammessi in Italia, quali limiti esistono oggi e come si sta evolvendo la giurisprudenza.
Per una visione più ampia degli aspetti patrimoniali della crisi familiare puoi consultare anche la guida su patrimonio e casa nella separazione, l’articolo edicato alla separazione a Milano e l’approfondimento sul regime patrimoniale della coppia.
Patti prematrimoniali in 30 secondi
- In Italia i patti prematrimoniali non sono ammessi con la stessa libertà prevista nei sistemi anglosassoni
- Gli accordi patrimoniali tra coniugi possono però essere validi quando hanno funzione compensativa o perequativa
- Restano generalmente indisponibili i diritti con funzione assistenziale e alimentare
- Non possono essere limitati diritti fondamentali della persona o aspetti essenziali dello status familiare
- La giurisprudenza italiana continua a essere prudente, ma negli ultimi anni sono emerse aperture sempre più significative
- Il tema è particolarmente rilevante nelle coppie internazionali e nei rapporti patrimoniali complessi
Cosa sono i patti prematrimoniali
I patti prematrimoniali sono accordi stipulati prima del matrimonio o dell’unione civile con cui i partner cercano di disciplinare alcuni aspetti patrimoniali della futura vita familiare oppure dell’eventuale crisi del rapporto.
Nei sistemi anglosassoni questi accordi sono molto diffusi e possono disciplinare in modo estremamente dettagliato patrimonio, mantenimento, trasferimenti economici e conseguenze della separazione.
In Italia, invece, il tema è sempre stato guardato con particolare cautela. La tradizione giuridica italiana ha infatti considerato con diffidenza gli accordi che sembrano “programmare” gli effetti economici di una futura separazione o di un futuro divorzio.
Questo non significa, però, che qualsiasi accordo prematrimoniale sia automaticamente nullo.
Perché i patti prematrimoniali sono sempre stati considerati problematici in Italia
Per molto tempo la giurisprudenza italiana ha ritenuto che gli accordi prematrimoniali fossero contrari all’ordine pubblico e al principio di indisponibilità dello status familiare.
Secondo questo orientamento, i coniugi non possono disciplinare liberamente in anticipo gli effetti economici della futura crisi matrimoniale, soprattutto quando l’accordo rischia di condizionare la libertà di separarsi o divorziare.
La ragione è legata alla particolare natura del matrimonio e dei diritti che ne derivano. Alcune posizioni giuridiche, soprattutto quelle con funzione assistenziale o alimentare, non possono essere oggetto di rinuncia preventiva.
La giurisprudenza ha quindi tradizionalmente distinto:
- gli accordi che incidono direttamente sul futuro assegno di mantenimento o divorzile;
- gli accordi che disciplinano in modo più ampio assetti patrimoniali o compensazioni economiche tra i coniugi.
È soprattutto su questa seconda area che negli ultimi anni si sono aperti spazi sempre più rilevanti di autonomia privata.
Trib. Bologna, 5 febbraio 2014
Secondo il Tribunale di Bologna gli accordi prematrimoniali sono nulli quando disciplinano direttamente gli effetti patrimoniali del futuro scioglimento del matrimonio in modo da incidere sulla libertà dei coniugi rispetto alla crisi matrimoniale.
La giurisprudenza distingue però gli accordi aventi funzione meramente compensativa o di regolazione patrimoniale concreta, nei quali la crisi matrimoniale non costituisce la causa genetica dell’accordo ma solo un evento eventuale e condizionale.
Cosa si può davvero regolare con un patto prematrimoniale
La parte più interessante del dibattito riguarda proprio gli accordi patrimoniali che possono essere considerati validi anche nell’ordinamento italiano.
Oggi si ritiene sempre più possibile disciplinare preventivamente aspetti economici che abbiano:
- funzione compensativa;
- funzione perequativa;
- finalità di riequilibrio patrimoniale tra i coniugi;
- riconoscimento di contributi personali o professionali forniti durante la vita familiare.
Questo tema emerge soprattutto quando uno dei coniugi:
- rinuncia a opportunità lavorative per la famiglia;
- contribuisce alla crescita patrimoniale dell’altro;
- partecipa economicamente alla ristrutturazione di immobili;
- si dedica prevalentemente alla gestione familiare e ai figli.
In questi casi alcuni accordi patrimoniali possono essere costruiti in modo da riconoscere compensazioni economiche future senza trasformarsi automaticamente in rinunce preventive a diritti assistenziali.
