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Nella separazione, sia consensuale sia giudiziale, deve essere valutato se tra i coniugi esiste uno squilibrio economico rilevante. Se uno dei due non ha mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita simile a quello matrimoniale, può essere previsto l’assegno di separazione.

Non è automatico: serve una disparità concreta, documentata e fondata su elementi oggettivi.

Capire quando spetta, come si determina e quando può essere modificato o escluso è essenziale, perché l’assegno incide in modo diretto e duraturo sull’equilibrio economico di entrambi.

Cos’è l’assegno di separazione

L’assegno di mantenimento al coniuge (o assegno di separazione) nell’ambito della separazione legale ha la funzione di garantire un sostegno economico al coniuge che non abbia adeguati redditi propri.

Lo scopo è assicurare al coniuge economicamente debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

Tale pagamento deve essere assicurato dal coniuge obbligato entro i limiti di quanto le sue capacità economiche gli consentano.

La funzione dell’assegno di separazione è diversa rispetto a quella attribuita all’assegno di divorzio: in questo caso rileva ancora, quale criterio per determinare se l’assegno sia dovuto e in che misura, il tenore di vita del matrimonio.

Quando spetta l’assegno di separazione

L’assegno non spetta automaticamente: presuppone uno squilibrio economico rilevante.

Il coniuge può richiedere l’assegno di mantenimento a due condizioni:

  • mancanza di adeguati redditi propri, per mantenere il pregresso tenore di vita;
  • la separazione non deve essere addebitabile al coniuge richiedente;

Chi richieda il mantenimento ha quindi l’onere di provare l’esistenza dei presupposti.

L’adeguatezza dei redditi presuppone un confronto tra i rispettivi redditi dei coniugi e la valutazione di uno squilibrio o un’evidente disparità reddituale con l’altro coniuge.

Pertanto, nel caso in cui i due coniugi abbiano redditi equipollenti, l’assegno di mantenimento deve intendersi escluso.

Nell’operazione di confronto e di valutazione del diritto all’assegno di separazione è necessaria:

  • una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali dei coniugi e, quindi, anche dei risparmi, delle rendite, degli investimenti e delle proprietà immobiliari. Ciò avviene mediante l’esame di precisa documentazione.
  • La valutazione della capacità lavorativa del coniuge richiedente e della durata del matrimonio.

Documenti necessari per l’assegno di separazione

Per valutare la sussistenza di adeguati mezzi o meno del coniuge richiedente, è necessario un esame completo di tutti i profili economici e patrimoniali dei coniugi.

In particolare, si impone la disclosure della seguente documentazione:

–  documentazione fiscale completa degli ultimi 3 anni;

– documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

– estratti conto dei rapporti bancari o finanziari degli ultimi 3 anni.

L’esame della documentazione serve a valutare i risparmi, i conti correnti, le polizze assicurative immediatamente liquidabili, azioni e investimenti di capitali nonché i crediti, valutando la liquidità ed esigibilità al momento della decisione.

Nella valutazione dell’esistenza di adeguati mezzi o meno, è considerato anche il godimento della casa familiare.

L’assegnazione legata all’interesse dei figli nell’ambito della disciplina della responsabilità genitoriale comporta infatti un vantaggio all’assegnatario e uno svantaggio al coniuge proprietario o comproprietario, che deve abbandonare la casa coniugale e trovarsi un altro alloggio.

Sarà inoltre necessario valutare se esistano rendita o utilità derivanti dai beni immobili di proprietà.

Tabella: Documenti necessari per la valutazione dell’assegno di separazione

Documenti necessari per la valutazione dell’assegno di separazione
Categoria di documenti Esempi Perché servono
Documentazione fiscale (ultimi 3 anni) Dichiarazioni dei redditi, CU, bilanci, dichiarazioni IVA Valutare reddito, capacità contributiva e andamento economico reale del coniuge
Situazione patrimoniale immobiliare Atti di proprietà, visure catastali, mutui, eventuali contratti di locazione Verificare valore degli immobili, pesi gravanti e rendite collegate
Beni mobili registrati Auto, moto, imbarcazioni, visure PRA Stimare il patrimonio mobiliare e la capacità economica complessiva
Partecipazioni societarie Quote sociali, partecipazioni, bilanci delle società Valutare utili, dividendi e patrimonio aziendale collegato al coniuge
Rapporti bancari e finanziari (ultimi 3 anni) Estratti conto, conti deposito, dossier titoli, investimenti Ricostruire risparmi, liquidità, flussi finanziari e capacità contributiva
Polizze assicurative liquidabili Polizze vita a capitale, TCM, prodotti assicurativi di risparmio Verificare capitali immediatamente liquidabili e patrimonio disponibile
Crediti esigibili Crediti verso terzi, crediti commerciali, TFR maturato Considerare il patrimonio “in entrata” che incide sulla situazione economica
Casa familiare e rendite immobiliari Provvedimento di assegnazione, contratti di locazione, perizie di stima Stimare il vantaggio economico dell’assegnazione e le eventuali entrate da affitto

Capacità lavorativa del coniuge

Oltre alla titolarità di rendite, patrimonio e crediti, per valutare il diritto all’assegno di mantenimento deve anche sondarsi la capacità lavorativa del coniuge richiedente.

Ossia, la capacità di garantirsi da solo quelle entrate, che gli permettano di mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.

