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L’ascolto del minore è il momento in cui il giudice sente il figlio nei procedimenti che riguardano affidamento, collocamento, frequentazione dei genitori e responsabilità genitoriale. Non significa chiedere al figlio di scegliere tra madre e padre, ma comprendere il suo punto di vista, il suo disagio e il suo interesse concreto.

Nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e modifica delle condizioni familiari, l’ascolto del minore può diventare decisivo soprattutto quando vi è un forte conflitto genitoriale o quando il giudice deve assumere provvedimenti rilevanti sulla vita del figlio.

In 30 secondi

  • Il minore che ha compiuto 12 anni deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.
  • Può essere ascoltato anche il minore sotto i 12 anni, se capace di discernimento.
  • L’ascolto non serve a far scegliere al figlio con quale genitore vivere.
  • Il giudice deve tenere conto dell’età, della maturità e dell’interesse concreto del minore.
  • L’ascolto può essere escluso solo in casi specifici: se contrario all’interesse del minore, manifestamente superfluo, impossibile o rifiutato dal minore.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non sostituisce automaticamente l’ascolto del minore.
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Che cos’è l’ascolto del minore nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento

L’ascolto del minore non rappresenta una semplice facoltà processuale. È, contemporaneamente, un diritto del figlio a essere coinvolto nelle decisioni che incidono sulla sua vita e un dovere del giudice, che nei casi previsti dalla legge deve ascoltarlo e considerare le sue opinioni alla luce della sua età, maturità e del suo concreto interesse.

È un istituto centrale nei giudizi che riguardano l’affidamento dei figli, la collocazione prevalente, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le modalità di frequentazione e, più in generale, l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il punto va chiarito subito: il minore non diventa il giudice della separazione dei genitori. Non gli viene attribuito il compito di scegliere chi abbia ragione, né di decidere con quale genitore vivere. Il suo ascolto serve al giudice per comprendere meglio il suo interesse concreto.

Attenzione

L’ascolto del minore non deve mai trasformarsi in un modo per scaricare sul figlio il conflitto tra gli adulti. Un bambino o un adolescente può essere ascoltato, ma non deve essere messo nella posizione di scegliere tra madre e padre.

A che età il giudice ascolta il minore?

La regola generale è contenuta nell’art. 473-bis.4 c.p.c.: il minore che ha compiuto 12 anni è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

La stessa norma prevede però anche l’ascolto del minore di età inferiore ai 12 anni, quando sia capace di discernimento. Questo significa che non conta soltanto l’età anagrafica, ma anche la maturità concreta del figlio e la sua capacità di comprendere la situazione familiare.

Normativa di riferimento

L’art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce che il minore che ha compiuto 12 anni, e anche quello di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il minore sotto i 12 anni può essere ascoltato dal giudice?

Sì. Il minore infradodicenne può essere ascoltato se dimostra una sufficiente capacità di discernimento.

La capacità di discernimento non coincide con una maturità adulta. Significa, più semplicemente, che il minore è in grado di esprimere un pensiero personale, sufficientemente consapevole, sulle questioni che lo riguardano.

In concreto, il giudice può valutare l’età, il linguaggio, la capacità di comprendere la situazione, il grado di autonomia del pensiero espresso e l’eventuale rischio che il minore sia condizionato dal conflitto tra i genitori.

Caso pratico

Un bambino di 10 anni vive un forte conflitto tra i genitori e manifesta disagio rispetto ai passaggi da una casa all’altra. Il giudice può valutare se ascoltarlo, anche se non ha ancora compiuto 12 anni, quando ritiene che il bambino sia capace di esprimere un’opinione personale e utile alla decisione.

Il figlio può decidere con quale genitore vivere?

No. Questa è una delle confusioni più frequenti.

Il figlio può essere ascoltato, ma non decide da solo con quale genitore vivere. Il giudice tiene conto delle sue opinioni, ma deve sempre valutare il suo interesse complessivo.

La volontà del minore è importante, soprattutto quando è coerente, stabile e compatibile con il suo benessere. Tuttavia non vincola automaticamente il giudice.