Il tema si collega direttamente anche alla gestione del regime patrimoniale della coppia e agli assetti economici della futura crisi matrimoniale.
Cosa non si può regolare con un accordo prematrimoniale
Restano invece fortemente limitati gli accordi che incidono su diritti indisponibili o su posizioni assistenziali protette dall’ordinamento.
In particolare continuano a essere considerati problematici:
- gli accordi che eliminano preventivamente ogni diritto al mantenimento;
- le rinunce preventive a provvidenze assistenziali;
- gli accordi che limitano diritti fondamentali della persona;
- i patti che incidono sulla libertà matrimoniale o sullo status personale;
- gli accordi relativi all’affidamento dei figli o alla responsabilità genitoriale futura.
La ragione è che alcuni diritti familiari non appartengono alla piena disponibilità delle parti e non possono essere validamente sacrificati in anticipo.
Patti prematrimoniali e coppie internazionali
Il tema dei patti prematrimoniali assume un rilievo ancora maggiore nelle coppie internazionali.
In molti ordinamenti stranieri questi accordi sono pienamente riconosciuti e costituiscono uno strumento ordinario di pianificazione patrimoniale familiare.
Per questo motivo, nelle relazioni con elementi di internazionalità, diventa essenziale valutare:
- la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi;
- la residenza abituale della coppia;
- l’eventuale validità di accordi stipulati all’estero;
- la compatibilità dei patti con l’ordine pubblico italiano.
La giurisprudenza italiana ha infatti riconosciuto che accordi prematrimoniali validamente stipulati all’estero possono produrre effetti anche in Italia in presenza di determinati presupposti.
Per approfondire questi aspetti può essere utile consultare anche la guida sulla separazione e divorzio internazionale.
Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10378
La Cassazione ha riconosciuto che le statuizioni contenute in una sentenza straniera di divorzio relative a patti prematrimoniali non contrastano automaticamente con l’ordine pubblico italiano.
Nelle coppie con elementi di internazionalità può quindi assumere rilievo la legge straniera scelta dalle parti per disciplinare i loro rapporti patrimoniali.
La giurisprudenza italiana sta cambiando?
Negli ultimi anni il panorama giuridico italiano ha mostrato segnali di progressiva apertura verso forme più ampie di autonomia patrimoniale tra i coniugi.
La distinzione oggi più importante è quella tra:
- accordi che mirano direttamente a regolare il futuro assegno di mantenimento o divorzile;
- accordi che disciplinano specifici assetti patrimoniali o compensazioni economiche con una causa concreta autonoma.
In diversi casi la giurisprudenza ha valorizzato la funzione concreta dell’accordo, soprattutto quando esso serve a riequilibrare contributi economici o sacrifici personali sostenuti durante il matrimonio.
Questo vale in particolare per alcuni trasferimenti immobiliari o attribuzioni patrimoniali collegati a investimenti effettuati da uno dei coniugi durante la vita familiare.
Il tema presenta collegamenti importanti anche con i trasferimenti immobiliari tra coniugi e con gli accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione o divorzio.
Casi pratici
Coniuge che rinuncia alla carriera professionale
Una professionista decide di ridurre stabilmente la propria attività lavorativa per occuparsi dei figli e sostenere il percorso imprenditoriale del futuro marito.
Un accordo volto a riconoscere una compensazione economica collegata a questi sacrifici personali potrebbe essere valutato in modo diverso rispetto a una semplice rinuncia preventiva al mantenimento.
Ristrutturazione di un immobile di proprietà dell’altro coniuge
Uno dei futuri coniugi investe somme rilevanti nella ristrutturazione della casa destinata a diventare abitazione familiare, formalmente intestata all’altro.
Un accordo che disciplini preventivamente il riequilibrio patrimoniale collegato a questi investimenti potrebbe avere una funzione concreta diversa da quella di un classico patto prematrimoniale sul divorzio.
Clausola che attribuisce metà del patrimonio in caso di divorzio
Due futuri coniugi stabiliscono che, in caso di separazione o divorzio, uno dei due dovrà trasferire automaticamente all’altro metà del proprio patrimonio.
Un accordo costruito esclusivamente in funzione della futura crisi matrimoniale rischia invece di essere considerato nullo perché direttamente collegato allo scioglimento del vincolo coniugale.