Per riconoscere il diritto all’assegno di mantenimento, è rilevante la possibilità effettiva di svolgere un’attività retribuita da parte del coniuge economicamente più debole.

Documentare semplicemente lo stato di disoccupazione non è infatti sufficiente a giustificare la domanda di assegno di mantenimento.

Devono essere valutate le ragioni della disoccupazione, la possibile ricollocazione lavorativa e l’età del coniuge richiedente.

Un coniuge in età lavorativa che non lavora per scelta non ha diritto all’assegno.

Chi sia privo di occupazione, deve quindi dimostrare di essersi attivato per reperire un’occupazione lavorativa adeguata alle proprie attitudini professionali.

Secondo la Cassazione, infatti, è a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.

La capacità lavorativa non è in ogni caso un dato generale ed astratto, ma deve tenere conto del contesto sociale e della domanda di mercato per una occupazione in linea con le capacità e le doti del richiedente.

Se la capacità lavorativa del coniuge gli assicura un lavoro, che tuttavia non gli garantisca un reddito capace di mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio, permane il diritto a richiedere il mantenimento.

Durata del matrimonio

La durata non è decisiva, ma può diventare rilevante nei matrimoni estremamente brevi, nei quali manca la costruzione di una reale comunione materiale e spirituale

Recentemente, la giurisprudenza ha precisato che la durata deve essere considerata anche per respingere la domanda.

La Cassazione ha infatti respinto la domanda di mantenimento, motivandola con l’assenza di una reale comunione materiale e spirituale.

Come si calcola l’assegno di separazione

Non esistono percentuali fisse o formule matematiche: la quantificazione è sempre il risultato di una valutazione concreta del giudice.

Stabilito il diritto a un contributo per il mantenimento, il giudice deve quantificarne l’ammontare.

L’operazione avviene sulla base dei criteri indicati dalla legge e sopra accennati.

Ovvero l’esame dei redditi e del patrimonio dei rispettivi coniugi, l’esame delle rispettive uscite (mutuo, finanziamenti, affitto), la capacità (vd. sopra) di conseguire una occupazione lavorativa del coniuge richiedente inoccupato al momento della richiesta e l’assegnazione della casa coniugale.

Profili fiscali dell’assegno di separazione

Per il coniuge che riceve il mantenimento, il pagamento costituisce reddito imponibile nella misura determinata dal provvedimento del giudice.

Quanto al coniuge che versa il mantenimento, la somma pagata, nella misura prevista dal provvedimento del giudice, è deducibile dal reddito complessivo soggetto all’IRPEF.

È equiparato all’assegno di mantenimento il c.d. contributo casa, cioè l’importo stabilito dal giudice a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, corrisposto periodicamente all’ex-coniuge.

Il pagamento comporta quindi una riduzione del carico fiscale per il coniuge debitore, in proporzione all’aliquota applicabile allo scaglione marginale di reddito in cui rientra il reddito complessivo.

Modifica e revoca dell’assegno (rinvio alla guida dedicata)

L’assegno di mantenimento può essere modificato o revocato in presenza di fatti nuovi e rilevanti. Per approfondire presupposti e procedura, consulta la guida dedicata alla modifica e revoca dell’assegno di separazione.

ASSEGNO DI SEPARAZIONE IN 30 SECONDI.

Funzione dell’assegno di separazione

L’assegno di separazione ha funzione assistenziale, volta a garantire al coniuge con minori disponibilità economiche un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, nei limiti delle capacità dell’altro coniuge.

È una proiezione del dovere di mantenimento derivante dal vincolo coniugale, che rimane fino al divorzio.

Quando spetta

L’assegno può essere riconosciuto quando sono presenti tutte queste condizioni:

  • esiste un divario economico significativo tra i coniugi;
  • il coniuge richiedente non dispone di adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita matrimoniale;
  • la separazione non è addebitabile al richiedente;
  • l’esame della documentazione economica rileva uno squilibrio effettivo e attuale.

Non spetta se:

  • i redditi dei coniugi sono equivalenti;
  • il coniuge richiedente è in grado di mantenersi da solo;
  • la domanda proviene dal coniuge cui sia stata addebitata la separazione.

Come si determina l’importo

La misura dell’assegno viene stabilita sulla base di:

  • redditi, patrimonio e disponibilità economiche dei coniugi;
  • capacità lavorativa del richiedente;
  • spese fisse e uscite documentate (mutui, affitti, finanziamenti);
  • eventuale assegnazione della casa familiare;
  • durata del matrimonio e stile di vita tenuto dalla coppia.

La quantificazione è caso per caso, non esistono formule matematiche.

Come si modifica

L’assegno può essere aumentato, ridotto o revocato solo se sopravvengono fatti nuovi, stabili e rilevanti, come:

  • perdita o acquisizione del lavoro;
  • variazioni rilevanti dei redditi;
  • peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche;
  • esigenze nuove dei figli;
  • inizio di una convivenza del beneficiario rilevante sul piano economico.

Non basta una variazione temporanea o marginale.

Quando si estingue

L’assegno di separazione cessa quando:

  • interviene il divorzio (che apre la valutazione dell’assegno divorzile, con criteri diversi);
  • viene accertato un miglioramento significativo del coniuge beneficiario;
  • viene accertata l’autosufficienza economica;
  • la domanda viene rigettata per mancanza dei presupposti.

L’assegno non si estingue automaticamente per convivenza more uxorio, ma questa può incidere sull’importo. 

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