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L’adozione internazionale consente di accogliere in famiglia un minore straniero in stato di abbandono, attraverso una procedura complessa che coinvolge il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali, gli enti autorizzati, la Commissione per le adozioni internazionali e le autorità del Paese di origine.

Questa guida spiega come funziona l’adozione internazionale, chi può presentare domanda, quali controlli vengono svolti, quale ruolo hanno gli enti autorizzati e come viene riconosciuto in Italia il provvedimento straniero di adozione.

Il tema si inserisce nel quadro più ampio delle adozioni di minori e maggiorenni e, quando vi sono rapporti tra ordinamenti diversi, anche nel diritto di famiglia internazionale.

  • L’adozione internazionale riguarda minori stranieri che vengono trasferiti in Italia a scopo adottivo.
  • Il presupposto centrale è lo stato di abbandono del minore nel Paese di origine.
  • La procedura richiede una dichiarazione di idoneità del Tribunale per i minorenni.
  • Gli enti autorizzati seguono la famiglia e curano i rapporti con lo Stato estero.
  • La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso del minore in Italia.
  • Il Tribunale italiano verifica il provvedimento straniero e, se ricorrono i presupposti, ordina la trascrizione.
  • Con l’adozione, gli adottanti assumono pienamente la responsabilità genitoriale.

Cos’è l’adozione internazionale

L’adozione internazionale si ha quando un minore residente in uno Stato estero viene trasferito in Italia per essere adottato. Non basta, però, il desiderio degli adulti di diventare genitori: il centro della procedura è sempre il minore.

Il presupposto fondamentale è che il minore si trovi in stato di abbandono e che le autorità del Paese di origine abbiano verificato l’impossibilità di una soluzione familiare adeguata nel suo stesso contesto nazionale.

La logica è chiara: l’adozione internazionale non è la prima opzione, ma una soluzione di tutela quando il minore non può crescere nella propria famiglia o nel proprio Paese in condizioni adeguate.

Per questo la procedura è costruita su controlli successivi, cooperazione tra Stati e verifica costante del superiore interesse del minore.

Una volta chiarito il presupposto dell’adozione internazionale, occorre capire chi può effettivamente accedere alla procedura e quali aperture siano oggi emerse rispetto al modello tradizionale.

Chi può adottare: coppie sposate, single e coppie non sposate

Nel modello tradizionale italiano, l’adozione piena di minori è stata costruita intorno alla coppia coniugata. Anche nell’adozione internazionale, per lungo tempo, il riferimento principale è stato quello dei coniugi uniti in matrimonio.

Negli ultimi anni, tuttavia, il quadro è diventato più articolato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica delle persone singole dall’adozione internazionale. Questo significa che anche una persona non coniugata può presentare dichiarazione di disponibilità e chiedere al Tribunale per i minorenni la dichiarazione di idoneità.

Non significa, però, che esista un diritto automatico ad adottare. Il Tribunale deve comunque valutare in concreto la capacità della persona di garantire al minore stabilità, cura, continuità affettiva e un ambiente familiare adeguato.

Per le coppie non sposate il discorso è diverso e va trattato con precisione. L’adozione internazionale in senso proprio, cioè quella di un minore straniero trasferito in Italia a scopo adottivo, resta una procedura regolata da requisiti specifici. Diverso è il caso dell’adozione pronunciata all’estero da un’autorità straniera, della quale si chiede il riconoscimento in Italia.

In questa seconda ipotesi, la Cassazione ha affermato che la mancanza di matrimonio tra gli adottanti non è, da sola, contraria all’ordine pubblico italiano. Il punto decisivo resta la tutela concreta dello status del minore e della sua stabilità familiare.

Questa distinzione è importante anche in ottica SEO: non tutte le adozioni straniere sono automaticamente adozioni internazionali in senso tecnico. Occorre verificare se vi sia stato un vero trasferimento del minore da uno Stato di origine a uno Stato di accoglienza.

Dopo aver individuato i soggetti che possono accedere alla procedura, il passaggio decisivo è comprendere come si svolge concretamente l’iter davanti al Tribunale, agli enti autorizzati e alle autorità straniere.