Un adolescente può dichiarare di voler vivere prevalentemente con un genitore, ma il giudice dovrà comunque verificare se quella scelta sia davvero libera, se sia il risultato di pressioni, se risponda al suo equilibrio e se tuteli correttamente il rapporto con entrambi i genitori.

Il punto decisivo

Il giudice non deve limitarsi a registrare la preferenza del figlio. Deve comprendere se quella preferenza corrisponde realmente al suo interesse.

Ascolto del minore e affidamento dei figli: perché può essere importante

Nei procedimenti sull’affidamento dei figli, l’ascolto del minore può assumere particolare rilievo quando il giudice deve decidere:

  • presso quale genitore il figlio debba vivere prevalentemente;
  • come organizzare i tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • se modificare un precedente regime di frequentazione;
  • se il rifiuto del minore verso un genitore sia spontaneo, indotto o collegato a un disagio concreto;
  • se siano necessarie misure di sostegno, limitazioni o interventi dei servizi sociali.

In questi casi l’ascolto permette al giudice di acquisire un elemento diretto sulla situazione del figlio. Non è l’unico elemento, ma può essere uno dei più delicati.

Ascolto del minore e conflitto genitoriale: il figlio non deve scegliere tra madre e padre

L’ascolto del minore diventa particolarmente delicato nei casi di conflitto genitoriale.

Quando i genitori sono in forte contrapposizione, il figlio può trovarsi esposto a pressioni, aspettative, sensi di colpa o richieste implicite di schieramento. In queste situazioni l’ascolto deve essere gestito con grande cautela.

Il giudice deve comprendere cosa il minore vive realmente, ma senza trasformarlo nel testimone dell’uno o dell’altro genitore. L’obiettivo non è raccogliere un’accusa, ma capire il suo bisogno di protezione, continuità, stabilità e relazione.

Esempio pratico

Un figlio dice di non voler più vedere il padre. Questa dichiarazione non basta, da sola, a chiudere il rapporto padre-figlio. Il giudice dovrà capire se il rifiuto nasce da paura, disagio, esperienze negative, condizionamento dell’altro genitore o semplice fase oppositiva. L’ascolto serve proprio a leggere meglio questa situazione.

Il giudice non chiede “con chi vuoi stare?”: un caso concreto seguito dal nostro studio a Milano

Uno degli equivoci più frequenti è pensare che l’ascolto del minore serva al giudice per chiedere semplicemente: “Con quale genitore vuoi vivere?”.

In un recente procedimento di divorzio seguito dal nostro studio davanti alla IX Sezione del Tribunale di Milano, il tema centrale riguardava le difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del padre e la posizione della madre, che riteneva non opportuno incrementare i rapporti tra i figli e il genitore.

Dopo mesi di udienze, memorie e contrapposizioni tra le parti, il giudice ha ritenuto opportuno procedere all’ascolto diretto dei ragazzi, rispettivamente di 12 e 15 anni.

Le domande poste non erano orientate a ottenere una scelta tra i genitori. Il giudice ha invece cercato di comprendere:

  • come i ragazzi vivevano la situazione familiare;
  • se avessero compreso cosa stava accadendo anche sul piano processuale;
  • come percepissero il rapporto con ciascun genitore;
  • quali difficoltà e quali aspetti positivi individuassero in entrambi;
  • come immaginassero il rapporto familiare nel futuro.

L’esito dell’ascolto è stato significativo: i ragazzi hanno mostrato una notevole maturità e hanno spiegato direttamente al giudice di voler incrementare la frequentazione con il padre, illustrandone le ragioni.

Questo caso mostra un aspetto essenziale: l’ascolto del minore non serve a delegare ai figli una decisione che spetta agli adulti, ma a permettere al giudice di comprendere bisogni, relazioni e interessi che talvolta possono emergere in modo diverso rispetto alla rappresentazione offerta dai genitori nel processo.

Quando il giudice può non ascoltare il minore?

Il giudice può non procedere all’ascolto solo in casi specifici e deve darne atto con provvedimento motivato.

L’ascolto può essere escluso quando:

  • è contrario all’interesse del minore;
  • è manifestamente superfluo;
  • vi è impossibilità fisica o psichica del minore;
  • il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato;
  • nei procedimenti fondati su un accordo dei genitori, l’ascolto non è necessario.

