Quando due persone scelgono di convivere senza sposarsi, la legge non attribuisce automaticamente tutte le tutele economiche e patrimoniali previste per il matrimonio o per l’unione civile.
Patrimoni distinti, nessun diritto successorio automatico e nessun generale diritto al mantenimento dopo la fine della relazione: la sola convivenza non risolve i problemi relativi a casa, spese, risparmi e acquisti effettuati durante la vita comune.
Il contratto di convivenza consente ai conviventi di fatto di stabilire per iscritto le regole patrimoniali del rapporto. Può disciplinare la contribuzione alle necessità comuni, l’eventuale scelta della comunione legale dei beni e altri aspetti economici compatibili con la legge. Per una visione complessiva delle tutele disponibili puoi consultare la pagina dedicata all’avvocato per convivenza e unione civile a Milano.
Contratto di convivenza: le regole essenziali
- Regola i rapporti patrimoniali: contribuzione alle spese, casa, acquisti e altri aspetti economici della vita comune.
- Richiede una convivenza di fatto: può essere stipulato dalle persone che possiedono i requisiti previsti dalla legge n. 76/2016.
- La forma è obbligatoria: deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
- Il professionista verifica la legalità: autentica le firme e attesta la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
- Può prevedere la comunione legale: senza questa scelta, il contratto non rende comuni tutti i beni acquistati durante la relazione.
- Non regola liberamente i diritti dei figli: responsabilità genitoriale e mantenimento restano sottoposti alle norme inderogabili e all’interesse del minore.
- Può essere modificato o risolto: anche questi atti devono rispettare le forme prescritte dalla legge.
Che cos’è il contratto di convivenza e a cosa serve
Il contratto di convivenza è lo strumento previsto dall’art. 1, commi 50 e seguenti, della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il quale due conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune.
Non trasforma la convivenza in un matrimonio e non attribuisce automaticamente i diritti propri del coniuge. Serve invece a sostituire accordi verbali e consuetudini poco chiare con regole verificabili su contribuzione, casa, acquisti e organizzazione economica della coppia.
La sua utilità emerge soprattutto quando:
- i conviventi hanno redditi o patrimoni molto diversi;
- la casa appartiene soltanto a uno dei partner;
- entrambi contribuiscono al mutuo o a lavori sull’immobile;
- uno riduce la propria attività lavorativa per occuparsi della famiglia;
- la coppia effettua acquisti importanti durante la convivenza;
- si vogliono prevenire contestazioni in caso di cessazione del rapporto.
Legge n. 76/2016: la disciplina dei contratti di convivenzaLa legge consente ai conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali della vita comune. Il contratto deve rispettare una forma vincolata, non può essere sottoposto a termine o condizione e deve essere trasmesso al Comune ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Chi può stipulare un contratto di convivenza
Il contratto è riservato ai conviventi di fatto individuati dalla legge n. 76/2016: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione né, tra loro o con terzi, da matrimonio o unione civile.
Prima della stipula occorre quindi verificare lo stato civile, la situazione anagrafica e l’assenza delle cause di nullità previste dalla legge. Il contratto è insanabilmente nullo, tra l’altro, se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile, da una persona minorenne o interdetta oppure in violazione degli altri impedimenti espressamente indicati.
La convivenza di fatto e il contratto di convivenza sono due elementi distinti: la prima descrive e rende conoscibile la situazione della coppia; il secondo ne regola i rapporti patrimoniali. La differenza è approfondita nella guida su come dichiarare la convivenza di fatto e quali diritti riconosce.
Cosa può contenere un contratto di convivenza
Il contratto deve indicare l’indirizzo scelto da ciascuna parte per le comunicazioni inerenti all’accordo. La legge prevede espressamente che possa contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità con cui ciascun convivente contribuisce alle necessità della vita comune, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- la scelta del regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Nell’ambito dell’autonomia contrattuale possono essere valutate ulteriori clausole patrimoniali compatibili con la legge, ad esempio sulla ripartizione delle spese, sull’uso della casa, sui versamenti destinati al mutuo, sui beni acquistati e su determinate conseguenze economiche della cessazione.
Il contenuto deve però essere costruito sulla situazione concreta. Una clausola generica come “ciascuno contribuisce secondo le proprie possibilità” raramente risolve un futuro contrasto se non chiarisce quali spese siano comuni, come debbano essere documentate e quale funzione abbiano gli apporti più rilevanti.
Cosa non si può inserire nel contratto di convivenza
Il contratto disciplina principalmente i rapporti patrimoniali tra i conviventi. Non può derogare alle norme imperative, violare l’ordine pubblico o attribuire alla coppia uno status equivalente al matrimonio.