Procedura di adozione internazionale: le fasi principali

La procedura di adozione internazionale non è libera, informale o gestibile privatamente. È un percorso rigidamente regolato, nel quale ogni fase ha una funzione precisa.

Fase Cosa avviene Soggetto coinvolto
Dichiarazione di disponibilità Gli aspiranti adottanti presentano domanda per essere dichiarati idonei all’adozione internazionale. Tribunale per i minorenni
Indagini sulla famiglia Vengono valutate capacità genitoriale, condizioni personali, stabilità familiare, situazione economica e motivazioni. Servizi sociali
Decreto di idoneità Il Tribunale decide se gli aspiranti adottanti sono idonei ad accogliere un minore straniero. Tribunale per i minorenni
Scelta dell’ente autorizzato La famiglia si rivolge a un ente autorizzato, necessario per proseguire la procedura. Ente autorizzato
Rapporti con il Paese estero L’ente cura i rapporti con le autorità straniere e riceve le informazioni sul minore. Ente autorizzato e autorità straniere
Proposta di incontro Viene proposta la conoscenza con un minore dichiarato adottabile. Autorità straniera ed ente autorizzato
Incontro all’estero Gli aspiranti adottanti incontrano il minore nel Paese di origine e trascorrono un periodo di conoscenza. Famiglia, ente autorizzato e autorità straniera
Decisione straniera L’autorità estera può pronunciare l’adozione o disporre un affidamento a scopo adottivo. Autorità straniera
Ingresso in Italia La Commissione autorizza l’ingresso e la residenza del minore in Italia. Commissione per le adozioni internazionali
Riconoscimento o perfezionamento Il Tribunale italiano verifica il provvedimento straniero e dispone la trascrizione oppure segue l’affidamento preadottivo. Tribunale per i minorenni

Questa sequenza serve a evitare scorciatoie. Nell’adozione internazionale il controllo pubblico non è un formalismo: è lo strumento che garantisce la tutela del minore e la regolarità dell’intera procedura.

Proprio per questo, una parte essenziale del procedimento è affidata agli enti autorizzati, che rappresentano il vero ponte operativo tra famiglia, autorità italiana e Paese straniero.

L’incontro con il minore all’estero: come funziona davvero

La fase dell’incontro con il minore nel Paese di origine è uno dei momenti più delicati e decisivi dell’intera procedura di adozione internazionale. Non si tratta di una semplice conoscenza, ma di un passaggio strutturato, gestito dalle autorità straniere e dagli enti autorizzati, che serve a verificare concretamente la compatibilità tra il minore e gli aspiranti genitori.

Tutto parte da una proposta formulata dall’autorità centrale straniera, che individua un possibile abbinamento tra il minore dichiarato adottabile e la coppia. Questa proposta viene trasmessa all’ente autorizzato italiano, che ha il compito di verificarne la completezza e la correttezza.

L’ente controlla che la documentazione sia completa e trasparente, in particolare per quanto riguarda:

  • le condizioni sanitarie del minore;
  • la sua storia personale e familiare;
  • le esperienze di vita pregresse;
  • le ragioni dello stato di abbandono.

Solo dopo questa verifica, la proposta viene comunicata agli aspiranti genitori, che devono essere messi nelle condizioni di comprendere davvero la situazione del minore, senza zone d’ombra.

Se la coppia presta il proprio consenso, si apre la fase dell’incontro nel Paese di origine. In concreto, non si tratta di un momento simbolico: è previsto un periodo di permanenza all’estero, durante il quale si realizza una vera e propria convivenza con il minore.

Questo periodo è fondamentale perché consente:

  • al minore di iniziare a costruire una relazione con i futuri genitori;
  • agli aspiranti adottanti di comprendere bisogni, abitudini e caratteristiche del bambino;
  • alle autorità di valutare la qualità del rapporto che si sta instaurando.

