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L’unione civile è l’istituto che riconosce diritti e doveri alle coppie dello stesso sesso, offrendo una tutela ampia e stabile, per molti aspetti vicina a quella del matrimonio.

Se stai pensando di formalizzare la tua relazione, a Milano o altrove, è normale avere dubbi concreti: quali diritti comporta? Come funziona la procedura? Quali differenze ci sono rispetto alla convivenza? E cosa accade in caso di scioglimento?

In questa guida trovi una spiegazione chiara e pratica dell’istituto, con attenzione agli effetti personali, patrimoniali e successori. Per una panoramica più ampia sul tema puoi consultare anche la pagina dedicata all’avvocato per convivenza e unione civile a Milano.

Sintesi legale

L’unione civile in 30 secondi

  • È un istituto riservato esclusivamente alle coppie dello stesso sesso.
  • Si costituisce davanti all’Ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
  • Comporta diritti e doveri reciproci, tra cui assistenza morale e materiale, coabitazione e collaborazione nell’interesse comune.
  • Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, salvo scelta della separazione dei beni.
  • Attribuisce tutele successorie e previdenziali molto simili a quelle matrimoniali.
  • Si scioglie con una procedura più snella rispetto al divorzio.

Che cos’è l’unione civile e chi può costituirla

L’unione civile è disciplinata dalla Legge n. 76/2016 ed è riservata esclusivamente alle coppie dello stesso sesso. Si tratta di un istituto di diritto civile che attribuisce alla coppia una tutela personale e patrimoniale ampia, distinta dalla convivenza di fatto ma, sotto molti profili, analoga a quella matrimoniale.

Non richiede alcun rito religioso e si perfeziona mediante dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di stato civile.

L’unione civile non può essere costituita se una delle parti è già vincolata da:

  • un matrimonio ancora in essere;
  • un’altra unione civile;
  • rapporti di parentela, affinità o adozione che costituirebbero impedimento al matrimonio.
Normativa

La base giuridica dell’unione civile

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è stata introdotta con la Legge 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come Legge Cirinnà. La disciplina regola costituzione, effetti personali, regime patrimoniale, successione e scioglimento dell’unione.

Come si costituisce l’unione civile: procedura e documenti

La costituzione dell’unione civile avviene davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune scelto dalla coppia. La procedura è lineare e, nella pratica, si articola in due fasi.

Richiesta di costituzione

Le parti presentano la domanda al Comune e indicano i due testimoni. L’Ufficiale verifica l’assenza di impedimenti e fissa la data per la dichiarazione costitutiva.

Dichiarazione e registrazione

Nel giorno stabilito:

  • le parti rendono la dichiarazione costitutiva;
  • l’Ufficiale redige l’atto;
  • l’unione civile viene iscritta nei registri dello stato civile.

I tempi concreti dipendono dal Comune, ma la procedura è in genere più semplice di quella matrimoniale, anche perché non sono previste pubblicazioni.

Diritti e doveri dei partner nell’unione civile

L’unione civile comporta diritti e doveri reciproci molto simili a quelli matrimoniali. Le parti assumono obblighi di:

  • assistenza morale e materiale;
  • coabitazione;
  • collaborazione nell’interesse comune;
  • contribuzione ai bisogni della vita comune secondo capacità di lavoro e reddito.

La legge non prevede invece, per l’unione civile, uno specifico obbligo di fedeltà.

Una delle parti può inoltre assumere, mediante dichiarazione, il cognome dell’altra, secondo quanto consentito dalla disciplina vigente.

Regime patrimoniale dell’unione civile: comunione o separazione dei beni

Anche nell’unione civile il regime patrimoniale legale è, in via ordinaria, la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.

Se non viene resa una diversa dichiarazione, gli acquisti compiuti durante l’unione rientrano nella comunione secondo le regole previste dalla legge. È tuttavia possibile optare per la separazione dei beni, mediante dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile.

La scelta del regime patrimoniale non è un aspetto secondario: incide sulla titolarità degli acquisti, sulla gestione dei beni e sulla regolazione dei rapporti economici in caso di crisi.

Per approfondire questo profilo può essere utile leggere anche la guida sul regime patrimoniale della coppia.

Diritti successori e tutele patrimoniali nell’unione civile

L’unione civile attribuisce al partner una tutela successoria molto ampia. Sotto questo profilo, la posizione della parte unita civilmente è sostanzialmente equiparata a quella del coniuge in molti aspetti fondamentali.

