Quando i coniugi hanno nazionalità diverse, hanno vissuto in Paesi differenti o si sono sposati all’estero, capire dove avviare la separazione o il divorzio non è affatto immediato.
Una domanda ricorrente è:
“Io sono cittadino tedesco, mia moglie è francese e viviamo in Italia: a quale Tribunale dobbiamo rivolgerci per separarci o divorziare? E quale legge verrà applicata?”
Prima ancora di parlare di condizioni economiche, affidamento dei figli o modalità della separazione, bisogna chiarire due aspetti fondamentali:
Quale Paese ha giurisdizione, ossia il Tribunale di quale Stato è legittimato a decidere sulla separazione o sul divorzio – Regolamento UE 1111/2019, Bruxelles II-ter.
Quale legge sarà applicata dal Tribunale competente – Regolamento UE 1259/2010, Roma III.
Solo dopo aver individuato:
- giudice (Stato) competente e
- legge applicabile
si può impostare correttamente il procedimento.
Nei casi con elementi di internazionalità è sempre opportuno confrontarsi con un avvocato divorzista a Milano esperto in diritto di famiglia internazionale, così da individuare correttamente la giurisdizione competente e la legge applicabile prima di avviare la separazione o il divorzio.
Separazione e divorzio internazionale: i punti chiave da conoscere subito
Separazione e divorzio internazionale a colpo d’occhio
- Giudice competente: di regola è competente lo Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale (Regolamento Bruxelles II-ter).
- Legge applicabile: in mancanza di scelta, si applica la legge della residenza abituale comune; i coniugi possono però scegliere, entro certi limiti, la legge di un altro Stato (Regolamento Roma III).
- Coppie straniere a Milano: anche due coniugi non italiani, se stabilmente residenti a Milano, possono separarsi o divorziare davanti al Tribunale di Milano.
- Scelta di una legge “più favorevole”: è possibile optare per la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi (ad es. legge francese o cinese) quando ciò consente soluzioni più adatte al caso concreto.
- Forum shopping: se esistono più fori competenti, conta il Tribunale che riceve per primo il ricorso; una scelta affrettata o sbagliata può avere conseguenze importanti.
- Perché farsi assistere: nelle coppie con diversa nazionalità o vissuti in più Paesi, la strategia su giurisdizione e legge applicabile va valutata prima di depositare il ricorso.
Quale Stato è competente nella separazione o divorzio internazionale (Bruxelles II-ter)
Il primo passaggio è stabilire quale Stato può decidere la separazione o il divorzio.
Il riferimento è il Regolamento UE 1111/2019 (“Bruxelles II-ter”).
I criteri per stabilire la giurisdizione
La giurisdizione è la facoltà di un determinato Stato di giudicare una causa. Bruxelles II-ter indica una serie di criteri alternativi, tutti validi.
Un Tribunale può essere competente se si verifica uno dei seguenti casi:
Criteri principali
- residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda;
- ultima residenza abituale della coppia, se uno dei due vi risiede ancora;
- residenza abituale del convenuto;
- residenza abituale di uno dei coniugi (se la domanda è congiunta);
- residenza del ricorrente da almeno 6 mesi (se cittadino dello Stato) o 12 mesi (se non cittadino);
- cittadinanza comune dei coniugi (se riconosciuta dallo Stato).
Cosa si intende per “residenza abituale”
Non si tratta di mera registrazione anagrafica, ma del luogo in cui si svolge concretamente la vita quotidiana:
- casa
- lavoro
- scuola dei figli
- rete sociale
È il criterio più forte e quello più utilizzato dai Tribunali europei.
Esempio
Tizio (italiano) e Caia (francese) si sono sposati a Parigi ma vivono stabilmente a Milano.
È competente l’Italia, perché la residenza abituale della coppia è in Italia.
Giurisdizione nei matrimoni internazionali:
caso Tizio (ITA) e Caia (FRA)
Caso pratico: Tizio (italiano) e Caia (francese), sposati a Parigi, vivono stabilmente a Milano.
- Residenza abituale comune in Italia
Poiché entrambi risiedono stabilmente a Milano, la giurisdizione spetta ai Tribunali italiani (Bruxelles II-ter). - Ultima residenza abituale comune
Anche se uno dei coniugi si trasferisse, l’Italia resterebbe competente se l’altro continua a vivere a Milano. - Domanda congiunta
Se la domanda è congiunta, basta la residenza abituale in Italia di uno dei due. - Ricorso di un solo coniuge
Italia competente se:
– il ricorrente italiano vive in Italia da almeno 6 mesi;
– il ricorrente straniero vive in Italia da almeno 12 mesi. - Forum shopping e prevenzione
Se uno dei due deposita per primo in Italia, l’Italia mantiene competenza esclusiva. - Perché la Francia non è competente
Il matrimonio celebrato a Parigi non attribuisce giurisdizione. Mancano residenza abituale e cittadinanza comune francese.
→ Conclusione: nel caso concreto, il giudice competente è il Tribunale italiano (Milano).
Quale legge si applica alla separazione o al divorzio internazionale? (Roma III)
Definita la giurisdizione, il passo successivo è capire quale legge il Tribunale dovrà applicare.
Questa parte è regolata dal Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”).
I coniugi possono scegliere la legge applicabile
Il Regolamento europeo Roma III permette ai coniugi di indicare per iscritto la legge di uno Stato con cui hanno un collegamento, scegliendo tra:
- la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
- la legge del foro.
Perché poter scegliere la legge applicabile alla separazione o al divorzio è rilevante?
