Affrontare una separazione, o la divisione di una coppia genitoriale non sposata, comporta decisioni cruciali, soprattutto quando ci sono figli. Tra i termini legali che spesso generano confusione, spiccano collocamento prevalente figli e affidamento. Questo articolo mira a fare chiarezza su dove vivono i figli dopo la separazione, illustrando i criteri del collocamento figli adottati dal giudice, le procedure legali, le differenze con situazioni di tempi paritari e l’impatto sulla vita quotidiana di minori e genitori. Comprenderemo inoltre il ruolo fondamentale del diritto di visita per il genitore non collocatario, fornendo una guida completa per navigare questo delicato ambito.
Differenza tra affidamento condiviso e collocamento del minore
Nel linguaggio comune, i termini affidamento e collocamento sono spesso usati come sinonimi, ma nel diritto di famiglia italiano hanno significati ben distinti e complementari. È fondamentale comprenderne la differenza per capire appieno le decisioni che riguardano i figli dopo una separazione.
Che cos’è l’affidamento dei figli
L’affidamento riguarda la responsabilità genitoriale, ovvero il potere-dovere dei genitori di prendere decisioni importanti per la crescita, l’educazione, l’istruzione e la salute dei figli. Dopo una separazione, l’ordinamento italiano predilige l’affidamento condiviso, che significa che entrambi i genitori mantengono paritariamente la responsabilità genitoriale e devono consultarsi e decidere insieme su tutte le questioni di maggiore interesse per i figli, anche se uno solo è il genitore collocatario. L’affidamento esclusivo è un’eccezione, disposto solo in casi eccezionali e gravi, quando uno dei genitori risulta inadeguato.
Che cos’è il collocamento dei figli
Il collocamento (o collocazione) si riferisce, invece, alla residenza fisica e anagrafica dei figli, ovvero a dove essi vivranno prevalentemente e stabilmente. Nonostante l’affidamento sia quasi sempre condiviso, è necessario individuare un luogo di residenza abituale per i minori. Il genitore presso cui i figli hanno la loro dimora prevalente è definito genitore collocatario. L’altro genitore, sebbene mantenga la responsabilità genitoriale, avrà un diritto di visita e di trascorrere del tempo con i figli secondo modalità stabilite dal giudice o concordate tra le parti.
Quali criteri valuta il giudice per il collocamento prevalente dei figli
La decisione su dove vivono i figli dopo separazione è una delle più delicate e importanti che un giudice è chiamato a prendere. Il principio cardine che guida ogni determinazione è il superiore interesse del minore. Per tradurre questo principio in pratica, vengono valutati diversi criteri collocamento figli:
Il superiore interesse del minore
Questo è il faro guida. Ogni scelta deve mirare al benessere psicofisico, alla crescita equilibrata e allo sviluppo armonioso dei figli. Il giudice considera quale ambiente sia più idoneo a garantire stabilità e serenità.
Stabilità e continuità delle abitudini
I figli, soprattutto in un momento di fragilità come la separazione dei genitori, necessitano di mantenere il più possibile la loro routine. Il giudice valuta quale genitore possa offrire maggiore continuità rispetto all’ambiente di vita precedente la separazione, conservando la stessa scuola, le amicizie, le attività extrascolastiche e il contesto sociale abituale.
Capacità genitoriali di ciascun genitore
Vengono considerate le concrete capacità di ciascun genitore di accudire i figli, di provvedere ai loro bisogni materiali ed educativi, di supportarli emotivamente e di favorire un sano rapporto con l’altro genitore.
L’opinione del minore
Se il figlio ha compiuto dodici anni (o anche prima, se ritenuto capace di discernimento), deve essere ascoltato dal giudice. La sua volontà non è vincolante, ma è un elemento importante che il tribunale prende in seria considerazione, soprattutto se motivata e frutto di consapevolezza.
Si valuta la possibilità di mantenere i figli vicini a nonni, zii e altri parenti significativi, oltre che all’ambiente scolastico e di quartiere.
