La legge italiana prevede che l’ex moglie non possa “contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.”
Il senso di questa disposizione è per evitare incertezze su eventuali concepimenti imminenti rispetto al divorzio e sulla paternità.
Esiste infatti una presunzione di paternità del marito, se il neonato nasce entro 300 giorni dal divorzio.
Onde evitare un “accavallamento” di presunzioni, ovvero tra la paternità del marito divorziato prima che siano decorsi 300 giorni dal divorzio e l’eventuale nuovo marito, la legge esclude la celebrazione del matrimonio in questo termine.
In realtà, anche se la donna celebrasse il matrimonio prima del decorso dei 300 giorni dal divorzio, le nozze sarebbero perfettamente valide ed efficaci: la sola conseguenza sarebbe di natura amministrativa con una sanzione pecuniaria alla donna, al marito e a chi celebri le nuove nozze.