Perché consente ai coniugi di individuare la normativa più favorevole al loro caso, evitando passaggi procedurali inutili e riducendo i tempi del procedimento, soprattutto nelle coppie con cittadinanze diverse o vissuti in più Paesi.
Esempio 1
Tizio (italiano) e Caia (cinese)
Esempio pratico: divorzio diretto in Italia applicando la legge cinese
Caso: Un cittadino italiano e la moglie cinese, residenti stabilmente in Italia, desiderano avviare il procedimento di scioglimento del matrimonio.
La legge italiana prevede il passaggio obbligato della separazione prima del divorzio. La legge cinese, invece, consente il divorzio diretto senza la fase preliminare di separazione.
Scelta della legge applicabile (Regolamento UE 1259/2010 – Roma III)
I coniugi possono scegliere, con accordo scritto, la legge di uno Stato con cui hanno un collegamento. Tra le opzioni ammesse rientra la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi, in questo caso la legge cinese.
Effetto pratico della scelta:
Se la coppia sceglie validamente la legge cinese, può presentare la domanda di divorzio al Tribunale italiano, che applicherà la legge cinese, consentendo di procedere direttamente al divorzio senza la separazione.
Conclusione: Pur vivendo in Italia, la coppia può ottenere il divorzio diretto applicando la legge cinese, grazie alla scelta di legge prevista dal Regolamento Roma III.
Esempio 2
Esempio pratico: scelta della legge francese
Caso: Tizio, cittadino italiano, e Caia, cittadina francese, vivono stabilmente a Milano. La giurisdizione spetta ai Tribunali italiani poiché la loro residenza abituale comune è in Italia.
Legge applicabile senza scelta:
In assenza di accordo, si applica la legge italiana, quale legge della residenza abituale comune (criterio standard del Regolamento Roma III).
Scelta della legge francese (opzione ammessa):
Il Regolamento Roma III consente ai coniugi di scegliere per iscritto la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei due. Nel caso di Caia, la legge francese è quindi perfettamente selezionabile.
Effetto della scelta:
Pur procedendo davanti al Tribunale italiano, il giudice applicherà la legge francese in materia di divorzio, con le relative conseguenze sugli istituti e sui requisiti del procedimento.
Conclusione: La coppia può validamente optare per la legge francese, poiché è la legge della cittadinanza di uno dei coniugi e rientra tra le leggi espressamente selezionabili secondo il Regolamento Roma III.
Se i coniugi non scelgono una legge
Si applicano criteri oggettivi, nell’ordine:
- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Separazione o divorzio in Italia per coniugi entrambi stranieri residenti a Milano
In molti casi, coppie straniere che vivono stabilmente a Milano si chiedono se possano avviare qui la separazione o il divorzio. La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì.
Se entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in Italia, il Regolamento Bruxelles II-ter attribuisce la giurisdizione ai Tribunali italiani, a prescindere dalla cittadinanza.
È una situazione comune, ad esempio, per coppie:
tedesco + brasiliana residenti a Milano,
francese + italiana residenti a Milano,
due coniugi stranieri stabilmente in Italia da anni.
In questi casi, il Tribunale di Milano è competente, e si applicherà—salvo diversa scelta—la legge italiana.
Questo rende il procedimento più semplice e rapido, anche quando il matrimonio è stato celebrato all’estero.
Cosa succede se i coniugi avviano la causa in due Paesi diversi?
Nelle separazioni e nei divorzi internazionali capita spesso che entrambi i coniugi presentino domanda in due Stati diversi, magari per ottenere condizioni più favorevoli.
È il fenomeno noto come forum shopping.
Il Regolamento Bruxelles II-ter applica un criterio rigido:
È competente il Tribunale che riceve per primo il ricorso (“criterio della prevenzione”).
Ciò significa che:
se uno dei due deposita in Italia prima dell’altro, e il Tribunale italiano è competente anche solo in base a uno dei criteri del Regolamento, l’Italia mantiene competenza esclusiva, e l’altro Stato deve dichiararsi incompetente.
Ecco perché, quando si percepisce un rischio di deposito all’estero, è essenziale una strategia tempestiva.
Separazione o divorzio quando uno dei coniugi vive all’estero
Situazione molto frequente: un coniuge vive e lavora in Italia (es. Milano), l’altro si è trasferito all’estero.
In questo caso la competenza può ricadere:
- in Italia → se il coniuge ricorrente vive qui da almeno 6 mesi ed è cittadino italiano, oppure da almeno 12 mesi se non è italiano;
- nello Stato estero in cui vive l’altro coniuge;
- in entrambi, se i criteri del Regolamento lo consentono.
Di solito prevale la residenza abituale del ricorrente, purché siano rispettati i requisiti minimi di permanenza.
Attenzione: se la coppia ha avuto a Milano la propria ultima residenza abituale comune, l’Italia può restare giudice competente anche se uno dei due si è trasferito all’estero da poco.
Perché rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia internazionale
Un avvocato esperto in separazioni e divorzi internazionali permette di:
- individuare il Tribunale più favorevole;
- scegliere correttamente la legge applicabile;
- evitare errori strategici nelle prime fasi;
- prevenire conflitti inutili.
Si tratta di situazioni sempre più frequenti nelle grandi città, e il Tribunale di Milano ha sviluppato una forte esperienza nei casi transfrontalieri.
Se stai affrontando una separazione o un divorzio internazionale, è fondamentale agire con la giusta consulenza. Contatta lo studio Troncalegal per una guida esperta.
T: +39 02 34933945


