Stabilire un assegno di mantenimento non sempre basta. Quando esiste il rischio concreto che il genitore obbligato non paghi con regolarità, la legge consente di rafforzare il credito destinato ai figli attraverso specifiche garanzie.
L’art. 473-bis.36 c.p.c. prevede l’immediata esecutività dei provvedimenti economici, l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, la prestazione di garanzie personali o reali e il sequestro dei beni o dei crediti dell’obbligato. L’art. 473-bis.37 c.p.c. disciplina invece il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, dell’ente pensionistico o di un altro terzo, quando l’inadempimento si è già protratto per almeno trenta giorni.
Le due norme perseguono lo stesso obiettivo, ma operano con presupposti e modalità differenti. Alcune misure possono prevenire l’inadempimento; altre consentono di reagire quando il pagamento è già stato omesso.
Per una trattazione generale del contributo economico, dei criteri di calcolo e delle spese straordinarie puoi consultare la guida sull’assegno di mantenimento per i figli.
Garanzie sul mantenimento in 30 secondi
- Il provvedimento che stabilisce il mantenimento è immediatamente esecutivo.
- Lo stesso provvedimento costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato.
- Se esiste il pericolo che il genitore possa sottrarsi al pagamento, il giudice può imporgli una garanzia personale o reale.
- Il creditore può chiedere il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del debitore.
- Dopo la costituzione in mora e almeno trenta giorni d’inadempimento può essere attivato il pagamento diretto da parte di un terzo.
- Le garanzie per il futuro non sostituiscono il recupero delle rate già scadute.
Garanzie per il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni
Le garanzie previste dal processo di famiglia tutelano i provvedimenti, anche temporanei, che stabiliscono un contributo economico in favore della prole o di una delle parti.
Per i figli minorenni, l’assegno viene normalmente versato al genitore con il quale essi vivono prevalentemente, affinché sia impiegato per soddisfarne le esigenze quotidiane, abitative, scolastiche, sanitarie ed educative.
Il compimento dei diciotto anni non determina automaticamente la cessazione del contributo. Il mantenimento può proseguire se il figlio non ha ancora raggiunto, senza propria colpa, un’effettiva indipendenza economica. In tale situazione il giudice può disporre il pagamento direttamente al figlio maggiorenne, mentre deve essere valutata in concreto anche la posizione del genitore con lui convivente.
Presupposti, durata e modalità di pagamento sono approfonditi nella pagina dedicata al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Garanzie sul mantenimento dei figli previste dall’art. 473-bis.36 c.p.c.
L’art. 473-bis.36 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo di famiglia, riunisce in un’unica disposizione le principali garanzie a tutela dei contributi economici stabiliti nei procedimenti familiari.
La norma si applica nei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione delle condizioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio, oltre che nei successivi giudizi di modifica. Le sue tutele possono riguardare anche provvedimenti temporanei pronunciati durante il processo, senza che sia necessario attendere la sentenza definitiva.
Gli strumenti previsti sono differenti:
- l’immediata esecutività del provvedimento economico;
- la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale;
- l’imposizione di una garanzia personale o reale;
- il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti dell’obbligato.
Non tutte queste misure richiedono che vi siano già rate insolute. Quando emerge un rischio concreto, la garanzia personale o reale può essere richiesta proprio per evitare che l’inadempimento si verifichi.
Art. 473-bis.36 c.p.c. – Garanzie a tutela del credito
I provvedimenti economici in favore della prole sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Se esiste il pericolo che l’obbligato possa sottrarsi al pagamento, il giudice può imporre una garanzia personale o reale. Il creditore può inoltre chiedere il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.
Assegno di mantenimento dei figli: il provvedimento è subito esecutivo
I provvedimenti che stabiliscono un contributo economico in favore dei figli sono immediatamente esecutivi, anche quando hanno natura temporanea.
Ciò significa che il creditore non deve attendere la conclusione definitiva del giudizio per agire in caso di mancato pagamento. Il provvedimento che determina l’assegno può essere utilizzato come titolo esecutivo per recuperare le somme scadute, purché la prestazione dovuta sia determinata o determinabile.