Per comprendere nel dettaglio come funziona l’eredità, quali quote spettano al partner superstite e quali differenze esistono rispetto alla convivenza, puoi approfondire la guida dedicata alla successione nell’unione civile.

Tra i principali effetti si segnalano:

  • la qualità di legittimario, con diritto a una quota di riserva;
  • il diritto di abitazione sulla casa familiare nei casi previsti dalla legge;
  • il diritto alla pensione di reversibilità;
  • il diritto al TFR maturato in costanza di unione, nei casi previsti;
  • la successione nel contratto di locazione e ulteriori tutele patrimoniali.

La differenza rispetto alla semplice convivenza di fatto, sotto questo profilo, è netta. Mentre l’unione civile attribuisce diritti ereditari molto simili a quelli matrimoniali, il convivente non acquista automaticamente la qualità di erede o di legittimario. Per approfondire questo aspetto puoi leggere anche la guida sulla successione nell’unione civile.

Differenza tra unione civile e convivenza di fatto

Unione civile e convivenza di fatto non sono la stessa cosa. La convivenza riconosce alcune tutele, ma non produce automaticamente tutti gli effetti tipici dell’unione civile.

In particolare, la convivenza:

  • non attribuisce automaticamente diritti successori;
  • non comporta di per sé la comunione dei beni;
  • non genera un quadro di doveri reciproci paragonabile a quello dell’unione civile.

Per questo motivo, l’unione civile rappresenta una tutela molto più forte e stabile. Se vuoi approfondire questo aspetto, puoi leggere anche la guida sulla convivenza di fatto.

Differenza tra unione civile e matrimonio

Sebbene i due istituti siano molto vicini quanto a effetti pratici, unione civile e matrimonio non coincidono del tutto.

Le principali differenze sono queste:

  • l’unione civile è riservata esclusivamente alle coppie dello stesso sesso;
  • non è previsto uno specifico obbligo giuridico di fedeltà;
  • in caso di crisi non è necessaria una fase di separazione legale preventiva;
  • non sono previste pubblicazioni;
  • l’unione civile ha esclusivamente valore civile e non può essere celebrata con rito religioso concordatario.

In sostanza, l’unione civile offre tutele molto simili a quelle matrimoniali, ma resta un istituto autonomo, con una propria disciplina.

In pratica

Quando l’unione civile è spesso la scelta più tutelante

Se una coppia desidera una tutela piena sul piano patrimoniale, successorio e previdenziale, l’unione civile offre un quadro molto più forte rispetto alla semplice convivenza. Il punto non è solo “formalizzare” la relazione, ma capire quali effetti concreti ne derivano su casa, beni, successione e assistenza reciproca.

Come si scioglie l’unione civile e quali effetti produce

Lo scioglimento dell’unione civile è generalmente più rapido rispetto al divorzio. È sufficiente che anche una sola delle parti manifesti la volontà di interrompere il rapporto.

La cessazione può essere regolata:

  • mediante negoziazione assistita, quando vi sono i presupposti;
  • con ricorso al Tribunale, in presenza di conflitti, questioni economiche rilevanti o altri profili che richiedano un intervento giudiziale.

Anche dopo lo scioglimento possono sorgere questioni patrimoniali importanti, come la regolazione dei beni comuni o la richiesta di un assegno periodico in favore della parte economicamente più debole, se ne ricorrono i presupposti.

Quando è utile rivolgersi a un avvocato per unione civile a Milano

Il supporto di un avvocato può essere utile non solo in caso di crisi, ma anche prima della costituzione dell’unione civile, per comprendere con precisione gli effetti personali, patrimoniali e successori della scelta.

Un’assistenza legale preventiva è particolarmente utile quando vi sono:

  • beni già posseduti da una delle parti;
  • esigenze di scelta del regime patrimoniale;
  • rapporti familiari complessi;
  • dubbi sulla tutela successoria o previdenziale;
  • necessità di regolare lo scioglimento del rapporto.

Per una visione più ampia delle tutele previste per coppie conviventi e unite civilmente, puoi consultare la pagina dedicata all’assistenza legale in materia di convivenza e unione civile a Milano.

Da sapere

Un passaggio da non sottovalutare

L’unione civile incide su successione, beni, pensione di reversibilità e rapporti economici tra le parti. Proprio per questo conviene valutarne gli effetti prima della costituzione e non soltanto quando emerge un problema.

Se stai valutando l’unione civile o vuoi capire quali effetti può avere sulla tua situazione personale e patrimoniale, una consulenza preventiva può evitare errori e incertezze. Ricevo a Milano e anche online.

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