In particolare, il contratto:
- non può essere sottoposto a un termine o a una condizione, che la legge considera come non apposti;
- non può comprimere o predeterminare in modo vincolante i diritti dei figli;
- non può modificare con una semplice clausola l’intestazione di un immobile;
- non attribuisce diritti successori automatici al convivente;
- non sostituisce gli atti specificamente richiesti per donazioni, trasferimenti immobiliari, testamento o designazioni personali.
Le clausole concernenti beni immobili richiedono particolare cautela. Se l’accordo realizza un trasferimento della proprietà o costituisce diritti reali, devono essere rispettate le forme e le competenze previste per gli atti immobiliari.
Spese comuni e contribuzione economica nel contratto di convivenza
La ripartizione delle spese è uno dei contenuti più utili. Il contratto può stabilire se i conviventi contribuiscano in parti uguali, in proporzione ai redditi oppure mediante l’assunzione di categorie diverse di costi.
Si possono disciplinare, ad esempio:
- spese per abitazione, utenze e gestione domestica;
- versamenti su un conto destinato alle necessità comuni;
- rate del mutuo o canone di locazione;
- lavori e migliorie sulla casa;
- acquisti destinati alla vita comune;
- valore attribuito al lavoro domestico o di cura svolto da uno dei partner.
È opportuno chiarire se un versamento rappresenti contribuzione definitiva, prestito da restituire o anticipazione da conguagliare. Questa distinzione riduce il rischio che, dopo la rottura, un normale apporto alla convivenza venga qualificato come credito oppure che un finanziamento rilevante resti privo di tutela.
Contratto di convivenza, casa e pagamento del mutuo
La casa è spesso il punto economicamente più delicato. Il contratto può regolare il titolo dell’occupazione, la ripartizione dei costi, il pagamento del mutuo e, nei limiti consentiti, un periodo per il rilascio dell’abitazione dopo la cessazione del rapporto.
Occorre però distinguere sempre:
- chi è proprietario dell’immobile e in quale quota;
- chi è obbligato verso la banca;
- come i conviventi intendono ripartire internamente il costo delle rate.
Il pagamento del mutuo non attribuisce automaticamente una quota della casa. Inoltre, le rate versate durante la convivenza possono essere considerate una contribuzione non ripetibile quando risultino proporzionate alle risorse delle parti e destinate all’abitazione comune. Per questo è utile precisare preventivamente la funzione dei versamenti. Il tema è approfondito nell’articolo sul pagamento delle rate del mutuo tra conviventi e sulla restituzione delle somme.
Casa intestata a uno, mutuo pagato da entrambiSe l’immobile appartiene soltanto a un convivente ma entrambi sostengono le rate, è opportuno stabilire se il pagamento dell’altro rappresenti una quota delle spese abitative, un prestito, una diversa attribuzione patrimoniale o un apporto da conguagliare. Senza una previsione chiara, la ricostruzione dipenderà dai pagamenti, dalle condizioni economiche e dall’organizzazione concretamente seguita dalla coppia.
Comunione dei beni nel contratto di convivenza: cosa significa
La legge consente ai conviventi di scegliere nel contratto il regime della comunione legale dei beni. La scelta produce gli effetti previsti dalle norme richiamate dalla legge e può essere modificata successivamente rispettando le medesime forme richieste per il contratto.
In assenza di questa opzione non si instaura automaticamente una comunione legale: ciascun convivente rimane titolare dei beni che acquista, salvo che l’atto di acquisto preveda una cointestazione.
Non bisogna confondere la comunione legale con la comproprietà di uno specifico bene. Nel primo caso si sceglie un regime patrimoniale destinato a operare sugli acquisti secondo le regole legali; nel secondo, i conviventi acquistano insieme un determinato bene nelle quote indicate nell’atto.
Per approfondire differenze ed effetti è disponibile anche la guida dedicata al regime patrimoniale della coppia.
Contratto di convivenza e figli: quali accordi sono validi
Il contratto di convivenza non è lo strumento destinato a disciplinare in via definitiva responsabilità genitoriale, collocamento, frequentazione o mantenimento dei figli. Questi profili riguardano diritti indisponibili e devono sempre rispettare il superiore interesse del minore.
Il contratto può organizzare i rapporti patrimoniali tra gli adulti tenendo conto dell’esistenza dei figli, ma non può impedire future richieste necessarie alla loro tutela né sostituire gli accordi genitoriali da formalizzare nelle forme appropriate.
Malattia, incapacità e designazione del convivente
La legge riconosce ai conviventi di fatto specifiche facoltà in materia di assistenza, accesso alle informazioni personali e designazione per determinate decisioni. Queste tutele non dipendono necessariamente dal contratto di convivenza.
Ciascun convivente può, con una distinta dichiarazione scritta e autografa oppure, se impossibilitato, resa alla presenza di un testimone, designare l’altro quale rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda donazione di organi, trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.
