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La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una novità importante nel diritto di famiglia: la possibilità di chiedere separazione e divorzio nello stesso procedimento, sia in forma congiunta che giudiziale.

In concreto, i coniugi possono:

  • presentare una domanda congiunta che contenga già le condizioni per separazione e futuro divorzio, oppure
  • avviare un giudizio contenzioso (separazione giudiziale) in cui viene proposta anche la domanda di divorzio, che sarà decisa in un secondo momento, una volta decorso il termine di legge.

L’obiettivo è chiaro: un solo fascicolo, un solo “contenitore processuale”, meno tempi morti e minore costo complessivo per la coppia.

Che cos’è la domanda contestuale di separazione e divorzio

La domanda contestuale di separazione e divorzio è un ricorso (congiunto o giudiziale) con cui si chiede al Tribunale:

  • di pronunciare la separazione personale,
  • e, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
    all’interno dello stesso procedimento.

Prima della Riforma Cartabia:

  • si depositava un primo ricorso per separazione;
  • trascorsi almeno 6 mesi (separazione consensuale) o 12 mesi (separazione giudiziale) si depositava un secondo ricorso per divorzio.

Oggi, invece, si può:

  • anticipare già nel primo ricorso tutte le condizioni anche del successivo divorzio;
  • lasciare che il Tribunale, esaurita la fase della separazione, prosegua nel medesimo fascicolo fino alla sentenza di divorzio.

Requisiti per utilizzare la domanda contestuale

  1. Procedura congiunta (quando c’è accordo)

La domanda contestuale congiunta richiede un accordo completo su:

  • condizioni economiche (assegno a favore del coniuge, eventuali trasferimenti, uso o assegnazione della casa familiare);
  • assetto dei rapporti con i figli (affidamento, collocamento, tempi di permanenza, spese ordinarie e straordinarie);
  • divisione dei beni comuni o regolamentazione patrimoniale essenziale.

In questa ipotesi:

  • l’accordo deve già contemplare sia la fase di separazione che quella di divorzio;
  • il Tribunale verifica che le pattuizioni siano conformi alla legge e, se vi sono figli, al loro miglior interesse.
  1. Procedura giudiziale (quando non c’è accordo)

La Riforma Cartabia consente di inserire la domanda di divorzio anche nel ricorso giudiziale di separazione:

  • il coniuge che agisce propone domanda principale di separazione e domanda di divorzio in via subordinata/condizionata;
  • il Tribunale decide prima sulla separazione (con sentenza o ordinanza idonea);
  • una volta decorso il termine di legge, potrà decidere la domanda di divorzio nello stesso procedimento, senza un nuovo ricorso.

È uno strumento utile soprattutto:

  • nei contesti in cui il conflitto è elevato;
  • quando si vuole evitare di “riaprire” una seconda causa a distanza di mesi/anni.

Presenza di figli minori o non autosufficienti

La domanda contestuale (congiunta o giudiziale) può essere proposta anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, purché:

  • le condizioni concordate (o richieste) rispettino il miglior interesse del minore;
  • vi sia una disciplina chiara su responsabilità genitoriale, collocamento, frequentazione e spese.

Il Tribunale ha sempre il potere–dovere di modificare le pattuizioni che ritenga non adeguate.

Assistenza legale

Nel procedimento davanti al Tribunale l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria, sia nei casi congiunti sia nei giudiziali.

Come funziona la procedura unica separazione/divorzio

  1. Redazione del ricorso

Gli avvocati:

  • raccolgono i dati personali, la situazione familiare e patrimoniale,
  • impostano il ricorso unico con:
    • domande e condizioni per la separazione,
    • richieste (o accordi) già orientati al futuro divorzio.

Nel caso congiunto l’accordo è già definito; nel caso giudiziale, la domanda di divorzio è formulata in via subordinata e decisa solo dopo.

  1. Deposito presso il Tribunale competente

Il ricorso viene depositato presso il Tribunale competente (di norma quello dell’ultima residenza comune o di uno dei coniugi).