La durata della permanenza varia sensibilmente in base al Paese e alla situazione specifica del minore. In alcuni casi può trattarsi di poche settimane, in altri di periodi più lunghi.

È importante chiarire un punto: questa fase non è lasciata all’iniziativa privata. L’intero incontro è gestito e monitorato dall’ente autorizzato, attraverso propri referenti presenti sul posto, in coordinamento con le autorità locali.

Dal punto di vista procedurale, vi sono inoltre alcuni aspetti spesso poco conosciuti ma rilevanti:

  • se la coppia ha presentato anche domanda di adozione nazionale, di regola deve rinunciarvi al momento della proposta di abbinamento internazionale;
  • l’ente autorizzato può ritenere non adeguata una proposta di abbinamento e rifiutarla;
  • in caso di dissenso con l’ente, la coppia può rivolgersi alla Commissione per le adozioni internazionali, che può confermare o superare la valutazione dell’ente.

In sintesi, l’incontro all’estero non è una formalità, ma una fase sostanziale della procedura: è il momento in cui il progetto adottivo passa dal piano documentale a quello concreto, e viene verificato, nella realtà, se quella specifica adozione è davvero nell’interesse del minore.

Per comprendere davvero come funziona la fase dell’incontro nel Paese di origine, è utile vedere come si sviluppa nella pratica una situazione tipica. Questa è una delle fasi più delicate dell’adozione internazionale, perché è il momento in cui il progetto adottivo diventa concreto.

Caso pratico: incontro con il minore nel Paese di origine
Una coppia italiana, dopo aver ottenuto il decreto di idoneità e conferito incarico a un ente autorizzato, riceve una proposta di abbinamento da parte dell’autorità straniera. L’ente trasmette tutta la documentazione relativa al minore, comprese informazioni sanitarie e storia personale.

La coppia, dopo aver valutato attentamente la proposta, presta il consenso e parte per il Paese di origine del minore. Qui inizia un periodo di convivenza, organizzato e monitorato dall’ente tramite referenti locali.

Durante questo periodo, la coppia entra progressivamente nella quotidianità del minore: lo accompagna nelle attività giornaliere, osserva le sue abitudini e costruisce una prima relazione affettiva. Allo stesso tempo, le autorità locali e l’ente valutano la qualità del legame che si sta formando.

Al termine dell’incontro, sulla base delle relazioni degli operatori e delle valutazioni effettuate, l’autorità straniera decide se procedere con l’adozione oppure con un affidamento a scopo adottivo.

Questo passaggio è decisivo: non è una formalità, ma una verifica concreta dell’interesse del minore e della reale idoneità della coppia nella situazione specifica.

Non tutte le proposte di abbinamento portano automaticamente all’incontro con il minore. In alcuni casi possono emergere criticità, sia dal lato della coppia sia da parte dell’ente autorizzato. Capire come si gestiscono queste situazioni è fondamentale per affrontare consapevolmente la procedura.

Caso pratico: proposta di abbinamento non accettata
Una coppia riceve, tramite l’ente autorizzato, una proposta di abbinamento relativa a un minore con specifiche condizioni sanitarie e una storia familiare complessa. Dopo aver esaminato la documentazione, la coppia ritiene di non avere le risorse necessarie per affrontare quella situazione e decide di non prestare il consenso.

In un caso diverso, può essere lo stesso ente autorizzato a ritenere non adeguata la proposta ricevuta dall’autorità straniera, ad esempio perché non coerente con il profilo della coppia o perché la documentazione risulta incompleta o poco chiara.

In entrambe le ipotesi, la procedura non si interrompe automaticamente, ma prosegue con la ricerca di un nuovo abbinamento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste.

Se la coppia non condivide la valutazione dell’ente, può rivolgersi alla Commissione per le adozioni internazionali, che ha il potere di riesaminare la situazione e, nei casi più complessi, sostituirsi all’ente o incaricarne un altro.

Questo dimostra che l’abbinamento non è un passaggio automatico, ma una fase di selezione reale, in cui l’obiettivo non è “arrivare comunque all’adozione”, ma individuare la soluzione più adeguata per quel minore specifico.

