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Sì. Il coniuge superstite e la persona unita civilmente hanno diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

Questo diritto comprende anche l’uso dei mobili che arredano l’abitazione.

Per casa adibita a residenza familiare si intende l’immobile nel quale si è svolta in modo stabile la vita della famiglia fino al momento della morte.

Sono quindi escluse le seconde case, ad esempio gli immobili utilizzati per la villeggiatura.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite è previsto dalla legge come legato a suo favore.

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