Si iscrive a ruolo un solo procedimento, intestato a separazione e divorzio.

  1. Prima udienza di comparizione

Il Giudice:

  • ascolta le parti (o, dove previsto, procede con trattazione scritta);
  • verifica la volontà di separarsi;
  • tenta la conciliazione;
  • assume i provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni.

Nei casi congiunti, la fase è tendenzialmente rapida; nei giudiziali possono essere disposte istruttorie (prove, CTU, ascolto del minore, ecc.).

  1. Pronuncia della separazione

Se il procedimento è consensuale:

  • il Tribunale omologa o recepisce l’accordo di separazione, che diventa immediatamente efficace.

Se è giudiziale:

  • si arriva a una sentenza di separazione o a un provvedimento definitivo.

Da questo momento decorre il termine di legge per poter pronunciare il divorzio.

  1. Decorrenza del termine e pronuncia del divorzio

Trascorso il termine previsto (sei mesi in caso di separazione consensuale; un anno in caso di separazione giudiziale), il Tribunale:

  • su sollecitazione delle parti/avvocati,
  • verifica il decorso del tempo e l’assenza di riconciliazione,
  • pronuncia il divorzio nell’ambito dello stesso procedimento, spesso senza nuova udienza, salvo necessità istruttorie o modifiche.
  1. Comunicazione e annotazioni

La decisione che pronuncia il divorzio viene:

  • comunicata alle parti,
  • trasmessa al Comune per le annotazioni nei registri dello stato civile.

Vantaggi della separazione e divorzio contestuali

  • Un solo procedimento: si evita di aprire un secondo fascicolo per il divorzio.
  • Riduzione dei tempi complessivi: si programma fin da subito anche la fase del divorzio.
  • Riduzione dei costi: una sola iscrizione a ruolo, meno attività procedurali duplicate.
  • Maggiore prevedibilità: condizioni di separazione e divorzio sono già impostate dall’inizio.
  • Meno stress: si affronta un percorso unico, invece di due cause separate.

Limiti e quando la procedura unificata non è la migliore

  • Situazioni patrimoniali complesse: patrimoni articolati, società, trust, beni all’estero possono richiedere valutazioni progressive, non sempre compatibili con una programmazione “a pacchetto” di separazione e divorzio.
  • Cambiamenti in corso d’opera: se tra separazione e divorzio la situazione economica o familiare cambia profondamente (nuova convivenza, nascita di altri figli, crisi economica), l’assetto definito all’inizio potrebbe dover essere rivisto, con ulteriore contenzioso.

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    Domande Frequenti

    La domanda contestuale è obbligatoria con la Riforma Cartabia?
    No, non è obbligatoria. È un'opzione che i coniugi possono scegliere se sono d'accordo su tutte le condizioni della separazione e del divorzio.
    Posso utilizzare la domanda contestuale se abbiamo figli minori?
    Sì, è possibile, purché l'accordo raggiunto sia conforme all'interesse superiore dei figli. Il giudice valuterà attentamente le clausole che li riguardano.
    Qual è la differenza principale rispetto al passato?
    La differenza fondamentale è che prima si dovevano affrontare due procedimenti distinti e sequenziali; ora, con la Riforma Cartabia, entrambi i percorsi (separazione e divorzio) sono gestiti all'interno di un unico procedimento giudiziario, dalla stessa domanda iniziale.
    Quanto tempo si risparmia effettivamente?
    Il risparmio di tempo può essere significativo. Sebbene i tempi legali di attesa tra separazione e divorzio rimangano invariati (6 mesi per i consensuali), si eliminano i tempi morti legati all'introduzione di un secondo giudizio, alla formazione di un nuovo fascicolo, e a nuove udienze preparatorie.
    Devo comunque aspettare i 6 mesi per il divorzio?
    Sì, il termine di 6 mesi (o 12 per la giudiziale) dall'omologazione della separazione deve comunque decorrere. La domanda contestuale non elimina questo periodo, ma permette di gestirlo all'interno di un unico procedimento già avviato.