Quando una coppia ha collegamenti con più Paesi, oltre alla competenza del tribunale occorre stabilire quale legge nazionale si applica alla separazione o al divorzio.
All’interno dell’Unione europea la legge applicabile è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III).
Questo regolamento consente ai coniugi, in alcuni casi, di scegliere la legge applicabile, ad esempio quella:
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della cittadinanza di uno dei coniugi
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dello Stato di residenza abituale
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dello Stato in cui è stata celebrata l’unione.
Se non vi è una scelta espressa, la legge viene determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento europeo.
La corretta individuazione della legge applicabile può incidere in modo significativo sugli effetti della separazione o del divorzio.