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L’unione civile è l’istituto che riconosce diritti e doveri alle coppie dello stesso sesso, offrendo una tutela ampia e stabile, molto simile a quella del matrimonio.
Se state pensando di formalizzare la vostra relazione – a Milano o altrove – è normale avere dubbi: Quali diritti comporta? Come funziona la procedura? Quali sono le differenze rispetto alla convivenza? E cosa accade in caso di scioglimento?

In questa guida trovi tutto ciò che serve per orientarti in modo chiaro e concreto, senza perdere precisione giuridica.

Che cos’è l’unione civile e a chi è rivolta

L’unione civile è riconosciuta dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ed è riservata esclusivamente alle coppie dello stesso sesso.

Non richiede alcun rito religioso, né formalità ulteriori rispetto a quanto previsto per la registrazione presso il Comune.

È incompatibile con:

  • matrimonio già in essere,
  • altra unione civile,
  • rapporti di parentela, affinità o adozione che costituirebbero impedimento al matrimonio.

Come si costituisce l’unione civile

La procedura è semplice e si svolge presso l’Ufficiale di stato civile del Comune scelto dalla coppia.

Il procedimento si articola in due fasi:

a) Richiesta di costituzione

La coppia presenta domanda e indica i due testimoni.

L’Ufficiale verifica che non vi siano impedimenti e fissa la data dell’atto.

b) Dichiarazione e registrazione

Nel giorno fissato:

  • le parti rendono la dichiarazione costitutiva;
  • l’Ufficiale redige l’atto;
  • l’unione civile viene iscritta nei registri dello stato civile.

Non sono previsti termini minimi o massimi tra richiesta e celebrazione: dipende dall’agenda del Comune.

Diritti e doveri derivanti dall’unione civile

L’unione civile comporta diritti e doveri molto simili a quelli matrimoniali:

  • assistenza morale e materiale;
  • obbligo di coabitazione;
  • collaborazione nell’interesse della coppia;
  • regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo scelta della separazione;
  • diritti successori pieni (legittima, rappresentazione, continuazione del contratto di locazione);
  • diritto al cognome comune: uno dei due può assumere il cognome dell’altra parte.

Manca invece l’obbligo di fedeltà, non previsto dalla legge.

Gli effetti patrimoniali dell’unione civile

Come nel matrimonio:

  • il regime patrimoniale predefinito è la comunione dei beni,
  • è possibile optare per la separazione dei beni attraverso una dichiarazione da rendere all’Ufficiale di stato civile.

Condivisi i beni acquistati insieme durante l’unione, salvo eccezioni previste dalla legge.

I diritti successori tra uniti civilmente

L’unione civile attribuisce al partner:

  • qualità di erede legittimario (quota di riserva),
  • diritto di abitazione sulla casa familiare,
  • diritto all’assegno successorio,
  • diritto alla pensione di reversibilità,
  • diritto al TFR maturato in costanza di unione.

Gli effetti successori sono, in sostanza, sovrapponibili a quelli matrimoniali.

Come si scioglie l’unione civile

Lo scioglimento è più rapido rispetto al divorzio.

a) Scioglimento su volontà anche di una sola parte

È sufficiente che uno dei due partner manifesti la volontà di interrompere il rapporto.

b) Procedura

Si può procedere tramite:

  • negoziazione assistita,
  • ricorso al Tribunale(quando vi sono minori, questioni patrimoniali o conflittualità).

Lo scioglimento produce effetti personali e patrimoniali simili a quelli del divorzio.

c) Effetti patrimoniali post-scioglimento

L’ex partner economicamente più debole può chiedere un assegno periodico se ne ricorrono i presupposti, analogamente all’assegno divorzile.

Differenze tra unione civile e convivenza di fatto

La convivenza:

  • non attribuisce automatici diritti successori,
  • non prevede comunione dei beni,
  • non genera automaticamente obblighi assistenziali.

L’unione civile è molto più tutelante: unisce gli effetti del matrimonio alle caratteristiche proprie di una formazione sociale stabile.

Differenze tra unione civile e matrimonio.

Sebbene l’unione civile e il matrimonio siano istituti quasi speculari, esistono tre differenze sostanziali.

L’unione civile:

  • è riservata esclusivamente a coppie dello stesso sesso,
  • non prevede l’obbligo giuridico di fedeltà;
  • non richiede la fase di separazione legale in caso di rottura, permettendo uno scioglimento molto più rapido (circa tre mesi).

Inoltre, a differenza del matrimonio, non sono previste le pubblicazioni e l’unione civile non può essere celebrata con rito religioso concordatario, ma ha esclusivamente valore civile.

L’UNIONE CIVILE IN 30 SECONDI

  • È un istituto riservato alle coppie dello stesso sesso.
  • Si costituisce davanti all’Ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
  • Comporta diritti e doveri reciproci: assistenza morale e materiale, obbligo di coabitazione, regime patrimoniale della comunione, diritti successori.
  • Si scioglie su volontà di una sola parte, con procedura più snella rispetto al divorzio.
  • Garantisce tutte le principali tutele patrimoniali e personali, senza essere un matrimonio ma con effetti simili.

Se stai valutando l’unione civile o vuoi capire quali effetti avrà sulla tua vita personale e patrimoniale, possiamo analizzare insieme la tua situazione e scegliere la strada più sicura.
Ricevo a Milano e online.

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