Quando una persona muore lasciando un conto corrente cointestato, uno dei problemi più frequenti riguarda la titolarità delle somme e i prelievi effettuati dal cointestatario.
È una situazione tipica: conto cointestato tra genitore e figlio, operatività libera, e alla morte del primo gli altri eredi contestano movimenti e disponibilità.
Ma quei soldi a chi appartengono davvero? E i prelievi devono essere restituiti?
La risposta non è automatica: dipende dalla provenienza delle somme, dalla funzione del conto e da una valutazione concreta dei rapporti familiari e patrimoniali.
Conto cointestato e successione in 30 secondi
- Il conto cointestato fa presumere che le somme appartengano a entrambi i titolari.
- Questa è solo una presunzione e può essere superata.
- Se il denaro proviene solo dal defunto, può entrare nella massa ereditaria.
- I prelievi non devono essere restituiti automaticamente.
- Occorre verificare a cosa sono servite le somme e quale fosse il contesto familiare.
- Gli eredi possono chiedere la restituzione delle somme indebitamente sottratte.
Cos’è un conto corrente cointestato e quale presunzione si applica
Nel conto corrente cointestato ciascun intestatario può operare autonomamente nei confronti della banca. Tuttavia, nei rapporti interni tra i cointestatari, la legge pone una presunzione di pari titolarità delle somme, salvo prova contraria.
Questo significa che, in linea generale, il denaro depositato si presume appartenere a entrambi in parti uguali. Ma questa regola non chiude affatto la questione successoria.
La cointestazione del conto, infatti, non prova da sola chi sia il reale proprietario delle somme. Sul piano ereditario conta soprattutto accertare da dove provenga il denaro depositato.
Le somme sono davvero di entrambi o solo del defunto?
Conto cointestato tra padre e figlia: quanto entra davvero nell’eredità?
Tizio e la figlia Caia sono cointestatari di un conto corrente. Alla morte di Tizio, il saldo del conto è pari a 94.000 euro.
In applicazione della presunzione di pari titolarità, si potrebbe ritenere che solo il 50% del saldo, pari a 47.000 euro, debba essere incluso nell’asse ereditario.
Tuttavia, dall’analisi degli estratti conto emerge che il conto è stato alimentato esclusivamente nel tempo dalla retribuzione e successivamente dalla pensione di Tizio.
In una situazione di questo tipo, la presunzione di pari quota può essere superata: le somme depositate risultano infatti riconducibili integralmente al defunto.
Conseguenza: l’intero saldo di 94.000 euro può essere considerato parte dell’asse ereditario e deve essere ripartito tra gli eredi secondo le regole della successione.
La cointestazione del conto, da sola, non è sufficiente a dimostrare una reale comproprietà delle somme. In mancanza di prova contraria, tuttavia, continua a operare la presunzione di pari titolarità.
La presunzione di contitolarità può essere superata dimostrando che le somme derivavano in realtà esclusivamente dai redditi, dalla pensione o dai risparmi del defunto.
È il caso, molto frequente, del conto cointestato tra genitore e figlio, dove però la provvista è stata alimentata solo dal genitore. In una situazione del genere, la cointestazione può avere avuto una funzione meramente pratica o gestoria, senza attribuire una reale comproprietà delle somme al cointestatario superstite.
Se il denaro era del solo defunto, quelle somme possono essere ricondotte all’asse ereditario e una volta entrate nella massa ereditaria, diventare oggetto di comunione ereditaria tra coeredi. Per una visione generale del funzionamento della successione puoi approfondire anche la guida completa all’eredità.
Un esempio tipico
Un padre cointesta il proprio conto corrente alla figlia per consentirle di gestire pagamenti, spese mediche e adempimenti quotidiani. Alla morte del padre, gli altri eredi sostengono che le somme presenti sul conto debbano essere divise tra tutti.
In un caso simile, il punto decisivo non è la sola cointestazione, ma la prova concreta della provenienza del denaro e della destinazione dei prelievi effettuati nel tempo.
I prelievi del cointestatario devono essere restituiti?
Uno degli errori più frequenti è pensare che tutti i prelievi effettuati dal cointestatario debbano essere automaticamente restituiti agli eredi.
Non è così.
La restituzione non opera in modo automatico. Occorre verificare in concreto quando i prelievi siano stati eseguiti, quale importo abbiano avuto e soprattutto per quale finalità siano stati effettuati.
