Rinunciare all’eredità è una scelta che incide sull’intera successione. Non basta sapere che il chiamato non diventa erede: occorre capire chi subentra al suo posto e come cambiano le quote.
Per una guida generale sulla scelta tra accettare e rinunciare puoi leggere anche Accettare o rinunciare all’eredità.
Per una visione più ampia dei temi successori puoi consultare la sezione Eredità e patrimonio.
In 30 secondi
- Chi rinuncia all’eredità esce dalla successione, ma la sua quota deve essere attribuita ad altri
- Se il testatore ha previsto un sostituto, entra il sostituto
- Se non c’è sostituzione e ci sono discendenti, opera la rappresentazione
- Se non ci sono discendenti, la quota si redistribuisce tra gli altri eredi
- Se c’è testamento senza sostituzione, può operare l’accrescimento
Cosa succede quando un erede rinuncia all’eredità a Milano
Quando un chiamato rinuncia all’eredità, esce dalla successione e non acquista la qualità di erede.
La sua quota, però, non viene eliminata: deve essere attribuita ad altri soggetti secondo regole precise, che dipendono dal testamento e dalla struttura familiare.
Per capire a chi va la quota del rinunciante è necessario verificare, nell’ordine, se esiste una sostituzione, se operano discendenti per rappresentazione oppure se la quota si redistribuisce tra gli altri eredi.
Quando il testatore ha previsto un sostituto: chi prende la quota del rinunciante a Milano
Se esiste un testamento, la prima verifica riguarda la volontà del testatore.
Il testatore può prevedere che, se l’erede designato non accetta, subentri un altro soggetto. In questo caso opera la sostituzione.
Quando è prevista una sostituzione, prevale la volontà del testatore e non operano né la rappresentazione né l’accrescimento.
Normativa di riferimento – Sostituzione
Art. 688 c.c. – Sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all’erede istituito un’altra persona per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.
Caso pratico
Il testatore dispone: “Nomino erede mio figlio A; se non accetta, nomino erede mio nipote B”.
A rinuncia.
Risultato: entra B, perché il testatore ha già stabilito chi deve subentrare.
Esempio
Patrimonio: 200.000 euro.
A è erede; B è sostituto.
A rinuncia.
Risultato: B riceve l’intero patrimonio.
Quando chi rinuncia ha figli: come funziona la rappresentazione a Milano
Se non opera una sostituzione e il rinunciante ha figli o discendenti, entra in gioco la rappresentazione.
I discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente e prendono la sua quota.
Non sono quindi gli altri coeredi a beneficiare della rinuncia, ma i figli del rinunciante.
Normativa di riferimento – Rappresentazione
Art. 467 c.c. – La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente.
Art. 468 c.c. – Opera a favore dei discendenti dei figli e dei fratelli e sorelle del defunto.
Caso pratico
Un padre lascia due figli, A e B. A rinuncia e ha due figli.
Risultato: i figli di A subentrano al suo posto.
Esempio
Patrimonio: 300.000 euro.
A e B: 150.000 euro ciascuno.
A rinuncia.
Risultato:
– figlio 1 di A: 75.000 euro
– figlio 2 di A: 75.000 euro
– B: 150.000 euro
Quando chi rinuncia non ha figli: come si redistribuisce la quota tra gli altri eredi a Milano
Se il rinunciante non ha discendenti, la sua quota viene redistribuita tra gli altri eredi secondo le regole della successione.
In questo caso non entrano nuovi soggetti e gli altri coeredi vedono aumentare la propria quota.
Normativa di riferimento – Devoluzione della quota
Art. 522 c.c. – La quota del chiamato che rinuncia si devolve a coloro che avrebbero concorso con lui, salvo il diritto di rappresentazione.
Caso pratico
Tre fratelli ereditano in parti uguali. Uno rinuncia e non ha figli.
Risultato: la sua quota viene divisa tra gli altri due.
Esempio
Patrimonio: 300.000 euro.
A, B e C: 100.000 euro ciascuno.
C rinuncia.
Risultato:
– A: 150.000 euro
– B: 150.000 euro
Quando esiste un testamento senza sostituzione: come opera l’accrescimento a Milano
Nella successione testamentaria, se più eredi sono stati nominati e uno rinuncia, può operare l’accrescimento.
La quota del rinunciante si somma a quella degli altri eredi, salvo diversa volontà del testatore o operi la rappresentazione.
Normativa di riferimento – Accrescimento
Art. 674 c.c. – La quota dell’erede che non accetta si accresce agli altri eredi.
Caso pratico
Testamento: “Nomino eredi A e B in parti uguali”. B rinuncia.
Risultato: A diventa unico erede.
Esempio
Patrimonio: 200.000 euro.
A: 100.000 euro
B: 100.000 euro
B rinuncia.
Risultato: A riceve 200.000 euro.
Perché è importante capire a chi va la quota prima di rinunciare all’eredità a Milano
La rinuncia non incide solo sul rinunciante, ma su tutta la successione.
Può far entrare nuovi eredi, modificare le quote e cambiare gli equilibri familiari.
Prima di rinunciare è quindi fondamentale verificare chi subentrerà e quali effetti concreti si produrranno sulla distribuzione del patrimonio.
In sintesi, chi rinuncia esce dalla successione, ma la sua quota deve essere attribuita ad altri. Capire a chi va è il punto centrale per evitare errori e conseguenze patrimoniali non volute.