L’esecutività del titolo, tuttavia, non garantisce da sola che nel patrimonio del debitore vi siano beni o crediti utilmente aggredibili. Per questa ragione la legge affianca all’esecuzione ulteriori strumenti di protezione.
Ipoteca giudiziale a garanzia dell’assegno di mantenimento
Il provvedimento che stabilisce il contributo economico costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del genitore obbligato.
Non occorre che il giudice pronunci un distinto ordine di iscrizione: è la legge stessa ad attribuire al provvedimento questa efficacia. Il creditore può quindi domandare l’iscrizione presso i registri immobiliari sulla base del titolo che riconosce il mantenimento.
L’ipoteca non trasferisce la proprietà dell’immobile e non ne determina automaticamente la vendita. Crea però una garanzia reale: se si procede all’espropriazione del bene, il creditore ipotecario può soddisfarsi sul ricavato secondo il grado della propria iscrizione.
L’ipoteca deve essere proporzionata al credito
La possibilità di iscrivere ipoteca non legittima un vincolo indiscriminato sull’intero patrimonio del debitore. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela necessaria, il debitore può chiedere la riduzione dell’ipoteca. La legge richiama inoltre la responsabilità del creditore che abbia agito senza la normale prudenza.
Resta quindi necessario un rapporto ragionevole tra l’entità e la durata prevedibile dell’obbligo, il valore dei beni assoggettati al vincolo e il rischio che la garanzia intende fronteggiare.
Cass. civ., Sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27936
In tema di cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta a garanzia del mantenimento, la Cassazione ha individuato il fatto costitutivo della domanda nell’insussistenza del pericolo di inadempimento dell’obbligato, da valutare in relazione alla sua condotta.
La decisione chiarisce inoltre che fatti nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli esaminati in un precedente giudizio possono fondare una nuova domanda di cancellazione. Il giudizio sulla permanenza dell’ipoteca deve quindi confrontarsi con la situazione concreta e attuale.
Fideiussione e altre garanzie personali o reali sul mantenimento
Se esiste il pericolo che il soggetto obbligato possa sottrarsi all’adempimento, il giudice può imporgli di prestare un’idonea garanzia personale o reale.
Una garanzia personale può consistere, ad esempio, in una fideiussione rilasciata da un soggetto solvibile o da un istituto bancario. Una garanzia reale può invece vincolare un determinato bene alla soddisfazione del credito.
Il pericolo di inadempimento non può essere desunto dal solo conflitto tra i genitori. Devono essere indicate circostanze concrete, tra le quali possono rilevare:
- precedenti ritardi o omissioni nei pagamenti;
- condotte dirette a trasferire, occultare o disperdere il patrimonio;
- instabilità lavorativa accompagnata da comportamenti elusivi;
- mancanza di trasparenza sulla reale situazione reddituale e patrimoniale;
- trasferimento stabile all’estero, se rende concretamente più incerta l’esecuzione;
- reiterata inosservanza degli obblighi economici familiari.
La garanzia deve essere adeguata al rischio accertato e proporzionata all’entità dell’obbligo economico.
Temi che il mantenimento dei figli possa non essere pagato regolarmente?
La scelta tra ipoteca, garanzia personale o reale e sequestro dipende dal rischio concreto di inadempimento e dalla situazione patrimoniale del genitore obbligato.
Sequestro dei beni per garantire il mantenimento dei figli
Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, degli immobili o dei crediti del debitore, affinché siano soddisfatte o conservate le sue ragioni.
Il sequestro può riguardare, a seconda della situazione:
- somme depositate su conti correnti;
- crediti verso clienti, società o committenti;
- immobili;
- altri beni patrimoniali utilmente vincolabili.
A differenza della garanzia personale o reale, che il giudice può imporre quando ravvisa il pericolo previsto dalla legge, il sequestro deve essere richiesto dal creditore. L’istanza deve illustrare le ragioni della cautela e, per quanto possibile, individuare i beni o i crediti da assoggettare al vincolo.
Si tratta di uno strumento specificamente previsto per i crediti familiari, che non deve essere automaticamente sovrapposto al sequestro conservativo ordinario disciplinato dall’art. 671 c.p.c.