Il ruolo degli enti autorizzati nell’adozione internazionale

Gli enti autorizzati non sono semplici intermediari burocratici. Sono soggetti centrali della procedura di adozione internazionale.

Dopo il decreto di idoneità, gli aspiranti adottanti devono conferire incarico a un ente autorizzato. Senza questo passaggio, la procedura non può proseguire regolarmente.

L’ente autorizzato svolge diverse funzioni:

  • informa e accompagna gli aspiranti adottanti;
  • cura i rapporti con le autorità straniere;
  • riceve la proposta di incontro con il minore;
  • verifica la documentazione sanitaria, familiare e personale del minore;
  • assiste la famiglia durante il soggiorno all’estero;
  • trasmette gli atti alla Commissione per le adozioni internazionali;
  • segue l’inserimento del minore dopo l’arrivo in Italia.

L’ente autorizzato è quindi il soggetto che rende concretamente possibile la procedura, ma non decide da solo. Opera dentro un sistema controllato, in cui restano centrali il Tribunale per i minorenni e la Commissione per le adozioni internazionali.

Una volta completata la fase estera, il procedimento torna davanti alle autorità italiane, perché il provvedimento straniero deve essere valutato e, se ricorrono i presupposti, riconosciuto in Italia.

Decisione straniera, Tribunale italiano e riconoscimento dell’adozione

Al termine della procedura all’estero, l’autorità straniera può adottare due tipi di provvedimento: una decisione di adozione già definitiva oppure un affidamento a scopo adottivo.

Se l’autorità straniera ha pronunciato l’adozione, il Tribunale per i minorenni italiano verifica che il provvedimento possa produrre effetti in Italia.

Il Tribunale controlla in particolare che:

  • i consensi necessari siano stati prestati liberamente;
  • non vi siano stati pagamenti o corrispettivi illeciti;
  • l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori;
  • l’intera procedura sia conforme all’interesse del minore.

Se la verifica è positiva, il Tribunale ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile. Con la trascrizione, il minore acquista lo status di figlio e la cittadinanza italiana.

Se invece il provvedimento straniero dispone un affidamento a scopo adottivo, l’adozione deve perfezionarsi in Italia. In questo caso il Tribunale riconosce il provvedimento come affidamento preadottivo, di regola per un anno, e solo dopo verifica positiva pronuncia l’adozione.

Questa distinzione è molto importante nella pratica: non sempre l’arrivo del minore in Italia coincide immediatamente con la conclusione definitiva della procedura adottiva.

Per questa ragione, dopo l’ingresso del minore in Italia, il ruolo dei servizi sociali e dell’ente autorizzato resta fondamentale.

Supervisione dei servizi sociali dopo l’ingresso del minore in Italia

L’adozione internazionale non termina con il rientro in Italia. Il primo periodo di inserimento è spesso il più delicato, perché il minore deve adattarsi a una nuova famiglia, una nuova lingua, un nuovo ambiente e una nuova storia quotidiana.

Per questo, i servizi sociali e l’ente autorizzato continuano a seguire la famiglia.

La supervisione successiva serve a:

  • monitorare l’inserimento del minore;
  • aiutare la famiglia nella gestione delle difficoltà iniziali;
  • verificare la qualità della relazione adottiva;
  • segnalare eventuali criticità al Tribunale per i minorenni;
  • tutelare il minore se l’inserimento non procede correttamente.

Quando l’adozione deve ancora perfezionarsi, il Tribunale può decidere se pronunciare l’adozione definitiva oppure, nei casi più gravi, revocare l’affidamento preadottivo e adottare provvedimenti diversi nell’interesse del minore.

La regola di fondo resta sempre la stessa: nell’adozione internazionale non conta solo arrivare alla trascrizione, ma garantire al minore una reale stabilità familiare.

Box normativa

La disciplina dell’adozione internazionale
L’adozione internazionale è regolata principalmente dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Dichiarazione di disponibilità e idoneità
Gli aspiranti adottanti presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni, che valuta la loro idoneità all’adozione internazionale secondo gli articoli 29-bis e seguenti della legge n. 184/1983.