Riassume bene le voci sopra descritte la massima della Cassazione Civile in tema di collocazione prevalente:
📌 Giurisprudenza – Collocamento dei figli
“In caso di affidamento condiviso, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio ha natura
tendenziale. Il giudice può individuare un diverso assetto quando ciò sia necessario per assicurare al
minore la soluzione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Nei casi di crisi familiare, nel regolare il godimento della casa familiare, il giudice deve considerare
esclusivamente il primario interesse del figlio: di regola, l’abitazione in cui il minore ha vissuto
quando la famiglia era unita deve essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato in via
prevalente.”
Cassazione Civile, Ordinanza 16/09/2025, n. 25403
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/12/2025, n. 32059
Nell’affido condiviso, il giudice può disporre la collocazione prevalente del minore presso un genitore
sulla base delle relazioni dei servizi sociali e delle preferenze espresse dal minore, quando queste
risultino autentiche e non frutto di condizionamenti. La scelta deve essere fondata su una valutazione
complessiva della situazione familiare e delle eventuali situazioni di disagio riconducibili ai
comportamenti dell’altro genitore.
Cambio di residenza del genitore collocatario: cosa succede
Uno dei temi più delicati, soprattutto nei contesti di elevato conflitto, riguarda il cambio di residenza del genitore collocatario che desidera trasferirsi in un altro Comune o, talvolta, in un’altra Regione.
Il punto fermo, chiarito dalla più recente giurisprudenza, è che il trasferimento in sé non comporta automaticamente la modifica del collocamento.
Il diritto di scegliere dove vivere e lavorare rientra infatti nelle libertà fondamentali della persona, costituzionalmente garantite.
La Cassazione ha affermato che:
Il genitore collocatario che decide di trasferire la propria residenza non perde, per ciò solo, l’idoneità all’affidamento o al collocamento.
Il giudice deve valutare esclusivamente quale assetto risulti più funzionale all’interesse del minore, anche se il trasferimento incide sulla frequenza dei rapporti con l’altro genitore.
Cass. civ., Sez. I, ord. 1 luglio 2022, n. 21054
In altre parole:
- il trasferimento non è vietato,
- non comporta automaticamente la modifica del collocamento,
- ma il giudice può rimodulare il diritto di visita o, nei casi più estremi, valutare una diversa collocazione solo se il cambiamento compromette l’interesse del minore.
Di solito i Tribunali (in particolare il Tribunale di Milano) valutano:
- distanza tra i nuovi luoghi di residenza;
- ricaduta sulla quotidianità scolastica e sociale del minore;
- capacità del genitore collocatario di favorire i rapporti con l’altro genitore;
- organizzazione concreta del nuovo assetto di vita (casa, scuola, rete familiare);
- eventuale rischio di isolamento del minore dal genitore non collocatario.
Il focus resta sempre lo stesso: non limitare un genitore, ma garantire al minore stabilità, continuità e un equilibrio sano nelle relazioni affettive.
Quando il trasferimento rende necessario rivedere collocamento o tempi di visita, soprattutto in presenza di un minore prossimo alla soglia del discernimento, diventa essenziale anche la sua partecipazione. La Suprema Corte ha infatti precisato che, nei giudizi di modifica delle condizioni, se viene richiesto l’ascolto del minore, il giudice deve procedere a una nuova audizione o motivare rigorosamente il diniego: non basta che il minore sia stato ascoltato in un precedente grado.
Nei giudizi di modifica dell’affidamento o del collocamento legati a fatti sopravvenuti (come il cambio di residenza),
se il minore è prossimo alla soglia del discernimento e viene richiesta una nuova audizione,
il giudice deve ascoltarlo nuovamente oppure motivare in modo rigoroso il rifiuto.
Non basta che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18674
Procedura per stabilire il collocamento dei figli: accordo o decisione del giudice
La definizione del collocamento prevalente dei figli avviene solitamente nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, o anche in un procedimento autonomo di regolamentazione dei rapporti con i figli naturali. La procedura può variare a seconda che i genitori raggiungano un accordo o meno.
