La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una novità importante nel diritto di famiglia: la possibilità di chiedere separazione e divorzio nello stesso procedimento, sia in forma congiunta che giudiziale.
In concreto, i coniugi possono:
- presentare una domanda congiunta che contenga già le condizioni per separazione e futuro divorzio, oppure
- avviare un giudizio contenzioso (separazione giudiziale) in cui viene proposta anche la domanda di divorzio, che sarà decisa in un secondo momento, una volta decorso il termine di legge.
L’obiettivo è chiaro: un solo fascicolo, un solo “contenitore processuale”, meno tempi morti e minore costo complessivo per la coppia.
Che cos’è la domanda contestuale di separazione e divorzio
La domanda contestuale di separazione e divorzio è un ricorso (congiunto o giudiziale) con cui si chiede al Tribunale:
- di pronunciare la separazione personale,
- e, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
all’interno dello stesso procedimento.
Prima della Riforma Cartabia:
- si depositava un primo ricorso per separazione;
- trascorsi almeno 6 mesi (separazione consensuale) o 12 mesi (separazione giudiziale) si depositava un secondo ricorso per divorzio.
Oggi, invece, si può:
- anticipare già nel primo ricorso tutte le condizioni anche del successivo divorzio;
- lasciare che il Tribunale, esaurita la fase della separazione, prosegua nel medesimo fascicolo fino alla sentenza di divorzio.
Requisiti per utilizzare la domanda contestuale
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Procedura congiunta (quando c’è accordo)
La domanda contestuale congiunta richiede un accordo completo su:
- condizioni economiche (assegno a favore del coniuge, eventuali trasferimenti, uso o assegnazione della casa familiare);
- assetto dei rapporti con i figli (affidamento, collocamento, tempi di permanenza, spese ordinarie e straordinarie);
- divisione dei beni comuni o regolamentazione patrimoniale essenziale.
In questa ipotesi:
- l’accordo deve già contemplare sia la fase di separazione che quella di divorzio;
- il Tribunale verifica che le pattuizioni siano conformi alla legge e, se vi sono figli, al loro miglior interesse.
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Procedura giudiziale (quando non c’è accordo)
La Riforma Cartabia consente di inserire la domanda di divorzio anche nel ricorso giudiziale di separazione:
- il coniuge che agisce propone domanda principale di separazione e domanda di divorzio in via subordinata/condizionata;
- il Tribunale decide prima sulla separazione (con sentenza o ordinanza idonea);
- una volta decorso il termine di legge, potrà decidere la domanda di divorzio nello stesso procedimento, senza un nuovo ricorso.
È uno strumento utile soprattutto:
- nei contesti in cui il conflitto è elevato;
- quando si vuole evitare di “riaprire” una seconda causa a distanza di mesi/anni.
Presenza di figli minori o non autosufficienti
La domanda contestuale (congiunta o giudiziale) può essere proposta anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, purché:
- le condizioni concordate (o richieste) rispettino il miglior interesse del minore;
- vi sia una disciplina chiara su responsabilità genitoriale, collocamento, frequentazione e spese.
Il Tribunale ha sempre il potere–dovere di modificare le pattuizioni che ritenga non adeguate.
Assistenza legale
Nel procedimento davanti al Tribunale l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria, sia nei casi congiunti sia nei giudiziali.
Come funziona la procedura unica separazione/divorzio
- Redazione del ricorso
Gli avvocati:
- raccolgono i dati personali, la situazione familiare e patrimoniale,
- impostano il ricorso unico con:
- domande e condizioni per la separazione,
- richieste (o accordi) già orientati al futuro divorzio.
Nel caso congiunto l’accordo è già definito; nel caso giudiziale, la domanda di divorzio è formulata in via subordinata e decisa solo dopo.
- Deposito presso il Tribunale competente
Il ricorso viene depositato presso il Tribunale competente (di norma quello dell’ultima residenza comune o di uno dei coniugi).
Si iscrive a ruolo un solo procedimento, intestato a separazione e divorzio.
- Prima udienza di comparizione
Il Giudice:
- ascolta le parti (o, dove previsto, procede con trattazione scritta);
- verifica la volontà di separarsi;
- tenta la conciliazione;
- assume i provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni.
Nei casi congiunti, la fase è tendenzialmente rapida; nei giudiziali possono essere disposte istruttorie (prove, CTU, ascolto del minore, ecc.).
- Pronuncia della separazione
Se il procedimento è consensuale:
- il Tribunale omologa o recepisce l’accordo di separazione, che diventa immediatamente efficace.
Se è giudiziale:
- si arriva a una sentenza di separazione o a un provvedimento definitivo.
Da questo momento decorre il termine di legge per poter pronunciare il divorzio.
- Decorrenza del termine e pronuncia del divorzio
Trascorso il termine previsto (sei mesi in caso di separazione consensuale; un anno in caso di separazione giudiziale), il Tribunale:
- su sollecitazione delle parti/avvocati,
- verifica il decorso del tempo e l’assenza di riconciliazione,
- pronuncia il divorzio nell’ambito dello stesso procedimento, spesso senza nuova udienza, salvo necessità istruttorie o modifiche.
- Comunicazione e annotazioni
La decisione che pronuncia il divorzio viene:
- comunicata alle parti,
- trasmessa al Comune per le annotazioni nei registri dello stato civile.
Vantaggi della separazione e divorzio contestuali
- Un solo procedimento: si evita di aprire un secondo fascicolo per il divorzio.
- Riduzione dei tempi complessivi: si programma fin da subito anche la fase del divorzio.
- Riduzione dei costi: una sola iscrizione a ruolo, meno attività procedurali duplicate.
- Maggiore prevedibilità: condizioni di separazione e divorzio sono già impostate dall’inizio.
- Meno stress: si affronta un percorso unico, invece di due cause separate.
Limiti e quando la procedura unificata non è la migliore
- Situazioni patrimoniali complesse: patrimoni articolati, società, trust, beni all’estero possono richiedere valutazioni progressive, non sempre compatibili con una programmazione “a pacchetto” di separazione e divorzio.
- Cambiamenti in corso d’opera: se tra separazione e divorzio la situazione economica o familiare cambia profondamente (nuova convivenza, nascita di altri figli, crisi economica), l’assetto definito all’inizio potrebbe dover essere rivisto, con ulteriore contenzioso.


