L’adozione in casi particolari consente di adottare un minore anche senza stato di abbandono. È lo strumento utilizzato per tutelare rapporti affettivi già esistenti, soprattutto nelle famiglie ricomposte e nei casi di stepchild adoption.
Adozione in casi particolari in 30 secondi
L’adozione in casi particolari è prevista dall’art. 44 della legge n. 184/1983. Consente di adottare un minore in situazioni specifiche, anche senza dichiarazione di adottabilità e senza stato di abbandono. Non sostituisce necessariamente la famiglia d’origine, ma attribuisce tutela giuridica a un rapporto stabile e significativo per il minore.
L’adozione in casi particolari è una forma di adozione diversa dall’adozione piena o legittimante.
Non richiede sempre lo stato di abbandono del minore e non ha la funzione di cancellare la famiglia d’origine. Serve, piuttosto, a riconoscere giuridicamente un legame già esistente nella vita concreta del minore.
È uno strumento importante nelle famiglie ricomposte, nei rapporti affettivi consolidati e nei casi in cui l’adozione piena non sia praticabile, ma vi sia comunque un interesse concreto del minore a vedere stabilizzato un rapporto familiare.
Per una visione generale delle diverse forme di adozione, puoi consultare la guida dedicata all’adozione di minori e maggiorenni a Milano.
Normativa di riferimento
L’adozione in casi particolari è disciplinata dagli articoli 44-57 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L’art. 44 individua le ipotesi in cui l’adozione è possibile; gli articoli 45 e 46 regolano consenso e assensi; l’art. 47 disciplina il momento di produzione degli effetti; gli articoli 48 e 55 regolano responsabilità genitoriale, effetti patrimoniali, cognome e successione.
Le ipotesi di adozione in casi particolari
| Situazione del minore | Chi può adottare | Condizione principale | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Minore orfano di padre e madre | Parenti fino al sesto grado o persone unite al minore da un rapporto stabile e duraturo | L’adottante deve avere almeno 18 anni più dell’adottato | Art. 44, comma 1, lett. a), L. 184/1983 |
| Figlio, anche adottivo, di uno dei coniugi | L’altro coniuge | Valutazione dell’interesse del minore | Art. 44, comma 1, lett. b), L. 184/1983 |
| Minore orfano di padre e madre e affetto da disabilità | Coniugi, conviventi o persone singole | Tutela del minore in condizione di disabilità | Art. 44, comma 1, lett. c), L. 184/1983 |
| Minore per il quale è impossibile l’affidamento preadottivo | Coniugi, conviventi o persone singole | L’adottante deve avere almeno 18 anni più dell’adottato | Art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983 |
Quando è possibile l’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari è ammessa solo nei casi previsti dalla legge.
In particolare, l’art. 44 della legge n. 184/1983 consente l’adozione quando il minore è orfano di padre e di madre ed esiste un rapporto stabile con l’adottante, quando l’adottante è il coniuge del genitore del minore, quando il minore è orfano e affetto da disabilità, oppure quando vi è una situazione di impossibilità di affidamento preadottivo.
La logica dell’istituto è chiara: non creare artificialmente un legame, ma dare riconoscimento giuridico a una relazione che esiste già e che risponde all’interesse del minore.
Adozione in casi particolari e figlio del coniuge
Uno dei casi più frequenti riguarda l’adozione del figlio del coniuge.
Può accadere che, dopo una separazione, un divorzio o una nuova unione familiare, il nuovo coniuge del genitore instauri con il minore un rapporto stabile, quotidiano e significativo.
In questi casi l’adozione in casi particolari può servire a formalizzare un legame che, nella vita di tutti i giorni, ha già assunto una consistenza familiare.
Caso pratico
Una donna ha un figlio nato da una precedente relazione. Dopo alcuni anni si sposa con un nuovo partner, che partecipa stabilmente alla vita del minore, lo segue nella scuola, nella salute e nella quotidianità. Se il rapporto è solido e l’adozione risponde all’interesse del minore, può essere valutata l’adozione in casi particolari da parte del coniuge del genitore.