Non ogni prelievo rappresenta infatti un’appropriazione indebita. La valutazione deve tenere conto del contesto familiare, della situazione personale dei soggetti coinvolti e dell’eventuale impiego delle somme per esigenze lecite e coerenti con il rapporto esistente.
Quando i prelievi possono essere giustificati
I prelievi possono risultare giustificati, ad esempio, quando le somme siano state utilizzate per finalità compatibili con i rapporti familiari e con le esigenze del de cuius.
Tra i casi più ricorrenti vi sono:
- spese di assistenza a favore del genitore anziano o malato;
- costi sanitari e di cura;
- pagamento di esigenze familiari condivise;
- sostegno economico continuativo in favore di un figlio privo di redditi.
In questi casi, il giudice può valorizzare elementi come l’età del defunto, le sue condizioni di salute, la situazione economica del cointestatario, la continuità dei prelievi e la loro coerenza rispetto alle abitudini di vita della famiglia.
Il prelievo non equivale automaticamente a sottrazione indebita
Il semplice fatto che il cointestatario abbia effettuato prelievi dal conto non basta, da solo, a dimostrare che abbia sottratto somme alla massa ereditaria. Occorre sempre verificare la provenienza del denaro e la destinazione concreta delle somme utilizzate.
Quando gli eredi possono chiedere la restituzione delle somme
Gli eredi possono invece agire per la restituzione quando emergano elementi idonei a dimostrare che il cointestatario abbia utilizzato somme del defunto in modo indebito o per finalità esclusivamente personali.
Ciò può accadere, ad esempio, in presenza di:
- prelievi di importo elevato e non giustificati;
- svuotamento del conto poco prima o poco dopo il decesso;
- mancanza di prova circa la destinazione delle somme;
- utilizzo del denaro per fini estranei a esigenze del defunto o della famiglia.
In questi casi, le somme possono essere ricondotte alla massa ereditaria e la loro sottrazione può incidere sulla corretta determinazione delle quote spettanti ai coeredi.
Il problema è particolarmente frequente nelle successioni senza testamento, dove assumono rilievo le regole sulla chiamata ereditaria e sulla divisione tra eredi legittimi.
Cosa fare in pratica in caso di contestazione tra eredi
Quando sorgono contestazioni relative a un conto cointestato, è essenziale ricostruire con precisione i movimenti bancari e la provenienza delle somme.
In concreto, è spesso opportuno:
- acquisire gli estratti conto completi;
- ricostruire i versamenti e la formazione della provvista;
- analizzare tempi, importi e causali dei prelievi;
- distinguere tra denaro del defunto e somme eventualmente proprie del cointestatario.
Nei contenziosi tra eredi, la prova documentale e presuntiva dei movimenti bancari è spesso decisiva. Per una panoramica più ampia sulla materia puoi consultare anche la sezione dedicata a eredità e patrimonio.
Cass. civ., 18 febbraio 2025, n. 4142
- la cointestazione del conto genera solo una presunzione di contitolarità;
- la reale appartenenza delle somme deve essere accertata in concreto;
- i prelievi non devono essere automaticamente restituiti;
- la valutazione può fondarsi anche su elementi presuntivi e sul contesto familiare;
- assumono rilievo la provenienza del denaro e la destinazione concreta delle somme prelevate.
La decisione conferma che, nelle controversie ereditarie sui conti cointestati, non conta solo il dato formale della cointestazione, ma soprattutto la prova concreta dei rapporti patrimoniali tra i soggetti coinvolti.
Approfondimento in diritto successorio e rapporti patrimoniali familiari
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- Commissione Rapporti Internazionali – Ordine degli Avvocati di Milano Formazione sui diritti fondamentali azionabili avanti alla CEDU e nei giudizi interni.
Nei casi relativi a conti correnti cointestati e successione, la questione centrale è spesso probatoria: occorre ricostruire con rigore la provenienza delle somme, la funzione concreta del rapporto bancario e la destinazione dei prelievi contestati.
Le principali norme da considerare
- Art. 1854 c.c. – disciplina la solidarietà dei cointestatari nei confronti della banca;
- Art. 1298 c.c. – pone, nei rapporti interni, la presunzione di pari titolarità, salvo prova contraria;
- Art. 2697 c.c. – regola l’onere della prova, centrale nelle contestazioni tra coeredi.
Nelle liti successorie relative ai conti cointestati, il punto decisivo è quasi sempre probatorio: bisogna dimostrare chi abbia formato la provvista e a quale scopo siano state utilizzate le somme prelevate.


