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Il coniuge e l’unito civilmente superstite hanno diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.
Per “casa adibita a residenza familiare” si intende il luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita familiare fino alla morte.
Sono, perciò, escluse le seconde case, ad esempio per la villeggiatura.

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