Stepchild adoption: che cosa significa
Con l’espressione stepchild adoption si indica, in termini pratici, l’adozione del figlio del partner.
Nel diritto italiano il riferimento operativo è l’adozione in casi particolari, soprattutto attraverso l’art. 44 della legge n. 184/1983.
La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato questo strumento per tutelare il rapporto tra il minore e la persona che, pur non essendo genitore biologico, svolge una funzione genitoriale effettiva nella sua vita.
Giurisprudenza
L’adozione in casi particolari può riconoscere il rapporto tra il minore e il partner del genitore anche in assenza di stato di abbandono, quando l’adozione risponde al concreto interesse del minore e tutela un legame affettivo già consolidato.
Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962
Impossibilità di affidamento preadottivo
Un passaggio centrale è quello dell’impossibilità di affidamento preadottivo.
Questa espressione non va letta solo in senso materiale. Può rilevare anche un’impossibilità giuridica, cioè una situazione in cui il minore non può essere dichiarato adottabile perché non si trova in stato di abbandono, ma ha comunque interesse a vedere riconosciuto un rapporto familiare stabile.
È questa l’area in cui l’adozione in casi particolari ha assunto maggiore rilievo, perché consente di proteggere la continuità affettiva ed educativa del minore senza spezzare necessariamente i rapporti con la famiglia d’origine.
Giurisprudenza
L’impossibilità di affidamento preadottivo può essere intesa anche come impossibilità giuridica. L’adozione in casi particolari consente così di tutelare legami affettivi significativi del minore anche quando manca uno stato di abbandono.
Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962; Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17100
Chi può chiedere l’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari può essere richiesta da soggetti diversi, a seconda dell’ipotesi concreta prevista dall’art. 44 della legge n. 184/1983.
Possono venire in rilievo il coniuge del genitore, parenti del minore entro il sesto grado, persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo, persone singole, conviventi o coniugi.
Se l’adottante è coniugato e non separato, la legge richiede, nei casi previsti, che la domanda sia proposta da entrambi i coniugi.
Il consenso del minore e gli assensi necessari
Il procedimento richiede attenzione particolare alla volontà del minore e degli adulti coinvolti.
Il minore che ha compiuto quattordici anni deve prestare il proprio consenso. Il minore che ha compiuto dodici anni deve essere personalmente ascoltato. Anche il minore di età inferiore può essere ascoltato, quando il giudice ritiene che abbia capacità di discernimento.
Sono inoltre richiesti gli assensi dei genitori e del coniuge dell’adottando, secondo quanto previsto dagli articoli 45 e 46 della legge n. 184/1983.
Il tribunale può superare il rifiuto dell’assenso quando lo ritiene ingiustificato o contrario all’interesse del minore, salvo i limiti previsti dalla legge nei casi in cui il dissenso provenga dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal coniuge convivente dell’adottando.
Giurisprudenza
Il dissenso del genitore titolare della responsabilità genitoriale ha, di regola, efficacia preclusiva. Tuttavia, può essere superato quando sia accertata una situazione di disgregazione del rapporto familiare d’origine e il diniego risulti contrario all’interesse del minore.
Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827
Il ruolo del tribunale per i minorenni
La competenza appartiene al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore.
Il procedimento si introduce con ricorso e richiede una valutazione concreta della situazione familiare, del rapporto tra minore e adottante, della posizione dei genitori e dell’interesse del minore.
Il giudice non deve limitarsi a verificare requisiti formali. Deve comprendere se l’adozione sia realmente utile per la stabilità, la crescita e l’identità del minore.
Effetti dell’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari produce effetti importanti, ma diversi dall’adozione piena.
Quando il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale e il relativo esercizio spettano a entrambi.
L’adottante assume obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale nei confronti del minore.
L’adottato conserva, di regola, i rapporti con la famiglia d’origine. Questo è il tratto essenziale dell’istituto: l’adozione in casi particolari non sostituisce necessariamente un nucleo familiare con un altro, ma aggiunge una tutela giuridica a un rapporto significativo.
Per questo il tema si collega direttamente alla responsabilità genitoriale, perché il parametro decisivo resta sempre l’interesse concreto del minore.