Tribunale di Genova, Sez. IV, ord. 2 luglio 2026
Il sequestro previsto dall’art. 473-bis.36 c.p.c. è una misura speciale di garanzia degli obblighi di mantenimento e si distingue dal sequestro conservativo ordinario dell’art. 671 c.p.c.
Secondo il Tribunale, la misura presuppone un credito già accertato e assistito da titolo esecutivo. È sufficiente un rischio concreto di inadempimento futuro, ricavabile da elementi oggettivi e soggettivi: non è necessario che il debitore abbia già omesso il pagamento.
Pagamento diretto del mantenimento in caso di inadempimento
Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, dell’ente pensionistico o di un altro terzo non rientra nelle garanzie preventive disciplinate dall’art. 473-bis.36 c.p.c. È uno specifico rimedio contro l’inadempimento, regolato dall’art. 473-bis.37 c.p.c., che può essere attivato quando il mancato pagamento si è protratto per almeno trenta giorni.
Presupposti, costituzione in mora, notificazione al terzo ed effetti del versamento diretto sono esaminati nell’approfondimento dedicato al mancato pagamento del mantenimento dei figli.
Garanzie sul mantenimento e recupero degli arretrati: quali differenze
Le garanzie previste dall’art. 473-bis.36 c.p.c. e il pagamento diretto del terzo non devono essere confusi con il recupero delle mensilità già scadute.
L’ipoteca, la garanzia personale o reale e il sequestro servono a rafforzare o conservare la possibilità di ottenere il pagamento. Per riscuotere le rate insolute può invece essere necessario procedere con il precetto e con il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente, dei crediti o di altri beni del debitore.
Quando chiedere le garanzie per l’assegno di mantenimento
Non è sempre necessario aspettare che si accumulino rate insolute. Se esistono elementi concreti indicativi del rischio di sottrazione all’obbligo, una garanzia personale o reale può essere richiesta già nel procedimento in cui viene determinato il mantenimento.
La domanda può essere proposta anche durante un giudizio pendente oppure in un successivo procedimento di modifica delle condizioni, quando il rischio emerga in un momento successivo.
Per il sequestro è necessaria una specifica istanza del creditore. Per il pagamento diretto del terzo occorre invece che si sia già verificato un inadempimento di almeno trenta giorni, preceduto dalla costituzione in mora.
A sostegno della richiesta possono essere prodotti:
- la documentazione dei precedenti pagamenti tardivi o mancanti;
- le diffide già inviate;
- la documentazione reddituale e bancaria acquisita nel processo;
- visure immobiliari, societarie o catastali;
- elementi relativi a trasferimenti o dismissioni patrimoniali;
- ogni altra circostanza oggettiva che dimostri il rischio.
Esempio pratico di garanzia sul mantenimento dei figli
Un padre deve versare 700 euro mensili per due figli minorenni. Nei mesi precedenti ha pagato in ritardo e ha trasferito una parte rilevante delle proprie disponibilità. È inoltre proprietario di un immobile che sta cercando di vendere.
La madre non deve necessariamente attendere che l’inadempimento diventi definitivo. Se documenta il rischio concreto, può chiedere nel procedimento familiare una garanzia personale o reale e, ricorrendone i presupposti, il sequestro di beni o crediti.
Se il padre smette poi di pagare per almeno trenta giorni ed è lavoratore dipendente, dopo la costituzione in mora potrà essere attivato anche il pagamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro.
La soluzione non è automatica: il giudice deve valutare la serietà del rischio, la proporzionalità della misura e la consistenza del patrimonio da vincolare.
Come tutelare concretamente il pagamento del mantenimento dei figli
Le garanzie sul mantenimento non hanno una funzione punitiva. Servono ad assicurare ai figli continuità nelle risorse necessarie alla loro crescita, anche quando il comportamento dell’obbligato rende incerto il pagamento.
La scelta tra ipoteca, garanzia personale o reale, sequestro e pagamento diretto dipende dal momento in cui si interviene, dalla condotta del debitore e dalla composizione del suo patrimonio. Una misura eccessiva può essere contestata; una tutela tardiva o male indirizzata può invece risultare inefficace.
Il tema deve essere esaminato nel quadro più ampio della responsabilità genitoriale e della tutela dei figli, tenendo distinto il diritto del figlio dal conflitto personale tra i genitori.
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