Accordo tra i genitori sul collocamento dei figli
Se i genitori riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio, inclusa la residenza dei figli, il loro accordo viene sottoposto al giudice per l’omologazione. Il giudice verificherà che l’accordo sia conforme al superiore interesse dei minori. In caso affermativo, l’accordo diventa un provvedimento giudiziale.
Decisione del giudice in caso di mancato accordo
Se i genitori non raggiungono un’intesa, sarà il giudice a decidere, attraverso una separazione giudiziale o un procedimento contenzioso. In questi casi:
- Il giudice ascolta le ragioni di entrambi i genitori.
- Può disporre indagini sui minori e sull’ambiente familiare, avvalendosi di consulenti tecnici d’ufficio (CTU), come psicologi o assistenti sociali.
- Valuta tutte le prove prodotte dalle parti e le relazioni dei servizi sociali, se coinvolti.
- Alla fine, emette un provvedimento che stabilisce il collocamento, l’affidamento, i tempi di visita e l’assegno di mantenimento.
Collocamento a tempi paritari: quando è possibile
Non sempre il giudice stabilisce un collocamento prevalente presso uno dei genitori. In alcune situazioni, specialmente negli ultimi anni, si è diffusa la pratica del collocamento a tempi paritari (o paritetici). In questo modello, i figli trascorrono periodi di tempo sostanzialmente uguali o molto simili presso l’abitazione di entrambi i genitori (ad esempio, una settimana da un genitore e una settimana dall’altro).
Requisiti e considerazioni
Il collocamento a tempi paritari è applicabile se:
- I genitori risiedono in luoghi geograficamente vicini, in modo da non creare disagi per la scuola o le attività dei figli.
- Esiste un buon livello di comunicazione e collaborazione tra i genitori, essenziale per la gestione logistica e organizzativa.
- I figli dimostrano di adattarsi bene a questo tipo di alternanza e non vivono lo spostamento come un fattore di stress.
Questo modello può favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e intenso con entrambi i genitori, ma richiede grande flessibilità e capacità di cooperazione da parte degli adulti.
Effetti del collocamento dei figli su genitori e minori
Il collocamento dei figli ha un impatto profondo sulla vita quotidiana di tutti i membri della famiglia, ridefinendo ruoli, routine e logistica.
Per i figli
Per i minori, il collocamento determina la loro quotidianità: dove dormiranno, dove faranno i compiti, con chi ceneranno, chi li accompagnerà a scuola. Un collocamento stabile e coerente, anche se presso un solo genitore, offre sicurezza e prevedibilità, elementi fondamentali per il loro benessere emotivo. La necessità di adattarsi a nuove routine e ambienti, soprattutto in caso di collocamento paritario, richiede flessibilità e un adeguato supporto da parte dei genitori.
Per i genitori
Il genitore collocatario assume il carico principale della gestione quotidiana dei figli, con tutte le responsabilità e gli oneri che ne derivano. L’altro genitore, pur non avendo la residenza prevalente dei figli, mantiene un ruolo attivo attraverso i tempi di visita e la partecipazione alle decisioni importanti. La riorganizzazione della vita lavorativa e sociale è inevitabile per entrambi, con l’assegno di mantenimento che gioca un ruolo chiave nel supportare economicamente i figli. Per maggiori dettagli, si può consultare la nostra guida sull’Assegno di Mantenimento per i Figli.
Diritto di visita del genitore non collocatario: tempi, modalità e limiti
Indipendentemente dal fatto che ci sia un collocamento prevalente o un’alternanza a tempi paritari, il genitore non collocatario ha sempre il diritto e il dovere di mantenere un rapporto significativo con i figli. Questo diritto viene disciplinato per garantire che i figli possano continuare a frequentare regolarmente entrambi i genitori.
Modalità tipiche
Le modalità di esercizio del diritto di visita sono stabilite dal giudice o concordate tra i genitori e solitamente prevedono:
Weekend alternati
I figli trascorrono con il genitore non collocatario un fine settimana a settimane alterne.