Differenza fondamentale
L’adozione piena inserisce il minore in una nuova famiglia con effetti sostitutivi rispetto alla famiglia d’origine. L’adozione in casi particolari, invece, tende a sovrapporsi ai rapporti già esistenti, senza cancellarli automaticamente.
Cognome, successione e rapporti con i parenti dell’adottante
L’adozione in casi particolari incide anche sul cognome e sui diritti successori.
Per il cognome si applicano, tramite il richiamo dell’art. 55 della legge n. 184/1983, le regole previste per l’adozione del maggiorenne, pur con gli adattamenti imposti dall’interesse del minore e dall’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.
L’adottato acquista diritti successori nei confronti dell’adottante, mentre l’adottante non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.
La Corte costituzionale ha inoltre inciso in modo rilevante sul tema dei rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante, valorizzando il diritto del minore a una piena identità familiare.
Giurisprudenza costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui escludeva, nell’adozione in casi particolari, l’esistenza di rapporti civili tra il minore adottato e i parenti dell’adottante, ritenendo tale esclusione lesiva dell’identità personale e familiare del minore.
Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79
Adozione in casi particolari e famiglia d’origine
L’adozione in casi particolari non comporta automaticamente la rottura dei rapporti con la famiglia d’origine.
Questo aspetto è decisivo, soprattutto quando il minore mantiene un rapporto con uno o entrambi i genitori biologici, oppure quando l’obiettivo non è sostituire la famiglia originaria, ma aggiungere una figura stabile e giuridicamente riconosciuta.
Il tribunale deve quindi valutare con attenzione l’equilibrio complessivo del minore: rapporti esistenti, continuità affettiva, ruolo dell’adottante, posizione dei genitori e concreta utilità dell’adozione.
Quando l’adozione in casi particolari può essere negata
L’adozione può essere negata quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge, quando mancano i consensi o gli assensi necessari, oppure quando il tribunale ritiene che l’adozione non risponda all’interesse del minore.
Non basta che l’adulto desideri adottare. Serve che l’adozione sia utile per il minore, coerente con la sua storia personale e idonea a rafforzare la sua stabilità familiare.
Una domanda costruita solo sulla volontà degli adulti, senza una reale attenzione al vissuto del minore, è fragile.
Revoca dell’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari può essere revocata solo nei casi previsti dalla legge.
La revoca può riguardare situazioni gravi, come condotte dell’adottato contro l’adottante o i suoi familiari, oppure violazioni rilevanti dei doveri dell’adottante verso il minore.
Si tratta di ipotesi eccezionali. L’adozione, una volta pronunciata, non può essere rimessa in discussione per semplici tensioni familiari o difficoltà relazionali ordinarie.
Serve un avvocato per l’adozione in casi particolari?
L’adozione in casi particolari richiede una valutazione giuridica accurata.
Occorre verificare quale ipotesi dell’art. 44 L. 184/1983 sia applicabile, quali consensi e assensi siano necessari, quale sia la posizione dei genitori, se vi siano profili di responsabilità genitoriale e se l’adozione sia effettivamente conforme all’interesse del minore.
Nei casi di famiglie ricomposte, stepchild adoption, dissenso di un genitore o rapporti familiari complessi, l’assistenza legale è particolarmente importante.
Per un inquadramento generale delle diverse forme di adozione puoi leggere anche la guida sull’adozione di minori e maggiorenni a Milano.
Conclusioni
L’adozione in casi particolari è uno strumento flessibile, ma non generico.
Serve a proteggere rapporti affettivi reali, già maturati nella vita del minore, quando la legge consente di attribuire a quei rapporti una veste giuridica stabile.
Il criterio decisivo resta sempre l’interesse del minore. Non l’interesse degli adulti, non l’opportunità familiare astratta, non la sistemazione formale di una situazione: conta la concreta utilità dell’adozione per la crescita, l’identità e la stabilità del minore.
Nel nostro studio a Milano assistiamo genitori, adottanti e famiglie nella valutazione dei presupposti per l’adozione in casi particolari e nella predisposizione del ricorso davanti al tribunale per i minorenni.