Questo significa che l’ascolto non è un adempimento cieco e automatico. È un diritto del minore, ma deve essere esercitato in modo coerente con il suo interesse concreto.

Giurisprudenza

La Cassazione ha chiarito che l’audizione del minore non deve essere intesa come un atto burocratico o automaticamente ripetibile a ogni richiesta delle parti. Quando il minore è già stato ascoltato e non emergono fatti nuovi rilevanti, il giudice può ritenere superfluo un nuovo ascolto, purché la decisione sia adeguatamente giustificata.

In questo senso si colloca Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2026, n. 10344.

Come si svolge l’ascolto del minore davanti al giudice

L’art. 473-bis.5 c.p.c. disciplina le modalità dell’ascolto.

L’ascolto è condotto dal giudice, che può farsi assistere da esperti o altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più figli, di regola ciascun minore viene ascoltato separatamente.

L’udienza deve essere fissata, ove possibile, in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e in luoghi idonei alla sua età. Il giudice deve informare il minore, tenendo conto della sua età e maturità, sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto.

L’ascolto deve svolgersi con modalità tali da garantire serenità e riservatezza.

Modalità dell’ascolto

Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi dell’adempimento ai genitori, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, se nominato. Questi soggetti possono proporre argomenti e temi di approfondimento.

Dell’ascolto viene effettuata registrazione audiovisiva. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il verbale deve descrivere dettagliatamente anche il contegno del minore.

I genitori partecipano all’ascolto del figlio?

Di regola l’ascolto del minore deve essere protetto da interferenze e pressioni.

I genitori e i difensori possono indicare al giudice temi e argomenti da approfondire, ma la partecipazione diretta all’ascolto richiede l’autorizzazione del giudice.

Questa impostazione serve a evitare che il minore si senta osservato, giudicato o condizionato dalla presenza degli adulti coinvolti nel conflitto.

Attenzione

Il genitore non dovrebbe “preparare” il figlio all’ascolto. Spiegargli cosa deve dire, suggerirgli frasi o caricarlo di aspettative può produrre l’effetto opposto: rendere meno spontanee le sue dichiarazioni e aumentare il sospetto di condizionamento.

La CTU può sostituire l’ascolto del minore?

No, non automaticamente.

La consulenza tecnica d’ufficio può fornire al giudice elementi importanti sulla personalità dei genitori, sulle dinamiche familiari, sulla relazione genitore-figlio e sul disagio del minore. Tuttavia gli esiti della CTU non sostituiscono, di per sé, il diritto del minore a essere ascoltato.

La differenza è netta: la CTU è uno strumento di valutazione tecnica; l’ascolto è il momento in cui il minore partecipa al procedimento che lo riguarda.

Giurisprudenza

La Cassazione ha affermato che la consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire l’ascolto del minore, perché la CTU serve a fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione, ma non elimina il diritto del minore a essere sentito quando la legge lo prevede.

Il principio è richiamato da Cass. civ., sez. I, ord. 18 settembre 2025, n. 25555.

L’ascolto del minore è un mezzo di prova?

L’ascolto del minore non va trattato come una normale prova testimoniale.

Il figlio non viene sentito come un testimone contro un genitore o a favore dell’altro. L’ascolto è piuttosto un diritto personale del minore e uno strumento attraverso cui il giudice comprende meglio il suo interesse.

Questa distinzione è importante anche sul piano pratico: il minore non deve essere interrogato come un adulto, né messo nella condizione di confermare accuse, ricostruire episodi o risolvere il conflitto dei genitori.

Giurisprudenza

La Cassazione ha chiarito che l’ascolto del minore non rappresenta un atto istruttorio in senso proprio, ma l’esercizio di un diritto che non rientra nella disponibilità delle parti e deve essere garantito dal giudice.

Il principio è espresso da Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio 2025, n. 13143.

Cosa succede se il giudice non ascolta il minore?

Se il minore deve essere ascoltato e il giudice omette l’ascolto senza adeguata motivazione, il provvedimento può essere censurato.

