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La comunione dei beni si può sciogliere:

  • su accordo dei coniugi;
  • con la separazione legale dei coniugi;
  • con l’annullamento del matrimonio;
  • con la morte di uno dei due coniugi
  • fallimento di un coniuge.

Attenzione! Con lo scioglimento emergono anche effetti particolari, come la comunione de residuo.

Ovvero i risparmi e proventi personali che non siano stati consumati/spesi durante il matrimonio e comunque prima dello scioglimento della comunione dei beni, diventano comuni al 50%.

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