Il convivente può inoltre essere designato come amministratore di sostegno. È opportuno tenere distinti questi atti dal contratto patrimoniale, così che ciascuno rispetti forma, contenuto e finalità propri.
Come si stipula un contratto di convivenza con avvocato o notaio
Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante:
- atto pubblico ricevuto dal notaio;
- scrittura privata autenticata da un notaio;
- scrittura privata autenticata da un avvocato.
Il professionista non si limita a certificare l’identità dei sottoscrittori: deve attestare la conformità del contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro dieci giorni deve inoltre trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione anagrafica ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Se il contenuto comprende atti per i quali la legge richiede forme o competenze ulteriori, come determinati trasferimenti immobiliari, sarà necessario l’intervento notarile.
Quanto costa un contratto di convivenza
Non esiste un costo unico stabilito dalla legge. Il compenso dipende dalla complessità dell’accordo, dal numero delle clausole, dalla situazione patrimoniale, dalla presenza di immobili e dall’eventuale necessità di coordinare il contratto con atti notarili o successori.
Un accordo limitato alla ripartizione delle spese richiede un’attività diversa rispetto a un contratto che debba disciplinare casa, mutuo, investimenti, differenze reddituali e conseguenze economiche della cessazione. Prima dell’incarico il professionista deve fornire un preventivo adeguato alle attività richieste.
Come si modifica il contratto di convivenza
Il contratto può essere modificato in qualsiasi momento con il consenso di entrambi i conviventi. La modifica deve rispettare le medesime forme richieste per la stipula: atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, con i successivi adempimenti di comunicazione.
È opportuno aggiornarlo quando cambiano elementi essenziali dell’organizzazione economica della coppia, ad esempio in caso di acquisto di una casa, accensione di un mutuo, nascita di figli, rilevante variazione dei redditi o trasferimento della residenza.
Come si scioglie il contratto di convivenza
Ai sensi della legge n. 76/2016, il contratto si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi oppure tra un convivente e un’altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione consensuale e il recesso devono rispettare la forma prevista per il contratto. In caso di recesso unilaterale, il professionista deve notificare copia dell’atto all’altro contraente e curare gli adempimenti previsti.
Il termine minimo in caso di recesso unilateraleSe la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del convivente che recede, la dichiarazione di recesso deve indicare, a pena di nullità, un termine non inferiore a novanta giorni entro il quale l’altro convivente deve lasciare l’abitazione.
La cessazione anagrafica della convivenza e la risoluzione del contratto non devono essere confuse. Il venir meno della coabitazione non sostituisce automaticamente gli atti formali necessari per sciogliere il contratto e regolare i rapporti economici ancora pendenti.
Cosa spetta all’ex convivente dopo la fine della convivenza
La fine della convivenza non attribuisce automaticamente un assegno di mantenimento analogo a quello previsto nella separazione o nel divorzio. La legge riconosce, in presenza dei relativi presupposti, un diritto agli alimenti quando l’ex convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Si tratta di una tutela limitata e diversa dal mantenimento. Il giudice stabilisce gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza e secondo l’ordine previsto dall’art. 433 c.c.
Restano poi da regolare gli eventuali rapporti contrattuali già sorti: somme prestate, spese anticipate, beni acquistati insieme, mutuo, conto comune e obbligazioni previste nel contratto di convivenza.
Contratto di convivenza e successione: quali diritti ha il convivente
Il convivente di fatto non è un erede legittimo e il contratto di convivenza non può attribuirgli direttamente diritti successori in violazione del divieto dei patti successori.
La tutela successoria deve essere costruita mediante gli strumenti ammessi dalla legge, anzitutto il testamento, rispettando i diritti degli eventuali legittimari. La disciplina della casa di comune residenza dopo la morte di un convivente e gli altri diritti riconosciuti dalla legge operano entro presupposti e limiti specifici.
Quando conviene stipulare un contratto di convivenza a Milano
Il contratto è particolarmente utile quando la coppia non vuole lasciare alla sola ricostruzione successiva la funzione dei versamenti e degli acquisti compiuti durante la relazione.
Conviene valutarlo soprattutto in presenza di:
- casa di proprietà esclusiva di un convivente utilizzata da entrambi;
- mutuo o lavori sull’immobile finanziati anche dal partner non proprietario;
- redditi molto differenti;
- attività lavorativa ridotta da uno dei conviventi per esigenze familiari;
- acquisti e investimenti comuni;
- figli nati da precedenti relazioni;
- patrimoni che richiedano un coordinamento con la pianificazione successoria.
Un modello standard non è sufficiente quando la situazione presenta più patrimoni, immobili o obblighi finanziari. Il valore del contratto consiste proprio nella capacità di descrivere correttamente il progetto economico della coppia e di stabilire regole utilizzabili anche quando la relazione termina.