Ferie e festività
Un’alternanza per festività importanti (Natale, Pasqua, compleanni) e periodi di vacanza più lunghi (ad esempio, metà delle vacanze estive).
Incontri infrasettimanali
Possibilità di cenare insieme o svolgere attività durante la settimana e/o pernottare presso la casa del genitore non collocatario.
Comunicazioni costanti
Diritto di sentirsi telefonicamente o tramite videochiamata.
La flessibilità e la capacità dei genitori di adattarsi alle esigenze dei figli sono cruciali. In caso di disaccordo sulle modalità, sarà sempre il giudice a intervenire per stabilire i tempi e le condizioni che meglio rispondono al superiore interesse del minore.
La presenza del nuovo partner durante il diritto di visita
Nelle separazioni e nei conflitti genitoriali, uno dei temi più delicati è la frequentazione dei figli in presenza del nuovo partner di uno dei genitori. È una situazione sempre più frequente, e spesso fonte di tensioni: molti genitori temono che la nuova relazione dell’ex possa creare confusione nei figli o incidere sul loro equilibrio.
La giurisprudenza, però, è molto chiara.
La Cassazione (sent. 9 gennaio 2009, n. 283) ha stabilito che non è possibile vietare al genitore non collocatario di vedere i figli in compagnia del nuovo partner, salvo che ciò sia concretamente dannoso per il minore. Il criterio guida resta sempre lo stesso: il superiore interesse del figlio. Se la presenza del nuovo compagno o compagna è neutra o addirittura positiva per il bambino — perché contribuisce a un clima sereno e non confonde i ruoli — non vi è motivo per imporre divieti.
La valutazione non può essere basata su gelosie, ripicche o pregiudizi morali: il giudice verifica unicamente se la nuova figura adulta favorisce stabilità e benessere, mantenendo chiara la distinzione tra il ruolo genitoriale e quello del partner.
Il discorso vale anche per le famiglie omogenitoriali.
Con la decisione del 5 ottobre 2016, la Corte Costituzionale ha chiarito che il minore può instaurare legami significativi anche con il cosiddetto “genitore sociale”, cioè il partner dell’adulto con cui vive o ha vissuto. Se il rapporto è stabile e benefico, l’ordinamento già offre strumenti per tutelarlo, persino quando la relazione affettiva tra gli adulti finisce. L’interruzione ingiustificata di un rapporto significativo con il genitore sociale può essere considerata una condotta pregiudizievole ai sensi dell’art. 337-ter c.c.
In sintesi:
la presenza del nuovo partner non solo non può essere vietata a priori, ma può svolgere — quando sano e positivo — un ruolo educativo aggiuntivo nella vita del minore, purché non sostituisca la figura del genitore.
Collocamento e diritto di visita in 30 secondi
- Collocamento prevalente: stabilisce dove il minore vive abitualmente dopo la separazione; è diverso dall’affidamento condiviso, che riguarda le decisioni importanti e resta la regola.
- Criteri del giudice: il collocamento viene deciso in base al superiore interesse del minore, valutando stabilità delle abitudini, capacità genitoriali, continuità scolastica e rete familiare.
- Ascolto del minore: dai 12 anni (o prima se capace di discernimento) il giudice deve ascoltare il figlio e tener conto della sua opinione.
- Tempi paritari: sono possibili solo se i genitori abitano vicino, collaborano e i figli tollerano bene l’alternanza tra due case.
- Diritto di visita del genitore non collocatario: garantisce un rapporto costante tramite weekend alternati, incontri infrasettimanali, festività e contatti continuativi.
- Nuovo partner: la sua presenza durante le visite non può essere vietata, salvo rischi per il minore; conta solo il suo impatto sul benessere del bambino, secondo Cass. 283/2009 e Corte Cost. 2016.
- Perché rivolgersi a un avvocato: in caso di conflitti su collocamento, tempi di visita o presenza del nuovo partner, è essenziale una guida legale per tutelare il minore e prevenire futuri contenziosi.


