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La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una novità importante nel diritto di famiglia: la possibilità di chiedere separazione e divorzio nello stesso procedimento, sia in forma congiunta sia in forma giudiziale.

In concreto, i coniugi possono:

  • presentare una domanda congiunta che contenga già le condizioni per separazione e futuro divorzio;
  • avviare un giudizio contenzioso, inserendo anche la domanda di divorzio, che sarà decisa in un secondo momento, una volta decorso il termine di legge.

L’obiettivo è chiaro: un solo fascicolo, un solo contenitore processuale, meno tempi morti e un minore costo complessivo per la coppia.

Per capire come il procedimento unico si colloca nel percorso tra separazione e divorzio, puoi consultare la guida su separazione e divorzio a Milano e l’approfondimento dedicato alle procedure di separazione a Milano.

Che cos’è la domanda contestuale di separazione e divorzio

La domanda contestuale di separazione e divorzio è un ricorso, congiunto o giudiziale, con cui si chiede al Tribunale:

  • di pronunciare la separazione personale;
  • e, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all’interno dello stesso procedimento.

Prima della Riforma Cartabia, il percorso era distinto:

  • si depositava un primo ricorso per separazione;
  • trascorsi almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale, si depositava un secondo ricorso per divorzio.

Oggi, invece, è possibile:

  • anticipare già nel primo ricorso le condizioni anche del successivo divorzio;
  • consentire al Tribunale, esaurita la fase della separazione, di proseguire nel medesimo fascicolo fino alla decisione sul divorzio.

Requisiti per utilizzare la domanda contestuale

Procedura congiunta: quando c’è accordo

La domanda contestuale congiunta richiede un accordo completo su:

  • condizioni economiche, compreso l’eventuale assegno, i trasferimenti patrimoniali e l’uso o assegnazione della casa familiare;
  • assetto dei rapporti con i figli, compresi affidamento, collocamento, tempi di permanenza e ripartizione delle spese;
  • eventuale regolamentazione patrimoniale essenziale tra i coniugi.

In questa ipotesi:

  • l’accordo deve contemplare sia la fase della separazione sia quella del successivo divorzio;
  • il Tribunale verifica che le pattuizioni siano conformi alla legge e, in presenza di figli, al loro miglior interesse.

Procedura giudiziale: quando non c’è accordo

La Riforma Cartabia consente di inserire la domanda di divorzio anche nel ricorso giudiziale di separazione:

  • il coniuge che agisce propone la domanda principale di separazione e la domanda di divorzio in via subordinata o condizionata;
  • il Tribunale decide prima sulla separazione;
  • decorso il termine di legge, può poi decidere la domanda di divorzio nello stesso procedimento, senza un nuovo ricorso.

Si tratta di uno strumento particolarmente utile:

  • nei contesti in cui il conflitto è elevato;
  • quando si vuole evitare di riaprire una seconda causa a distanza di mesi o anni.

Presenza di figli minori o non autosufficienti

La domanda contestuale, sia congiunta sia giudiziale, può essere proposta anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, purché:

  • le condizioni concordate o richieste rispettino il miglior interesse del minore;
  • vi sia una disciplina chiara su responsabilità genitoriale, collocamento, frequentazione e spese.

Il Tribunale conserva sempre il potere-dovere di modificare le pattuizioni che ritenga non adeguate.

Assistenza legale

Nel procedimento davanti al Tribunale l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria, sia nei casi congiunti sia nei giudiziali.

Come funziona la procedura unica separazione-divorzio

1. Redazione del ricorso

Gli avvocati raccolgono i dati personali, la situazione familiare e patrimoniale e impostano il ricorso unico con:

  • domande e condizioni per la separazione;
  • richieste o accordi già orientati al futuro divorzio.

Nel caso congiunto l’accordo è già definito; nel caso giudiziale, la domanda di divorzio è formulata in via subordinata e sarà decisa solo successivamente.

2. Deposito presso il Tribunale competente

Il ricorso viene depositato presso il Tribunale competente, di regola quello dell’ultima residenza comune o di uno dei coniugi.

Si iscrive a ruolo un solo procedimento, destinato a contenere sia la fase della separazione sia quella del divorzio.

3. Prima udienza di comparizione

Il Giudice:

  • ascolta le parti o procede, quando previsto, con trattazione scritta;
  • verifica la volontà di separarsi;
  • tenta la conciliazione;
  • assume i provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni.