La questione è particolarmente rilevante quando il giudice assume decisioni fortemente incisive sulla relazione genitore-figlio, come l’affidamento ai servizi sociali, la collocazione presso terzi o la modifica significativa del collocamento.

In questi casi l’omissione dell’ascolto può incidere sulla correttezza del procedimento, perché il giudice decide su aspetti centrali della vita del minore senza aver acquisito direttamente la sua prospettiva, quando questa era necessaria.

Giurisprudenza recente

Secondo Cass. civ., sez. I, ord. 19 febbraio 2026, n. 3723, l’ascolto del minore è uno strumento necessario per verificare il suo interesse attuale ed effettivo. L’omissione dell’ascolto può essere censurata soprattutto nei procedimenti che adottano misure fortemente incisive sulla relazione genitore-figli, come l’affidamento ai servizi sociali e la collocazione presso una famiglia terza.

Il giudice deve sempre seguire quello che dice il minore?

No.

Il giudice deve tenere conto dell’opinione del minore, ma non è vincolato automaticamente alle sue dichiarazioni.

Questo è un passaggio essenziale. Un figlio può esprimere una preferenza, un disagio, una paura o una richiesta. Il giudice deve ascoltare e valutare queste dichiarazioni, ma deve anche considerare il contesto complessivo: relazione con entrambi i genitori, eventuali pressioni, stabilità emotiva, continuità affettiva, necessità scolastiche, abitudini di vita e concreta tutela del minore.

Caso pratico

Una ragazza di 14 anni dichiara di voler vivere solo con la madre e di non voler più dormire dal padre. Il giudice non può ignorare questa posizione, ma deve verificare se sia frutto di una scelta autonoma, di un disagio reale o di una dinamica conflittuale tra i genitori. La decisione finale resta sempre orientata all’interesse della minore.

Ascolto del minore e decisioni del giudice sulla responsabilità genitoriale

L’ascolto del minore si collega direttamente al tema più ampio della responsabilità genitoriale.

Quando i genitori non riescono a decidere insieme, oppure quando il conflitto incide sul benessere del figlio, può essere il giudice a intervenire, adottando provvedimenti sull’affidamento, sulla collocazione, sulle frequentazioni o sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

In questi casi è utile leggere anche l’approfondimento dedicato a cosa succede quando decide il giudice in materia di responsabilità genitoriale.

L’ascolto del minore consente al giudice di non decidere soltanto sulla base delle posizioni dei genitori, ma anche considerando la voce del figlio, nei limiti della sua età e maturità.

Ascolto del minore e curatore speciale

Nei procedimenti più complessi può essere nominato un curatore speciale del minore.

Il curatore speciale rappresenta il minore nel processo quando emerge un conflitto di interessi o quando è necessario assicurare una tutela autonoma della sua posizione.

Va però distinta una cosa: l’ascolto svolto dal curatore speciale non sostituisce l’ascolto del minore davanti al giudice, disciplinato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.

Da non confondere

L’ascolto del minore da parte del giudice e l’ascolto del minore da parte del curatore speciale hanno funzioni diverse. Il curatore può ascoltare il minore nell’ambito del proprio incarico, ma ciò non elimina automaticamente l’esigenza dell’ascolto giudiziale quando previsto dalla legge.

Quando l’ascolto del minore può essere superfluo?

L’ascolto può essere ritenuto superfluo quando il giudice dispone già di elementi sufficienti e l’audizione non aggiungerebbe nulla di utile alla decisione.

Questo può accadere, ad esempio, quando il minore è stato già ascoltato da poco tempo, non sono emersi fatti nuovi significativi e la nuova richiesta di ascolto appare soltanto funzionale alla strategia processuale di uno dei genitori.

La superfluità, però, non può essere affermata in modo generico. Deve essere collegata al caso concreto e all’interesse del minore.

Esempio pratico

Un minore di 13 anni è già stato ascoltato nel giudizio di primo grado e ha espresso una posizione chiara. In appello uno dei genitori chiede un nuovo ascolto, ma non indica fatti nuovi. In una situazione simile il giudice può ritenere il rinnovo superfluo, se spiega perché le esigenze di ascolto sono già state soddisfatte.

