L’unione civile è l’istituto che riconosce diritti e doveri alle coppie dello stesso sesso, offrendo una tutela ampia e stabile, molto simile a quella del matrimonio.
Se state pensando di formalizzare la vostra relazione – a Milano o altrove – è normale avere dubbi: Quali diritti comporta? Come funziona la procedura? Quali sono le differenze rispetto alla convivenza? E cosa accade in caso di scioglimento?
In questa guida trovi tutto ciò che serve per orientarti in modo chiaro e concreto, senza perdere precisione giuridica.
Che cos’è l’unione civile e a chi è rivolta
L’unione civile è riconosciuta dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ed è riservata esclusivamente alle coppie dello stesso sesso.
Non richiede alcun rito religioso, né formalità ulteriori rispetto a quanto previsto per la registrazione presso il Comune.
È incompatibile con:
- matrimonio già in essere,
- altra unione civile,
- rapporti di parentela, affinità o adozione che costituirebbero impedimento al matrimonio.
Come si costituisce l’unione civile
La procedura è semplice e si svolge presso l’Ufficiale di stato civile del Comune scelto dalla coppia.
Il procedimento si articola in due fasi:
a) Richiesta di costituzione
La coppia presenta domanda e indica i due testimoni.
L’Ufficiale verifica che non vi siano impedimenti e fissa la data dell’atto.
b) Dichiarazione e registrazione
Nel giorno fissato:
- le parti rendono la dichiarazione costitutiva;
- l’Ufficiale redige l’atto;
- l’unione civile viene iscritta nei registri dello stato civile.
Non sono previsti termini minimi o massimi tra richiesta e celebrazione: dipende dall’agenda del Comune.
Diritti e doveri derivanti dall’unione civile
L’unione civile comporta diritti e doveri molto simili a quelli matrimoniali:
- assistenza morale e materiale;
- obbligo di coabitazione;
- collaborazione nell’interesse della coppia;
- regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo scelta della separazione;
- diritti successori pieni (legittima, rappresentazione, continuazione del contratto di locazione);
- diritto al cognome comune: uno dei due può assumere il cognome dell’altra parte.
Manca invece l’obbligo di fedeltà, non previsto dalla legge.
Gli effetti patrimoniali dell’unione civile
Come nel matrimonio:
- il regime patrimoniale predefinito è la comunione dei beni,
- è possibile optare per la separazione dei beni attraverso una dichiarazione da rendere all’Ufficiale di stato civile.
Condivisi i beni acquistati insieme durante l’unione, salvo eccezioni previste dalla legge.
I diritti successori tra uniti civilmente
L’unione civile attribuisce al partner:
- qualità di erede legittimario (quota di riserva),
- diritto di abitazione sulla casa familiare,
- diritto all’assegno successorio,
- diritto alla pensione di reversibilità,
- diritto al TFR maturato in costanza di unione.
Gli effetti successori sono, in sostanza, sovrapponibili a quelli matrimoniali.
Come si scioglie l’unione civile
Lo scioglimento è più rapido rispetto al divorzio.
a) Scioglimento su volontà anche di una sola parte
È sufficiente che uno dei due partner manifesti la volontà di interrompere il rapporto.
b) Procedura
Si può procedere tramite:
- negoziazione assistita,
- ricorso al Tribunale(quando vi sono minori, questioni patrimoniali o conflittualità).
Lo scioglimento produce effetti personali e patrimoniali simili a quelli del divorzio.
c) Effetti patrimoniali post-scioglimento
L’ex partner economicamente più debole può chiedere un assegno periodico se ne ricorrono i presupposti, analogamente all’assegno divorzile.
Differenze tra unione civile e convivenza di fatto
La convivenza:
- non attribuisce automatici diritti successori,
- non prevede comunione dei beni,
- non genera automaticamente obblighi assistenziali.
L’unione civile è molto più tutelante: unisce gli effetti del matrimonio alle caratteristiche proprie di una formazione sociale stabile.
Differenze tra unione civile e matrimonio.
Sebbene l’unione civile e il matrimonio siano istituti quasi speculari, esistono tre differenze sostanziali.
L’unione civile:
- è riservata esclusivamente a coppie dello stesso sesso,
- non prevede l’obbligo giuridico di fedeltà;
- non richiede la fase di separazione legale in caso di rottura, permettendo uno scioglimento molto più rapido (circa tre mesi).
Inoltre, a differenza del matrimonio, non sono previste le pubblicazioni e l’unione civile non può essere celebrata con rito religioso concordatario, ma ha esclusivamente valore civile.
L’UNIONE CIVILE IN 30 SECONDI
- È un istituto riservato alle coppie dello stesso sesso.
- Si costituisce davanti all’Ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
- Comporta diritti e doveri reciproci: assistenza morale e materiale, obbligo di coabitazione, regime patrimoniale della comunione, diritti successori.
- Si scioglie su volontà di una sola parte, con procedura più snella rispetto al divorzio.
- Garantisce tutte le principali tutele patrimoniali e personali, senza essere un matrimonio ma con effetti simili.
Se stai valutando l’unione civile o vuoi capire quali effetti avrà sulla tua vita personale e patrimoniale, possiamo analizzare insieme la tua situazione e scegliere la strada più sicura.
Ricevo a Milano e online.