Ingresso del minore in Italia
L’ingresso e la residenza del minore straniero in Italia sono autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 184/1983.

Riconoscimento e trascrizione
Il Tribunale per i minorenni verifica il provvedimento straniero e, se ricorrono i presupposti, ordina la trascrizione nei registri dello stato civile, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 184/1983.

Box giurisprudenza

Adozione internazionale da parte di persona singola
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica delle persone singole dall’adozione internazionale. Anche una persona non coniugata può presentare dichiarazione di disponibilità e chiedere al Tribunale per i minorenni la dichiarazione di idoneità, se risulta concretamente capace di garantire al minore cura, stabilità e un ambiente familiare adeguato.
Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33.

Adozione straniera da parte di genitori non sposati
La Cassazione ha chiarito che la mancanza di matrimonio tra gli adottanti non rende automaticamente contraria all’ordine pubblico italiano una sentenza straniera di adozione. Il punto decisivo non è la perfetta coincidenza con il modello italiano, ma la compatibilità degli effetti dell’adozione con il superiore interesse del minore.
Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35437.

Riconoscimento dell’adozione straniera e stabilità del provvedimento
Il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni riconosce in Italia un’adozione pronunciata all’estero ha natura decisoria e definitiva. Anche se adottato in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza ed è idoneo al passaggio in giudicato.
Cass. civ., 21 settembre 2022, n. 27600; Cass. civ., 27 giugno 2018, n. 16990.

Casi pratici sull’adozione internazionale

I casi pratici aiutano a comprendere meglio la differenza tra adozione internazionale, affidamento preadottivo e riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri. Nella pratica, infatti, non tutte le situazioni seguono lo stesso percorso.

Il primo caso riguarda l’ipotesi più lineare: l’adozione viene già pronunciata all’estero e il Tribunale italiano deve verificarne la regolarità.

Caso pratico 1: adozione già pronunciata all’estero
Una coppia residente in Italia ottiene, tramite ente autorizzato, un provvedimento di adozione nel Paese di origine del minore. La documentazione viene trasmessa al Tribunale per i minorenni italiano. Se il giudice accerta la regolarità della procedura e la compatibilità con l’interesse del minore, ordina la trascrizione nei registri di stato civile.

Il secondo caso riguarda una situazione diversa: il minore arriva in Italia non con un’adozione già definitiva, ma con un affidamento a scopo adottivo.

Caso pratico 2: affidamento preadottivo dopo l’arrivo in Italia
L’autorità straniera non pronuncia subito l’adozione, ma dispone l’affidamento del minore a scopo adottivo. Il Tribunale per i minorenni italiano riconosce il provvedimento come affidamento preadottivo. Dopo un periodo di osservazione, se l’inserimento familiare è positivo, pronuncia l’adozione definitiva.

Il terzo caso riguarda una delle questioni più attuali: l’accesso all’adozione internazionale da parte della persona singola.

Caso pratico 3: domanda di adozione internazionale da parte di persona single
Una persona non coniugata presenta dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025, la domanda non può essere respinta solo perché il richiedente è single. Il Tribunale dovrà valutare concretamente la sua idoneità genitoriale, la stabilità personale, la rete familiare e la capacità di accogliere il minore.

Il quarto caso serve a distinguere correttamente l’adozione internazionale dall’adozione straniera riconosciuta in Italia, distinzione importante soprattutto quando gli adottanti non sono sposati.

Caso pratico 4: adozione straniera da parte di coppia non sposata
Due persone non unite in matrimonio ottengono all’estero una sentenza di adozione. Se non si tratta di una vera adozione internazionale con trasferimento del minore dallo Stato di origine a quello di accoglienza, ma di una adozione straniera maturata stabilmente all’estero, il riconoscimento in Italia segue regole diverse. La mancanza di matrimonio non è automaticamente contraria all’ordine pubblico, ma occorre verificare gli effetti dell’adozione e la tutela concreta dello status del minore.

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