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L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma prosegue finché i figli non raggiungono una propria autonomia economica o non dimostrano un’inerzia colpevole nella ricerca di essa. Questo articolo esplora i presupposti legali, le differenze con il mantenimento dei minori e le cause di cessazione di tale dovere, fornendo chiarezza su un tema delicato del diritto di famiglia.

Mantenimento figli maggiorenni il quadro generale

Il mantenimento dei figli maggiorenni è una tematica complessa e spesso dibattuta nel diritto di famiglia italiano. Contrariamente a quanto molti possano pensare, il compimento della maggiore età non solleva automaticamente i genitori dall’obbligo di provvedere alle esigenze economiche dei propri figli. La legge, infatti, riconosce un dovere di mantenimento che persiste in determinate circostanze, basato sul principio di solidarietà familiare e sulla necessità di assicurare ai giovani un percorso verso una piena autonomia.

Presupposti per il mantenimento dei figli maggiorenni

L’obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni è subordinato a precisi presupposti legali. Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se non ha ancora raggiunto un’autonomia economica sufficiente a provvedere a sé stesso e se tale mancanza non è imputabile a sua colpa. Questo significa che il figlio deve essere impegnato in un percorso formativo (studi universitari, corsi di specializzazione) o nella ricerca attiva di un’occupazione, dimostrando serietà e impegno.

Non basta l’iscrizione a un corso di studi per vedersi riconosciuto il mantenimento; è necessaria una partecipazione assidua e risultati adeguati. Allo stesso modo, se il figlio ha concluso il percorso di studi, è tenuto a dimostrare di aver cercato attivamente un lavoro, inviando curriculum, partecipando a colloqui e accettando proposte di lavoro congrue con il proprio percorso formativo e le condizioni del mercato.

Mantenimento figli maggiorenni a confronto con i minori

È fondamentale distinguere il mantenimento dei figli maggiorenni da quello dei minori. Per i figli minorenni, l’obbligo di mantenimento è incondizionato e automatico, finalizzato a garantire la crescita e l’educazione. Indipendentemente dalle loro attitudini o dal loro impegno, i genitori sono sempre tenuti a provvedere a tutte le loro necessità.

Per i figli maggiorenni, invece, l’obbligo è condizionato. Non è un diritto acquisito per sempre, ma un sostegno temporaneo verso l’indipendenza. La cessazione del mantenimento non dipende solo dal raggiungimento di una certa età, ma dalla verifica di uno stato di “non autosufficienza non colpevole” o dalla sua cessazione. La giurisprudenza ha progressivamente affinato questi criteri, ponendo l’accento sulla responsabilità del figlio nel costruire la propria autonomia.

La ragionevole inerzia del figlio e le cause di cessazione dell’obbligo

Uno degli aspetti più delicati e controversi è la valutazione della “ragionevole inerzia” del figlio, che può evolvere in “inerzia colpevole”. I genitori non sono tenuti a mantenere i figli maggiorenni ad libitum. La giurisprudenza richiede al figlio un impegno concreto e costante nella ricerca della propria indipendenza economica.

Si parla di ragionevole inerzia quando il figlio, pur non avendo ancora raggiunto l’autonomia, è impegnato in un percorso di studi o di ricerca lavorativa serio e diligente. È un periodo di transizione accettabile.

L’obbligo di mantenimento cessa quando si verificano determinate condizioni

  1. Raggiungimento dell’autonomia economica: Il figlio percepisce un reddito tale da potersi sostenere economicamente in modo stabile, anche se non particolarmente elevato. Un lavoro a tempo determinato o part-time può essere considerato sufficiente se garantisce una certa stabilità e permette al figlio di provvedere alle proprie spese essenziali.
  2. Matrimonio del figlio: Il matrimonio o la costituzione di un’unione civile fa cessare l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, poiché il nuovo nucleo familiare assume l’onere del sostentamento reciproco.
  3. Inerzia colpevole del figlio: Questa è la causa di cessazione più frequentemente dibattuta. Si configura quando il figlio, pur avendo le capacità e le possibilità, non si impegna attivamente nella ricerca di un’occupazione, rifiuta ingiustificatamente opportunità lavorative adeguate o non conclude il percorso di studi con la dovuta diligenza. La valutazione spetta al giudice, che analizzerà il caso concreto tenendo conto dell’età del figlio, delle sue capacità, del titolo di studio acquisito e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro.
  4. Completamento del percorso formativo: Una volta completato un percorso di studi o professionale adeguato, se il figlio, pur impegnandosi nella ricerca, non trova occupazione per ragioni non dipendenti dalla sua volontà (es. crisi economica settoriale), l’obbligo può persistere per un un periodo transitorio, ma non indefinitamente. Anche in questo caso è richiesta la prova di una ricerca attiva e diligente. Per approfondire quando l’obbligo di mantenimento cessa, puoi consultare la nostra guida dettagliata su Quando Cessa l’Obbligo di Mantenimento per i Figli Maggiorenni.

Affrontare queste questioni richiede una comprensione approfondita delle normative e della giurisprudenza. In contesti di separazione o divorzio, la questione del mantenimento dei figli maggiorenni è spesso un punto cruciale di discussione. Per saperne di più su questi processi, puoi visitare le nostre sezioni dedicate a Separazione e Responsabilità genitoriale.

La complessità del tema “mantenimento figli maggiorenni” richiede un’attenta valutazione legale. Se hai dubbi sui tuoi diritti o doveri in merito, lo Studio Legale e Avvocato Tronca è a tua disposizione per consulenze personalizzate e assistenza legale qualificata.

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