Nei casi congiunti la fase tende a essere più rapida; nei giudiziali possono essere necessarie istruttorie, prove, CTU o ascolto del minore.

4. Pronuncia della separazione

Se il procedimento è consensuale, il Tribunale recepisce o omologa l’accordo di separazione, che diventa efficace.

Se il procedimento è giudiziale, si arriva a una decisione sulla separazione all’esito del giudizio o dei provvedimenti definitivi.

Da questo momento decorre il termine di legge per poter pronunciare il divorzio.

5. Decorrenza del termine e pronuncia del divorzio

Trascorso il termine previsto dalla legge, il Tribunale:

  • verifica il decorso del tempo e l’assenza di riconciliazione;
  • pronuncia il divorzio nell’ambito dello stesso procedimento;
  • può farlo anche senza nuova udienza, salvo necessità istruttorie o modifiche delle condizioni.

6. Comunicazione e annotazioni

La decisione che pronuncia il divorzio viene:

  • comunicata alle parti;
  • trasmessa al Comune per le annotazioni nei registri dello stato civile.

Vantaggi della separazione e divorzio contestuali

  • Un solo procedimento: si evita di aprire un secondo fascicolo per il divorzio.
  • Riduzione dei tempi complessivi: si programma fin da subito anche la fase successiva.
  • Riduzione dei costi: meno attività processuali duplicate e un solo fascicolo.
  • Maggiore prevedibilità: condizioni di separazione e divorzio possono essere impostate sin dall’inizio.
  • Meno stress: si affronta un percorso unico invece di due cause distinte.

Limiti e quando la procedura unificata non è la soluzione migliore

  • Situazioni patrimoniali complesse: patrimoni articolati, società, trust o beni all’estero possono richiedere valutazioni progressive.
  • Cambiamenti in corso d’opera: tra separazione e divorzio possono intervenire nuove convivenze, mutamenti reddituali o altri fatti rilevanti che rendono necessario rivedere l’assetto inizialmente previsto.

Quando conviene valutare il procedimento unico

La separazione e il divorzio contestuali possono essere una soluzione efficace quando i coniugi vogliono impostare fin dall’inizio un percorso più lineare, evitando la duplicazione di tempi, costi e attività processuali. Non è però una scelta automatica: va valutata in concreto, tenendo conto del livello di conflittualità, della presenza di figli e della complessità del patrimonio familiare.

Per una visione più ampia puoi tornare alla guida su separazione e divorzio a Milano, alla pagina dedicata alla separazione a Milano e a quella sul divorzio a Milano.

Troncalegal assiste a Milano nelle procedure di separazione e divorzio, anche nei casi in cui sia opportuno valutare il procedimento unico introdotto dalla Riforma Cartabia.

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    Domande Frequenti

    La domanda contestuale è obbligatoria con la Riforma Cartabia?
    No, non è obbligatoria. È un'opzione che i coniugi possono scegliere se sono d'accordo su tutte le condizioni della separazione e del divorzio.
    Posso utilizzare la domanda contestuale se abbiamo figli minori?
    Sì, è possibile, purché l'accordo raggiunto sia conforme all'interesse superiore dei figli. Il giudice valuterà attentamente le clausole che li riguardano.
    Qual è la differenza principale rispetto al passato?
    La differenza fondamentale è che prima si dovevano affrontare due procedimenti distinti e sequenziali; ora, con la Riforma Cartabia, entrambi i percorsi (separazione e divorzio) sono gestiti all'interno di un unico procedimento giudiziario, dalla stessa domanda iniziale.
    Quanto tempo si risparmia effettivamente?
    Il risparmio di tempo può essere significativo. Sebbene i tempi legali di attesa tra separazione e divorzio rimangano invariati (6 mesi per i consensuali), si eliminano i tempi morti legati all'introduzione di un secondo giudizio, alla formazione di un nuovo fascicolo, e a nuove udienze preparatorie.
    Devo comunque aspettare i 6 mesi per il divorzio?
    Sì, il termine di 6 mesi (o 12 per la giudiziale) dall'omologazione della separazione deve comunque decorrere. La domanda contestuale non elimina questo periodo, ma permette di gestirlo all'interno di un unico procedimento già avviato.