Ascolto del minore a Milano: perché serve una strategia processuale attenta

Nei procedimenti familiari davanti al Tribunale di Milano, l’ascolto del minore deve essere valutato con attenzione fin dall’inizio.

Non sempre chiedere l’ascolto è utile. In alcuni casi è necessario; in altri può essere prematuro; in altri ancora può esporre il figlio a un carico emotivo non giustificato.

La valutazione deve essere concreta: età del minore, maturità, livello di conflitto, tipo di provvedimento richiesto, eventuale rifiuto di un genitore, presenza di CTU, intervento dei servizi sociali, nomina del curatore speciale e urgenza delle decisioni da assumere.

Per questo l’ascolto del minore non dovrebbe essere utilizzato come arma processuale, ma come strumento di tutela.

Errore frequente

Chiedere l’ascolto del figlio solo per “dimostrare” che preferisce un genitore è spesso una scelta sbagliata. Il giudice percepisce il rischio di strumentalizzazione e può valutare negativamente il tentativo di coinvolgere il minore nel conflitto adulto.

Quando rivolgersi a un avvocato per l’ascolto del minore

È opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia quando l’ascolto del minore diventa rilevante in una causa di separazione, divorzio, affidamento o modifica delle condizioni relative ai figli.

La questione va impostata correttamente: occorre capire se chiedere l’ascolto, come motivare la richiesta, quali temi sottoporre al giudice e come evitare che il minore venga esposto inutilmente al conflitto familiare.

Nel mio studio a Milano seguo procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, all’affidamento dei figli e alla gestione del conflitto genitoriale, con particolare attenzione alla tutela concreta dei minori.

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    Domande Frequenti

    Quando il giudice è obbligato ad ascoltare il minore?
    L’ascolto del minore è obbligatorio quando il figlio ha compiuto 12 anni e il procedimento riguarda decisioni che incidono sulla sua vita, come affidamento, collocamento o responsabilità genitoriale. Anche un minore di età inferiore può essere ascoltato se dimostra una sufficiente capacità di discernimento, cioè la maturità necessaria per comprendere la situazione familiare ed esprimere una propria opinione.
    Chi è presente durante l’ascolto del minore davanti al giudice?
    L’ascolto è normalmente condotto dal giudice, che può farsi assistere da esperti o altri ausiliari, come psicologi o professionisti specializzati. I genitori e i rispettivi avvocati non partecipano normalmente al colloquio diretto con il minore, ma possono proporre temi e argomenti da approfondire. L’obiettivo è garantire un ambiente sereno, riservato e libero da pressioni.
    Il giudice deve seguire quello che dice il figlio?
    No. Le dichiarazioni del minore sono molto importanti, ma non vincolano automaticamente il giudice. L’ascolto serve a comprendere il punto di vista, i bisogni e il vissuto del figlio, ma la decisione finale deve essere assunta nell’interesse concreto del minore. Il giudice può quindi adottare una soluzione diversa da quella espressa dal figlio, purché motivi adeguatamente la propria scelta.
    L’ascolto del minore significa che il figlio sceglie con quale genitore vivere?
    No. L’ascolto del minore non serve a chiedere al figlio di scegliere tra madre e padre. Il giudice non cerca una semplice preferenza, ma vuole comprendere come il minore vive la situazione familiare, quali siano i suoi bisogni, le sue difficoltà e il suo rapporto con ciascun genitore. La decisione finale resta sempre affidata al giudice.
    Dove e come si svolge l’ascolto del minore in tribunale?
    L’ascolto del minore deve svolgersi con modalità adeguate all’età e alla maturità del figlio. Ove possibile viene organizzato in ambienti idonei e con modalità meno formali rispetto a una normale aula di udienza, così da garantire serenità, riservatezza e spontaneità nelle dichiarazioni del minore.
    La consulenza tecnica (CTU) può sostituire l’ascolto del minore?
    No, la consulenza tecnica d’ufficio non sostituisce automaticamente l’ascolto del minore. La CTU aiuta il giudice a comprendere le dinamiche familiari e relazionali, ma il diritto del minore a essere ascoltato, quando previsto dalla legge, mantiene una funzione autonoma.